CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2681/2023 depositato il 19/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230019436186 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.10.2023 la CSA srls impugnava la cartella di pagamento n. °298.2023.00194361.86, pervenuta tramite pec il 26.09.2023, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 24.069,83 per Ritenute Addizionali Irpef, anno 2019, interessi e sanzioni pecuniarie eccependo, preliminarmente la nullità della notifica tramite pec e non tramite ufficiale giudiziario, l'errato indirizzo pec del mittente, la non conformità dell'atto allegato, la mancata notifica del'avviso bonario o di un avviso di irregolarità, la inesistenza della pretesa tributaria, la mancata sottoscrizione del ruolo, il mancato calcolo degli interessi.
Chiedeva quindi l'annullamento della cartella .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando le eccezioni preliminari di parte ricorrente stante la regolarità e tempestività della notifica via pec regolarmente ricevuta, la sottoscrizione del ruolo con firma digitale ed eccependo la carenza di legittimazione per le questioni di merito.
Interveniva l'Agenzia delle Entrate confermando la legittimità del proprio operato stante il controllo automatizzato ex 36-bis del DPR 600/1973 della dichiarazione per il 2019 e provando la regolare notifica della comunicazione di irregolarità con pec dell' 8.11.22. Eccepiva la piena legittimità della pretesa essendo stato chiesto il pagamento delle somme dichiarate dovute ma poi non versate.Chiedeva quindi il rigetto.
Avendo rinunziato la società alla istanza di sospensione cautelare, la vertenza alla udienza del 20.10.2025 veniva decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso non appare fondato e come tale va rigettato.
La società ricorrente ha contestato la legittimità della cartella n. 298.2023.00194361.86, “pervenuta” il
26.9.2023 ed emessa ai sensi dell'art. 36 bis dpr 600/73 per l'importo di € 24.069,83 per Ritenute Addizionali
Irpef, anno 2019, oltre sanzioni ed interessi.
In merito alle contestazioni mosse osserva questa Corte che :
• relativamente alla nullità dell'atto impugnato in quanto tramite pec, per giurisprudenza costante, secondo l'art. 26, secondo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, “la notifica può essere eseguita con le modalità di cui al d.p.r. 11.2.2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”, ovvero per i soggetti diversi da quelli ivi risultanti all'indirizzo risultante da quello della richiesta e che nel caso in esame non solo l'invio ma anche la ricezione della pec e dell'atto opposto appaiono ampiamente documentati. In ogni caso per giurisprudenza costante nessuna nullità della notifica può essere fatta valere allorchè l'atto abbia raggiunto lo scopo attraverso la regolare impugnazione e costituzione da parte ricorrente." ( v. anche Cass.n. 30922/24). Peraltro l'indirizzo Pec del mittente è assolutamente corretto e riscontrabile sul sito ufficiale.
• relativamente alla eccezione circa il mancato invio dell'avviso bonario o comunicazione di irregolarità, trattandosi di cartella emessa ex art. 36 bis DPR 600/73, si osserva che invero l'A.F. ha dato prova del corretto invio tramite pec in data 8.11.22 senza che la società abbia dato alcun riscontro. Peraltro va ribadito che l'attività di controllo “automatizzato” della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle entrate è disciplinata dall'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e, in ambito Iva, dall'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/72, in base ai quali, in estrema sintesi, è stabilito che l'Agenzia delle entrate procede al controllo “automatizzato” delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo. Se dalla liquidazione automatica risulta un'imposta maggiore rispetto a quella dichiarata,
l'Ufficio, prima di iscrivere a ruolo, invia al contribuente una comunicazione “bonaria”, con la possibilità di beneficiare di una sanzione ridotta se il versamento avviene entro 30 giorni.
Va segnalato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità in tema di irrilevanza delle comunicazioni di irregolarità
(Cassazione 23.7.2010 n. 17396) secondo cui la comunicazione è prevista dalla normativa solo per i casi in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli “un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione”, ossia un errore del contribuente. In ipotesi di omesso versamento, l'Ufficio non si trova di fronte ad “un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione”, e pertanto può limitarsi ad “iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato ma non versato”.
