CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 16358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16358 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OM PA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte d'appello di Potenza. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza emessa il 27/06/2023 dal GUP presso il Tribunale di Matera, all’esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena nei confronti di PA OM, imputato del reato previsto dall’art.589-bis, commi 1, 7 e 8 cod.pen., in mesi otto di reclusione, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.589-bis, comma 7, cod.pen. ed esclusione dell’ipotesi di cui al comma ottavo;
rideterminando, altresì, in mesi sei la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, con concessione del beneficio della non menzione della condanna (in aggiunta a quello della sospensione condizionale della pena, disposta dal giudice di primo grado) e con conferma delle statuizioni civili. 1.1 Era stato contestato all’imputato, nell’atto di esercizio dell’azione penale, di avere contribuito al verificarsi di un sinistro stradale a seguito del quale Penale Sent. Sez. 4 Num. 16358 Anno 2026 Presidente: ER VA Relatore: RI IO Data Udienza: 19/03/2026 2 era deceduta DA HE e avevano riportato lesioni personali OC BR, AL AN e OM AV. In particolare, erano stati ascritti all’imputato profili di colpa generica nonché di colpa specifica in relazione alla violazione degli artt. 140, comma 1, 141, commi 1, 2 e 3, 142, comma 2 e 143, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285; nell’ambito di un sinistro verificatosi alle ore 19,30 del 30/09/2018, allorquando il veicolo Fiat Panda, condotto dall’imputato e con a bordo la AN e la AV, aveva verosimilmente sbandato nell’opposta corsia di marcia, su cui viaggiava la vettura Suzuki Vitara condotta dal BR e con a bordo la HE;
la quale, per evitare l’impatto, aveva finito per invadere a propria volta la corsia opposta, in modo che la collisione era avvenuta frontalmente nella corsia di sorpasso di pertinenza della Fiat Panda, la quale procedeva a una velocità di 104 km/h (superiore a quella di 90 km/h consentita in quel tratto di strada) a fronte di quella di 87 km/h tenuta dalla Suzuki;
con espressa richiesta, contenuta nel capo di imputazione, di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.589-bis, comma 7, cod.pen., avendo concorso a causare il fatto la condotta colposa del BR, nei cui confronti erano – a propria volta – stati ravvisati profili di colpa riconducibili alla violazione degli artt. 140, comma 1, 141, commi 1, 2 e 3 e 143, comma 1, C.d.s.. 1.2 La Corte territoriale ha accolto il motivo di appello attinente alla ricostruzione complessiva del sinistro, rigettandolo solo nella parte in cui era stato chiesto il disconoscimento del concorso di colpa in capo all’imputato. Specificamente, la Corte ha ritenuto incongrua la valutazione compiuta dal Tribunale e basata essenzialmente sulle dichiarazioni rese dagli informatori De IS e AZ, trasportati a bordo del mezzo condotto dal BR, sulla scorta delle quali era stata ritenuta l’assenza di concorso di colpa da parte del conducente della Suzuki;
argomentando come, già sulla base dello stesso tenore letterale della motivazione, si desse conto di una condotta, in capo a quest’ultimo, connotata da distrazione e da un errore commesso in sede di manovra di emergenza, ritenendo altresì incongrua la non condivisione delle conclusioni del consulente tecnico nominato dal p.m.; argomentando che, inequivocabilmente, il BR avesse comunque invaso l’opposta corsia di marcia mediante un’improvvida sterzata verso sinistra;
elemento che non escludeva, comunque, la sussistenza dei contestati profili di colpa specifica nei confronti dell’imputato. La Corte ha altresì accolto il motivo riguardante l’esclusione della responsabilità penale per le lesioni riportate dalla AN e dalla AV, che viaggiavano a bordo della vettura condotta dall’imputato, in quanto le stesse dovevano ritenersi non punibili, sulla base della normativa applicabile ratione temporis, per mancanza di querela;
