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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11250 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
Contro R E P U B A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
nella causa civile iscritta al n. 17264 R.A.C.C. dell'anno 2023 e nella causa ad essa riunita RG n. 17265 dell'anno 2023 all'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Afragola (NA), Via Matteo Renato Imbriani n. 3 presso lo studio dell'avv. Francesco Finelli che li rappresenta e difende giusta procura in calce ai rispettivi ricorsi
RICORRENTI E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del CdA signora
[...]
, elettivamente domiciliata in Monte Porzio Catone (Roma) Via Formello 19-00078 CP_3 presso lo studio dell'Avv. Simone Delfini che la rappresenta e difende giusta procura apposta su atto distinto e separato da intendersi in calce alle memorie di costituzione CONVENUTA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 17264/2023 depositato telematicamente il 24.5.2023 ed iscritto a ruolo il 25.5.2023 il sig. esponeva: di essere stato assunto alle dipendenze della Parte_1
di produzione e lavoro, con contratto Controparte_4 di lavoro a tempo determinato full time dal 01.01.2022 al 31.12.2022, con la mansione di tagliatore di macelleria previsto dal IV livello del CCNL Commercio Terziario per 40 ore settimanali;
che la prestazione lavorativa veniva svolta presso la Ipercarni di Roma con sede in via Ruderi di Torrenova n. 75; che il ricorrente ha svolto l'attività lavorativa per un orario superiore alle 40 ore settimanali previste dal contratto di categoria, iniziando la giornata lavorativa dalle ore 4.00 del mattino e terminando alle ore 14.00 del pomeriggio per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo settimanale corrispondente con la domenica;
che il ricorrente rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa in data 30.11.2022 per mancata corresponsione delle differenze lavorative maturate nel corso del rapporto di lavoro;
che al ricorrente non venivano corrisposte: indennità' di contingenza, terzo elemento retributivo, lavoro straordinario: diurno 15%, lavoro straordinario: diurno 20%, festività' non godute, mensilità' aggiuntive: 14°, 13°, lavoro supplementare 35%, lavoro notturno 15%; che per tale motivo rassegnava le proprie dimissioni prima della scadenza contrattuale;
che il ricorrente ha maturato le seguenti differenze retributive, come da allegati conteggi al ricorso: Lavoro straordinario: diurno 15% 3.545,00, Lavoro straordinario: diurno 20% 2.775,00, festività' non godute € 62,26, mensilità' aggiuntive: 14° € 271,37, 13° € 271,37, lavoro supplementare 35% € 416,25, lavoro notturno 15% € 265,94; per un totale di € 7.630,80; che spettano altresì € 440,76 per rivalutazione, € 69,19 euro per interessi legali, € 282,24 per differenze su T.F.R.; per un totale di € 8.422,98.
Esposte alcune considerazioni in diritto il ricorrente concludeva chiedendo di volere:” accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal 01.01.2022 al 30.11.2022 condannare il resistente alla corresponsione in favore del/della ricorrente della somma di € 8.422,98 o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al/alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA”.
La società convenuta si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo di volere “ rigettare l'avverso ricorso o, comunque respingerlo, poiché tutte le richieste in esso contenute risultano infondate in fatto ed in ed in diritto per le motivazioni espresse. Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio”.
In particolare la di produzione e lavoro a r.l. Controparte_4 deduceva: che i conteggi allegati al ricorso sono generici;
che tutti gli istituti contrattuali di cui in ricorso sono stati retribuiti dalla cooperativa presuntivamente in base ai giorni di effettivo lavoro del sig. , applicando, altresì, il principio della gradualità come previsto dai ccnl e dai Parte_1 protocolli di intesa;
che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente risultano conteggiate e retribuite nelle singole buste paga con la maggiorazione prevista dal relativo contratto collettivo;
che dalla busta paga finale emerge che sono errati i conteggi di parte ricorrente, in ordine alle ferie non godute, ai permessi ed al mancato pagamento delle mensilità supplementari;
che la società convenuta ha versato al sig. durante il periodo lavorativo anticipi e premi per un importo Parte_1 totale di €. 8.753,00 oltre le mensilità pagate in busta paga.
