Art. 2.
A decorrere dalla stessa data l'assegnazione ordinaria per la integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza di cui all' articolo 9 della legge 27 luglio 1956, n. 771 e all' articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 67 , e' aumentata di lire cinque miliardi pari all'onere previsto nell'anno 1966 per la maggiorazione sul trattamento assistenziale che per effetto del precedente articolo 1 viene a cessare con l'anno 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
A decorrere dalla stessa data l'assegnazione ordinaria per la integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza di cui all' articolo 9 della legge 27 luglio 1956, n. 771 e all' articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 67 , e' aumentata di lire cinque miliardi pari all'onere previsto nell'anno 1966 per la maggiorazione sul trattamento assistenziale che per effetto del precedente articolo 1 viene a cessare con l'anno 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.