ha quindi proceduto alla rideterminazione 3 della pena nel senso suddetto e alla diminuzione della sanzione amministrativa accessoria. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione PA OM, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, 546, 530 e 533 cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte territoriale, nel delineare in modo chiaro i profili di responsabilità del conducente dell’altra vettura coinvolta nel sinistro, aveva rilevato l’inadeguata valutazione delle prove operata dal Tribunale;
ha peraltro esposto che, nonostante tali considerazioni, il giudice d’appello aveva comunque omesso di pronunciarsi espressamente sulla richiesta assolutoria formulata nel primo motivo di impugnazione, pur essendo gli argomenti posti alla base della riforma della sentenza di primo grado pienamente idonei a giustificare un pronuncia di proscioglimento sulla base del canone dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio”, discendendone il carattere contraddittorio della pronuncia gravata. Ha quindi dedotto che la cristallizzazione dei fatti compiuta dal giudice di appello avrebbe dovuto necessariamente condurre a una sentenza di assoluzione ai sensi dell’art.530, comma 2, cod.proc.pen., ribadendo che – sul punto – la pronuncia doveva ritenersi carente sul piano motivazionale. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nell’unitario motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza impugnata sotto due distinti profili;
in quanto, da un lato, la stessa avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta, contenuta nel primo motivo di appello, di dichiarazione dell’assenza di profili colposi in ordine alla condotta dell’imputato; e, dall’altro, sarebbe incorsa in un vizio di illogicità e contraddittorietà nella parte in cui, pur ricostruendo analiticamente la condotta del conducente dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro, non sarebbe giunta alla consequenziale assoluzione nel merito dello stesso imputato. 3. Il primo profilo di doglianza è manifestamente infondato. 4 Nel caso in esame, la Corte territoriale ha analiticamente esaminato il motivo di impugnazione concernente la ricostruzione della dinamica del sinistro operata da parte del primo giudice nonché, per conseguenza, quello attinente alla richiesta del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.589-bis, comma 7, cod.pen., dichiarando espressamente che la ricostruzione medesima – pur non consentendo di condividere la argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado e nel far ritenere perfezionata tale attenuante - non consentiva comunque di pervenire a un giudizio di assoluzione dell’imputato; conseguendone che, dal tenore complessivo della motivazione, deve ritenersi che gli argomenti posti alla base della richiesta di assoluzione siano stati pienamente e adeguatamente esaminati non sussistendo alcun deficit motivazionale dal punto di vista grafico. 4. Il secondo profilo di doglianza è, puree manifestamente, infondato. A tale proposito, va ricordato che il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 – 01; Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091 – 01); rammentando, altresì, che il vizio di illogicità della motivazione si sostanzia nell' incompatibilità tra l'informazione posta alla base del provvedimento impugnato e l'informazione sul medesimo punto esistente negli atti processuali e, ancora più specificamente, nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini, Rv. 287429 – 01), mentre la contraddittorietà della motivazione di cui all'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deve essere interna alla sentenza impugnata sicché la stessa va esclusa nel caso di difforme valutazione di uno stesso fatto da parte delle sentenze dei due gradi di merito, essendo anzi questa la naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio degli organi giurisdizionali, che, mediante la motivazione, espongono, in maniera autonoma ed indipendente, le ragioni delle decisioni adottate (Sez. 3, n. 13678 del 20/01/2022, Perrotta, Rv. 283034 – 01). 5 5. Nella sentenza impugnata, quindi, la Corte territoriale ha smentito la valutazione operata dal Tribunale in ordine al profilo attinente all’assenza di un concorso di colpa in capo al conducente della Suzuki e, a propria volta, fondata in modo preminente sulle dichiarazioni rese in sede di indagine dal De IS e dal AZ (trasportati a bordo di quest’ultima vettura), i quali avevano riferito che l’invasione della corsia opposta operata da parte del BR costituisse una manovra di emergenza non caratterizzata da elementi di colpa, in quanto sinergicamente connessa alla pregressa invasione di corsia operata dall’imputato. Di contro, operando una rivalutazione dei fatti nello stretto merito, il giudice di secondo grado ha aderito alle conclusioni formulate dal consulente tecnico nominato dal pubblico ministero;