Con separato ricorso RG n.17265/2023 depositato il 24.5.2023 ed iscritto a ruolo il 25.5.2023 il sig. esponeva: di essere stato assunto alle dipendenze della Parte_2
, con contratto Controparte_5 di lavoro a tempo determinato full time dal 01.01.2022 al 31.12.2022, con la mansione di tagliatore di macelleria previsto dal V livello del CCNL Commercio Terziario per 40 ore settimanali;
che la prestazione lavorativa veniva svolta presso la Ipercarni di Roma con sede in via Ruderi di Torrenova n. 75; che il ricorrente ha svolto l'attività lavorativa per un orario superiore alle 40 ore settimanali previste dal contratto di categoria, iniziando la giornata lavorativa dalle ore 4.00 del mattino e terminando alle ore 14.00 del pomeriggio per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo settimanale corrispondente con la domenica;
che il ricorrente rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa in data 30.11.2022 per mancata corresponsione delle differenze lavorative maturate nel corso del rapporto di lavoro;
che al ricorrente non venivano corrisposte: Indennità' di contingenza, terzo elemento retributivo, lavoro straordinario: diurno 15%; lavoro straordinario: diurno 20%, festività' non godute, mensilità' aggiuntive: 14°; 13°, lavoro supplementare 35% lavoro notturno 15%; che per tale motivo, lo stesso, rassegnava le proprie dimissioni prima della scadenza contrattuale;
che il ricorrente ha maturato le seguenti differenze retributive, come da allegati conteggi al ricorso: lavoro straordinario: diurno 15% € 3.640,84, lavoro straordinario: diurno 20% € 2.849,35, festività' non godute € 58,12, mensilità' aggiuntive: 14° € 253,80, 13° € 253,80, per un totale di € 7.079,12; che spettano, altresì, € 411,39 per rivalutazione, € 64,46 interessi legali ed € 216,61 per differenze su T.F.R.; per un totale di € 7.771,58. La società convenuta si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo di volere” rigettare l'avverso ricorso o, comunque respingerlo, poiché tutte le richieste in esso contenute risultano infondate in fatto ed in ed in diritto per le motivazioni espresse. Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio”. In particolare la di produzione e lavoro a r.l. Controparte_4 deduceva: che i conteggi allegati al ricorso sono generici;
che tutti gli istituti contrattuali di cui in ricorso sono stati retribuiti dalla cooperativa presuntivamente in base ai giorni di effettivo lavoro del sig. applicando, altresì, il principio della gradualità come previsto dai ccnl e dai protocolli Pt_2 di intesa;
che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente risultano conteggiate e retribuite nelle singole buste paga con la maggiorazione prevista dal relativo contratto collettivo;
che dalla busta paga finale emerge che risultano errati i conteggi di parte ricorrente, in ordine alle ferie non godute, ai permessi ed al mancato pagamento delle mensilità supplementari;
che la società convenuta ha versato al sig. durante il periodo lavorativo anticipi e premi per un importo Pt_2 totale di € 4.042,00 oltre le mensilità pagate in busta paga. Le cause, riunite per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, venivano istruite mediante escussione di un teste comune ai ricorrenti e, all'esito, venivano rinviate per la decisione, concesso termine per il deposito di note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva le cause ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che dalla documentazione allegata ai ricorsi emerge che i ricorrenti sono stati assunti alle dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro a tempo determinato full time 40 ore settimanali dal 1.1.2022 al 31.12.2022, con mansioni di Tagliatore di macelleria ed inquadramento al 4° livello ccnl Terziario quanto al Ciardiello e al 5° livello ccnl Terziario quanto al Sepe. Il rapporto di lavoro tra i ricorrenti e la società convenuta è cessato anticipatamente il 29.11.2022 (cfr. buste paga di novembre 2022 prodotte dalla convenuta). I ricorrenti hanno dedotto di avere osservato un orario di lavoro superiore alle quaranta ore settimanali, in particolare dalle 4.00 alle 14.00 dal lunedì al sabato, per un totale di 60 ore settimanali. L'orario di lavoro descritto nei ricorsi è stato confermato dal teste comune Tes_1
