Ordinanza cautelare 9 giugno 2021
Ordinanza collegiale 4 novembre 2025
Sentenza breve 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 24/12/2025, n. 23798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23798 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23798/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03872/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3872 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Guano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del DM del 18.9.2020 di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa FL ZE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame è stato impugnato il decreto in epigrafe, con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, già impugnato con ricorso n. 3871/2021.
Tale circostanza era già stata invano ripetutamente rappresentata al difensore del ricorrente con comunicazione di cortesia in data 9, 12, 19 aprile 2021, nonché 6 novembre 2023- avvertendolo della possibilità di chiedere la cancellazione del deposito mediante l’utilizzo della funzione “cancellazione atti duplicati”.
Il ricorrente non si è avvalso di tale facoltà sicché il ricorso è rimasto incardinato presso la sezione, andando ad aumentare la massa delle false pendenze ovvero il rischio di decisioni difformi.
Nelle more il ricorso n. 3871/2021 è stato deciso nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato con sentenza n. 7087/2025.
Alla camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 72 bis CPA per la definizione con pronuncia in rito, data l’assenza del difensore, è stato dato preavviso alle parti, ex art. 73 CPA, dell’esistenza di cause di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso.
Con memoria depositata in vista dell’odierna camera di consiglio il ricorrente ha confermato che il presente ricorso è un mero duplicato del ricorso già proposto e, per tale motivo, ha rinunciato allo stesso.
Il Collegio, rilevato che la memoria in parola non costituisce un rituale atto di rinuncia, non essendo stato notificato alla controparte, ma può essere considerato quale dichiarazione di perdita di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso.
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FL ZE, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FL ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.