evidenziando come il punto di impatto tra le due vetture fosse stato individuato da questi (concordemente con quanto ricostruito dagli operanti intervenuti nell’immediatezza del fatto) nella corsia di sorpasso di pertinenza della vettura condotta dall’imputato, evidenziando come la manovra di emergenza posta in essere dal conducente della Suzuki non potesse ritenersi che caratterizzata da eventuale distrazione ovvero da imperizia, atteso che una sterzata verso la propria destra sarebbe stata idonea a evitare l’impatto. Peraltro, nel formulare tali considerazioni e nel fare – comunque – espresso riferimento alle conclusioni del consulente del p.m., deve ritenersi che la Corte territoriale non abbia in alcun modo smentito le ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale, in adesione proprio alle conclusioni dell’ausiliario, in ordine ai profili colposi comunque ravvisabili nella condotta dell’imputato; e specificamente individuati dal giudice di primo grado nella violazione degli artt. 140, comma 1, 141, commi 1, 2 e 3, 142, comma 2 (attesa la riscontrata velocità superiore rispetto a quella consentita sul tratto di strada in questione) e 143, comma 1, C.d.s., oltre a quella dell’art,40, comma 8, C.d.s..); anzi, esplicitamente confermando tali conclusioni, alla fine della trattazione del primo motivo di appello (pag.8 della sentenza impugnata). Deve quindi ritenersi che, nella rivalutazione della dinamica del sinistro e nell’attribuzione dei distinti profili di colpa specifica in capo ai due conducenti, la sentenza impugnata non sia incorsa nel vizio di contraddittorietà o di illogicità. 6. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO RI VA ER
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza emessa il 27/06/2023 dal GUP presso il Tribunale di Matera, all’esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena nei confronti di PA OM, imputato del reato previsto dall’art.589-bis, commi 1, 7 e 8 cod.pen., in mesi otto di reclusione, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.589-bis, comma 7, cod.pen. ed esclusione dell’ipotesi di cui al comma ottavo;
rideterminando, altresì, in mesi sei la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, con concessione del beneficio della non menzione della condanna (in aggiunta a quello della sospensione condizionale della pena, disposta dal giudice di primo grado) e con conferma delle statuizioni civili. 1.1 Era stato contestato all’imputato, nell’atto di esercizio dell’azione penale, di avere contribuito al verificarsi di un sinistro stradale a seguito del quale Penale Sent. Sez. 4 Num. 16358 Anno 2026 Presidente: ER VA Relatore: RI IO Data Udienza: 19/03/2026 2 era deceduta DA HE e avevano riportato lesioni personali OC BR, AL AN e OM AV. In particolare, erano stati ascritti all’imputato profili di colpa generica nonché di colpa specifica in relazione alla violazione degli artt. 140, comma 1, 141, commi 1, 2 e 3, 142, comma 2 e 143, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285; nell’ambito di un sinistro verificatosi alle ore 19,30 del 30/09/2018, allorquando il veicolo Fiat Panda, condotto dall’imputato e con a bordo la AN e la AV, aveva verosimilmente sbandato nell’opposta corsia di marcia, su cui viaggiava la vettura Suzuki Vitara condotta dal BR e con a bordo la HE;
la quale, per evitare l’impatto, aveva finito per invadere a propria volta la corsia opposta, in modo che la collisione era avvenuta frontalmente nella corsia di sorpasso di pertinenza della Fiat Panda, la quale procedeva a una velocità di 104 km/h (superiore a quella di 90 km/h consentita in quel tratto di strada) a fronte di quella di 87 km/h tenuta dalla Suzuki;