che ha dichiarato:”… indifferente. Lavoro al disosso. Conosco i ricorrenti in quanto ho
[...] lavorato con loro. Sono stato assunto dalla a dicembre 2023 ed ho lavorato fino ad CP_4 aprile 2024. Prima di dicembre 2023 ho lavorato per la dal 2007 a dicembre 2023 Parte_3 in via dei Ruderi di Torrenova, stesso posto dove ho lavorato per Ero tagliatore di CP_4 carne. Avevo un contratto con e poi l'ho avuto con Quando ho Parte_3 CP_4 iniziato a lavorare per nel 2007 ho trovato i ricorrenti, poi siamo passati tutti, Parte_3 compresi i ricorrenti, a a dicembre 2023. Anzi ora che ci penso meglio era dicembre CP_4
2022. Fino a novembre 2022 abbiamo lavorato per Anche tagliava la carne, Parte_3 Pt_2 eravamo nello stesso reparto, ci dava una mano. Io avevo un contratto con Parte_1 CP_4 di otto ore dalle 4.00 alle 12.00, io comunque lavoravo fino alle 16.00 dal lunedì al sabato. I ricorrenti lavoravano dal lunedì al sabato dalle 4.00 alle 14.00 e spesso fino alle 16:00. Con gli orari erano diversi. Non ho promosso causa nei confronti della convenuta. Parte_3
ADR. Eravamo tutti con la prima di passare a non posso Parte_3 CP_4 confermarlo però al 100%, non posso dirlo con certezza. Io fino a novembre 2022 lavoravo, così come i ricorrenti, con orari diversi dalle 4.00 alle 7.00, dalle 4.00 alle 10.00, dalle 4.00 alle 12.00, l'orario dipendeva dall'ordine che c'era, l'orario variava ogni giorno, sempre dal lunedì al sabato, poi con ho avuto gli orari che ho detto, i chili da lavorare erano di più”. CP_4
L'orario descritto in ricorso risulta, altresì, dai fogli turni prodotti dai ricorrenti, che non sono stati in alcun modo contestati dalla società convenuta. Occorre rammentare al riguardo che “L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione” (Cass. sez.2, Ordin. n-
10374 del 19/04/2025). Risulta, dunque, provato lo svolgimento da parte dei ricorrenti di lavoro straordinario nella misura dedotta nei ricorsi. In ordine alla quantificazione delle somme dovute ai ricorrenti alla luce del maggior orario di lavoro osservato nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta, si osserva che la Cassazione ha stabilito che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (Cass. sez. lav., Sent. n. 5949 del 12/03/2018). Nel caso di specie, a fronte di conteggi analitici, immuni da vizi, prodotti dai ricorrenti, la parte convenuta si è limitata ad una generica contestazione, che deve ritenersi tamquam non esset in quanto non involge specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei predetti conteggi. Nessuna prova documentale ha fornito la parte convenuta in merito ai dedotti “anticipi e premi” che avrebbe erogato ai ricorrenti, atteso che l'unica documentazione prodotta al riguardo è costituita da alcune note contabili per “rimborso spese forfettario” prive di firma. Per le considerazioni che precedono la società convenuta deve essere condannata al pagamento di € 8.422,98 in favore di e di € 7.771,58 in favore di Parte_1 Parte_2
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M
1) condanna la società convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento di € 8.422,98 in favore di e di € 7.771,58 in favore di Parte_1 Parte_2 per i titoli di cui ai ricorsi;
[...] 2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 3.797,30, di cui € 3.302,00 per compensi ed € 495,30 per spese generali, oltre iva e cpa, da distrarsi. Roma, 6.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi