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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 232/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
NOLA CATIA, Giudice
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8062/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5346/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220073960214000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5356/2025 depositato il 22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 8062/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 5643/2024, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti della Agenzia Entrate Riscossione, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento
07120220073960214000, con la quale il concessionario ha chiesto all'odierna appellante il pagamento della TARSU per 'anno 2012 per conto del Comune di Napoli, lamentando la mancata notifica di atti presupposti
Si era costituiva la controparte resistendo.
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso preso atto della mancata prova della notifica di atti presupposti, e compensando le spese con la seguente motivazione: “ Le ragioni della controversia, e, in particolare, il modesto valore del tributo controverso, giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio”
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello.
Si è costituita la Agenzia Entrate riscossione chiedendo il rigetto dell'appello, e sostenendo tale richiesta con argomentazioni relative alla propria responsabilità nella procedura in questione, ma senza avanzare appello incidentale.
In primis va evidenziato come le doglianze della AD in II grado attengono ai profili di responsabilità, passati in giudicato per mancata impugnazione, atteso che il solo capo della sentenza oggetto di appello e quello relativo alle spese ed alla erronea disposta compensazione in mancanza di valide ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la
Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
(applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, né il giudice di primo grado ha fornito una idonea motivazione sul punto, atteso che non può certo essere il valore della causa a legittimare una compensazione delle spese..
L'appello va pertanto accolto, con condanna del Comune al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali sui valori minimi, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 315,00 per il I grado ed in Euro
370,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello. Condanna gli appellati al pagamento in solido delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 315,00 per il I grado ed in Euro
370,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT,.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
NOLA CATIA, Giudice
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8062/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5346/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220073960214000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5356/2025 depositato il 22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 8062/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 5643/2024, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti della Agenzia Entrate Riscossione, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento
07120220073960214000, con la quale il concessionario ha chiesto all'odierna appellante il pagamento della TARSU per 'anno 2012 per conto del Comune di Napoli, lamentando la mancata notifica di atti presupposti
Si era costituiva la controparte resistendo.
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso preso atto della mancata prova della notifica di atti presupposti, e compensando le spese con la seguente motivazione: “ Le ragioni della controversia, e, in particolare, il modesto valore del tributo controverso, giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio”
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello.
Si è costituita la Agenzia Entrate riscossione chiedendo il rigetto dell'appello, e sostenendo tale richiesta con argomentazioni relative alla propria responsabilità nella procedura in questione, ma senza avanzare appello incidentale.
In primis va evidenziato come le doglianze della AD in II grado attengono ai profili di responsabilità, passati in giudicato per mancata impugnazione, atteso che il solo capo della sentenza oggetto di appello e quello relativo alle spese ed alla erronea disposta compensazione in mancanza di valide ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la
Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
(applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, né il giudice di primo grado ha fornito una idonea motivazione sul punto, atteso che non può certo essere il valore della causa a legittimare una compensazione delle spese..
L'appello va pertanto accolto, con condanna del Comune al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali sui valori minimi, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 315,00 per il I grado ed in Euro
370,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello. Condanna gli appellati al pagamento in solido delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 315,00 per il I grado ed in Euro
370,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT,.