con espressa richiesta, contenuta nel capo di imputazione, di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.589-bis, comma 7, cod.pen., avendo concorso a causare il fatto la condotta colposa del BR, nei cui confronti erano – a propria volta – stati ravvisati profili di colpa riconducibili alla violazione degli artt. 140, comma 1, 141, commi 1, 2 e 3 e 143, comma 1, C.d.s.. 1.2 La Corte territoriale ha accolto il motivo di appello attinente alla ricostruzione complessiva del sinistro, rigettandolo solo nella parte in cui era stato chiesto il disconoscimento del concorso di colpa in capo all’imputato. Specificamente, la Corte ha ritenuto incongrua la valutazione compiuta dal Tribunale e basata essenzialmente sulle dichiarazioni rese dagli informatori De IS e AZ, trasportati a bordo del mezzo condotto dal BR, sulla scorta delle quali era stata ritenuta l’assenza di concorso di colpa da parte del conducente della Suzuki;
argomentando come, già sulla base dello stesso tenore letterale della motivazione, si desse conto di una condotta, in capo a quest’ultimo, connotata da distrazione e da un errore commesso in sede di manovra di emergenza, ritenendo altresì incongrua la non condivisione delle conclusioni del consulente tecnico nominato dal p.m.; argomentando che, inequivocabilmente, il BR avesse comunque invaso l’opposta corsia di marcia mediante un’improvvida sterzata verso sinistra;
elemento che non escludeva, comunque, la sussistenza dei contestati profili di colpa specifica nei confronti dell’imputato. La Corte ha altresì accolto il motivo riguardante l’esclusione della responsabilità penale per le lesioni riportate dalla AN e dalla AV, che viaggiavano a bordo della vettura condotta dall’imputato, in quanto le stesse dovevano ritenersi non punibili, sulla base della normativa applicabile ratione temporis, per mancanza di querela;
ha quindi proceduto alla rideterminazione 3 della pena nel senso suddetto e alla diminuzione della sanzione amministrativa accessoria. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione PA OM, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, 546, 530 e 533 cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte territoriale, nel delineare in modo chiaro i profili di responsabilità del conducente dell’altra vettura coinvolta nel sinistro, aveva rilevato l’inadeguata valutazione delle prove operata dal Tribunale;
ha peraltro esposto che, nonostante tali considerazioni, il giudice d’appello aveva comunque omesso di pronunciarsi espressamente sulla richiesta assolutoria formulata nel primo motivo di impugnazione, pur essendo gli argomenti posti alla base della riforma della sentenza di primo grado pienamente idonei a giustificare un pronuncia di proscioglimento sulla base del canone dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio”, discendendone il carattere contraddittorio della pronuncia gravata. Ha quindi dedotto che la cristallizzazione dei fatti compiuta dal giudice di appello avrebbe dovuto necessariamente condurre a una sentenza di assoluzione ai sensi dell’art.530, comma 2, cod.proc.pen., ribadendo che – sul punto – la pronuncia doveva ritenersi carente sul piano motivazionale. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nell’unitario motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza impugnata sotto due distinti profili;
in quanto, da un lato, la stessa avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta, contenuta nel primo motivo di appello, di dichiarazione dell’assenza di profili colposi in ordine alla condotta dell’imputato; e, dall’altro, sarebbe incorsa in un vizio di illogicità e contraddittorietà nella parte in cui, pur ricostruendo analiticamente la condotta del conducente dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro, non sarebbe giunta alla consequenziale assoluzione nel merito dello stesso imputato. 3. Il primo profilo di doglianza è manifestamente infondato. 