Sarebbe perfettamente “inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore o, con riferimento all'art. 6, co. 5, L. n. 212/2000, se non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. (Cass. 6.3.2024
n. 5981- Cass.
2.7.20 n. 13499 – Cass. 17.12.2019 n. 33344).
• Per quanto attiene la ulteriore eccezione circa la nullità della notifica in quanto priva di sottoscrizione si osserva in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo 12 del DPR n. 602 del 1973, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21 octies della Legge n. 241 del 1990.
• Per quanto attiene l'eccezione circa la nullità della notifica via pec di una copia informatica della cartella si rileva che, con la notifica via pec, non viene notificata una copia della cartella ma il documento stesso.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere “ che la cartella esattoriale, che viene allegata al messaggio pec, è esso stesso l'originale non trattandosi di una copia foto riprodotta quanto, piuttosto, del documento informatico originale, del quale, quindi, non esiste altra copia, né analogica, né informatica (principio richiamato in relazione all'ipotesi in cui l'Agente della riscossione, dopo aver generato, informaticamente, il file relativo alla cartella di pagamento, lo alleghi al messaggio notificato a mezzo PEC
, per cui non si rende necessaria alcuna attestazione di conformità, avendo il contribuente ricevuto, quale allegato alla comunicazione a mezzo PEC , l'unico originale della cartella di pagamento generato in via informatica)” (Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2020, n. 21328 - n. 39513/21- n.19216/22). Peraltro la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario - il cd atto nativo digitale -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo - la cd copia informatica – in formato pdf. La Corte, ha dunque escluso l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC, in quanto era nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.
• Per quanto attiene la contestazione circa la inesistenza della pretesa tributaria rileva questo Giudice che dalla produzione documentale di parte resistente ed in particolare dalla dichiarazione per Irpef per il 2019 emerge chiaramente la indicazione di somme a debito poi non versate, non avendo parte ricorrente prodotto alcun documento atto a comprovare l'avvenuto pagamento del tributo.
• Parimenti infondato appare l'ulteriore motivo circa il difetto di motivazione essendo l'atto compiutamente motivato negli elementi essenziali così come per il calcolo degli interessi atteso che il calcolo ed il tasso applicato risultano espressamente indicati in calce alla cartella sotto la voce “avvertenza”.
.Attese, quindi, le superiori precisazioni appare comprovata la infondatezza del ricorso le cui eccezioni sono state smentite documentalmente ed evidenziandosi, peraltro, come parte ricorrente abbia agito senza quel minimo di diligenza necessaria per avvedersi della palese infondatezza della propria pretesa smentita da controparte attraverso una ampia produzione documentale.
Ritenuto pertanto quanto sopra va rigettato il ricorso e condannata la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso .
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 2200,00 oltre accessori in favore delle rispettive parti resistenti costituite .
Siracusa, 20.10.2025
IL Presidente relatore
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2681/2023 depositato il 19/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230019436186 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.10.2023 la CSA srls impugnava la cartella di pagamento n. °298.2023.00194361.86, pervenuta tramite pec il 26.09.2023, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 24.069,83 per Ritenute Addizionali Irpef, anno 2019, interessi e sanzioni pecuniarie eccependo, preliminarmente la nullità della notifica tramite pec e non tramite ufficiale giudiziario, l'errato indirizzo pec del mittente, la non conformità dell'atto allegato, la mancata notifica del'avviso bonario o di un avviso di irregolarità, la inesistenza della pretesa tributaria, la mancata sottoscrizione del ruolo, il mancato calcolo degli interessi.
Chiedeva quindi l'annullamento della cartella .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando le eccezioni preliminari di parte ricorrente stante la regolarità e tempestività della notifica via pec regolarmente ricevuta, la sottoscrizione del ruolo con firma digitale ed eccependo la carenza di legittimazione per le questioni di merito.
