CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1223/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3380/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 262/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 1 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. II17 SIL. RIF. RIMB. IRPEF-ALIQUOTE 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. II17 SIL. RIF. RIMB. IRPEF-ALIQUOTE 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. II17 SIL. RIF. RIMB. IRPEF-ALIQUOTE 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. II17 SIL. RIF. RIMB. IRPEF-ALIQUOTE 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. II17 SIL. RIF. RIMB. IRPEF-ALIQUOTE 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. II17 SIL. RIF. RIMB. IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza numero 262/1/24 – pubblicata in data 6 maggio 2024, della C.G.T. di primo grado di Enna, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Sig. Resistente_1 avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza del rimborso del 27/03/2023 dei maggiori importi versati a titolo di IRPEF sul trattamento di previdenza pari ad € 4.684,00, oltre interessi come per legge.
2.- Si è costituito il contribuente appellato, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
3.- Successivamente l'Agenzia appellante ha depositato memoria illustrativa con la quale, rappresentando di avere già erogato il rimborso de quo, ha formulato richiesta di estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
4.- All'udienza camerale del 26 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- In considerazione di quanto rappresentato dall'Agenzia appellante nella predetta memoria illustrativa, il
Collegio non può che dichiarare cessata la materia del contendere.
6.- Tuttavia, poiché la stessa Agenzia ha riconosciuto fondata la pretesa del contribuente, ma dopo la proposizione del ricorso, e per giunta sulla base di elementi di fatto verificabili ben prima, le spese vanno poste a carico dell'Agenzia, sulla base del principio di soccombenza virtuale.
Osservato che “la compensazione ope legis delle spese in caso di cessazione della materia del contendere si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni” (così Corte Costituzionale nella sentenza n.
274/2005), questo Collegio non può che concludere nel senso che “la compensazione va dichiarata solo nei casi di definizione delle liti tributarie previste dalla legge (es. condono) mentre. negli altri casi (es. ritiro dell'atto in autotutela o, come nel caso di specie, effettuazione di rimborso), si deve far luogo alle attribuzioni delle spese, secondo il criterio della "soccombenza virtuale" e cioè addossarle alla parte che avrebbe perso la causa. se il processo fosse proseguito”. (Cass. n. 11222/2016).
7.- Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico della parte che, se non si fosse verificato il fatto che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere, sarebbe stata soccombente, quindi poste a carico dell'appellante Agenzia delle Entrate “soccombente virtuale”, che si liquidano come da dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario dell'originario ricorrente e odierno appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII, dichiara l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Agenzia appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del suo difensore antistatario. Così deciso in Caltanissetta, addì 26 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
UG MIRABELLI DA SALVUCCI
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3380/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 262/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 1 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. II17 SIL. RIF. RIMB. IRPEF-ALIQUOTE 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. II17 SIL. RIF. RIMB. IRPEF-ALIQUOTE 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. II17 SIL. RIF. RIMB. IRPEF-ALIQUOTE 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. II17 SIL. RIF. RIMB. IRPEF-ALIQUOTE 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. II17 SIL. RIF. RIMB. IRPEF-ALIQUOTE 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. II17 SIL. RIF. RIMB. IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza numero 262/1/24 – pubblicata in data 6 maggio 2024, della C.G.T. di primo grado di Enna, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Sig. Resistente_1 avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza del rimborso del 27/03/2023 dei maggiori importi versati a titolo di IRPEF sul trattamento di previdenza pari ad € 4.684,00, oltre interessi come per legge.
2.- Si è costituito il contribuente appellato, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
3.- Successivamente l'Agenzia appellante ha depositato memoria illustrativa con la quale, rappresentando di avere già erogato il rimborso de quo, ha formulato richiesta di estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
4.- All'udienza camerale del 26 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- In considerazione di quanto rappresentato dall'Agenzia appellante nella predetta memoria illustrativa, il
Collegio non può che dichiarare cessata la materia del contendere.
6.- Tuttavia, poiché la stessa Agenzia ha riconosciuto fondata la pretesa del contribuente, ma dopo la proposizione del ricorso, e per giunta sulla base di elementi di fatto verificabili ben prima, le spese vanno poste a carico dell'Agenzia, sulla base del principio di soccombenza virtuale.
Osservato che “la compensazione ope legis delle spese in caso di cessazione della materia del contendere si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni” (così Corte Costituzionale nella sentenza n.
274/2005), questo Collegio non può che concludere nel senso che “la compensazione va dichiarata solo nei casi di definizione delle liti tributarie previste dalla legge (es. condono) mentre. negli altri casi (es. ritiro dell'atto in autotutela o, come nel caso di specie, effettuazione di rimborso), si deve far luogo alle attribuzioni delle spese, secondo il criterio della "soccombenza virtuale" e cioè addossarle alla parte che avrebbe perso la causa. se il processo fosse proseguito”. (Cass. n. 11222/2016).
7.- Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico della parte che, se non si fosse verificato il fatto che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere, sarebbe stata soccombente, quindi poste a carico dell'appellante Agenzia delle Entrate “soccombente virtuale”, che si liquidano come da dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario dell'originario ricorrente e odierno appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII, dichiara l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Agenzia appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del suo difensore antistatario. Così deciso in Caltanissetta, addì 26 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
UG MIRABELLI DA SALVUCCI