4 Nel caso in esame, la Corte territoriale ha analiticamente esaminato il motivo di impugnazione concernente la ricostruzione della dinamica del sinistro operata da parte del primo giudice nonché, per conseguenza, quello attinente alla richiesta del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.589-bis, comma 7, cod.pen., dichiarando espressamente che la ricostruzione medesima – pur non consentendo di condividere la argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado e nel far ritenere perfezionata tale attenuante - non consentiva comunque di pervenire a un giudizio di assoluzione dell’imputato; conseguendone che, dal tenore complessivo della motivazione, deve ritenersi che gli argomenti posti alla base della richiesta di assoluzione siano stati pienamente e adeguatamente esaminati non sussistendo alcun deficit motivazionale dal punto di vista grafico. 4. Il secondo profilo di doglianza è, puree manifestamente, infondato. A tale proposito, va ricordato che il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 – 01; Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091 – 01); rammentando, altresì, che il vizio di illogicità della motivazione si sostanzia nell' incompatibilità tra l'informazione posta alla base del provvedimento impugnato e l'informazione sul medesimo punto esistente negli atti processuali e, ancora più specificamente, nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini, Rv. 287429 – 01), mentre la contraddittorietà della motivazione di cui all'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deve essere interna alla sentenza impugnata sicché la stessa va esclusa nel caso di difforme valutazione di uno stesso fatto da parte delle sentenze dei due gradi di merito, essendo anzi questa la naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio degli organi giurisdizionali, che, mediante la motivazione, espongono, in maniera autonoma ed indipendente, le ragioni delle decisioni adottate (Sez. 3, n. 13678 del 20/01/2022, Perrotta, Rv. 283034 – 01). 5 5. Nella sentenza impugnata, quindi, la Corte territoriale ha smentito la valutazione operata dal Tribunale in ordine al profilo attinente all’assenza di un concorso di colpa in capo al conducente della Suzuki e, a propria volta, fondata in modo preminente sulle dichiarazioni rese in sede di indagine dal De IS e dal AZ (trasportati a bordo di quest’ultima vettura), i quali avevano riferito che l’invasione della corsia opposta operata da parte del BR costituisse una manovra di emergenza non caratterizzata da elementi di colpa, in quanto sinergicamente connessa alla pregressa invasione di corsia operata dall’imputato. Di contro, operando una rivalutazione dei fatti nello stretto merito, il giudice di secondo grado ha aderito alle conclusioni formulate dal consulente tecnico nominato dal pubblico ministero;
evidenziando come il punto di impatto tra le due vetture fosse stato individuato da questi (concordemente con quanto ricostruito dagli operanti intervenuti nell’immediatezza del fatto) nella corsia di sorpasso di pertinenza della vettura condotta dall’imputato, evidenziando come la manovra di emergenza posta in essere dal conducente della Suzuki non potesse ritenersi che caratterizzata da eventuale distrazione ovvero da imperizia, atteso che una sterzata verso la propria destra sarebbe stata idonea a evitare l’impatto. Peraltro, nel formulare tali considerazioni e nel fare – comunque – espresso riferimento alle conclusioni del consulente del p.m., deve ritenersi che la Corte territoriale non abbia in alcun modo smentito le ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale, in adesione proprio alle conclusioni dell’ausiliario, in ordine ai profili colposi comunque ravvisabili nella condotta dell’imputato; e specificamente individuati dal giudice di primo grado nella violazione degli artt. 140, comma 1, 141, commi 1, 2 e 3, 142, comma 2 (attesa la riscontrata velocità superiore rispetto a quella consentita sul tratto di strada in questione) e 143, comma 1, C.d.s., oltre a quella dell’art,40, comma 8, C.d.s..); anzi, esplicitamente confermando tali conclusioni, alla fine della trattazione del primo motivo di appello (pag.8 della sentenza impugnata). Deve quindi ritenersi che, nella rivalutazione della dinamica del sinistro e nell’attribuzione dei distinti profili di colpa specifica in capo ai due conducenti, la sentenza impugnata non sia incorsa nel vizio di contraddittorietà o di illogicità. 6. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO RI VA ER