Interveniva l'Agenzia delle Entrate confermando la legittimità del proprio operato stante il controllo automatizzato ex 36-bis del DPR 600/1973 della dichiarazione per il 2019 e provando la regolare notifica della comunicazione di irregolarità con pec dell' 8.11.22. Eccepiva la piena legittimità della pretesa essendo stato chiesto il pagamento delle somme dichiarate dovute ma poi non versate.Chiedeva quindi il rigetto.
Avendo rinunziato la società alla istanza di sospensione cautelare, la vertenza alla udienza del 20.10.2025 veniva decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso non appare fondato e come tale va rigettato.
La società ricorrente ha contestato la legittimità della cartella n. 298.2023.00194361.86, “pervenuta” il
26.9.2023 ed emessa ai sensi dell'art. 36 bis dpr 600/73 per l'importo di € 24.069,83 per Ritenute Addizionali
Irpef, anno 2019, oltre sanzioni ed interessi.
In merito alle contestazioni mosse osserva questa Corte che :
• relativamente alla nullità dell'atto impugnato in quanto tramite pec, per giurisprudenza costante, secondo l'art. 26, secondo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, “la notifica può essere eseguita con le modalità di cui al d.p.r. 11.2.2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”, ovvero per i soggetti diversi da quelli ivi risultanti all'indirizzo risultante da quello della richiesta e che nel caso in esame non solo l'invio ma anche la ricezione della pec e dell'atto opposto appaiono ampiamente documentati. In ogni caso per giurisprudenza costante nessuna nullità della notifica può essere fatta valere allorchè l'atto abbia raggiunto lo scopo attraverso la regolare impugnazione e costituzione da parte ricorrente." ( v. anche Cass.n. 30922/24). Peraltro l'indirizzo Pec del mittente è assolutamente corretto e riscontrabile sul sito ufficiale.
• relativamente alla eccezione circa il mancato invio dell'avviso bonario o comunicazione di irregolarità, trattandosi di cartella emessa ex art. 36 bis DPR 600/73, si osserva che invero l'A.F. ha dato prova del corretto invio tramite pec in data 8.11.22 senza che la società abbia dato alcun riscontro. Peraltro va ribadito che l'attività di controllo “automatizzato” della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle entrate è disciplinata dall'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e, in ambito Iva, dall'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/72, in base ai quali, in estrema sintesi, è stabilito che l'Agenzia delle entrate procede al controllo “automatizzato” delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo. Se dalla liquidazione automatica risulta un'imposta maggiore rispetto a quella dichiarata,
l'Ufficio, prima di iscrivere a ruolo, invia al contribuente una comunicazione “bonaria”, con la possibilità di beneficiare di una sanzione ridotta se il versamento avviene entro 30 giorni.
Va segnalato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità in tema di irrilevanza delle comunicazioni di irregolarità
(Cassazione 23.7.2010 n. 17396) secondo cui la comunicazione è prevista dalla normativa solo per i casi in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli “un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione”, ossia un errore del contribuente. In ipotesi di omesso versamento, l'Ufficio non si trova di fronte ad “un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione”, e pertanto può limitarsi ad “iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato ma non versato”.
Sarebbe perfettamente “inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore o, con riferimento all'art. 6, co. 5, L. n. 212/2000, se non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. (Cass. 6.3.2024
n. 5981- Cass.
2.7.20 n. 13499 – Cass. 17.12.2019 n. 33344).
• Per quanto attiene la ulteriore eccezione circa la nullità della notifica in quanto priva di sottoscrizione si osserva in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo 12 del DPR n. 602 del 1973, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21 octies della Legge n. 241 del 1990.
• Per quanto attiene l'eccezione circa la nullità della notifica via pec di una copia informatica della cartella si rileva che, con la notifica via pec, non viene notificata una copia della cartella ma il documento stesso.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere “ che la cartella esattoriale, che viene allegata al messaggio pec, è esso stesso l'originale non trattandosi di una copia foto riprodotta quanto, piuttosto, del documento informatico originale, del quale, quindi, non esiste altra copia, né analogica, né informatica (principio richiamato in relazione all'ipotesi in cui l'Agente della riscossione, dopo aver generato, informaticamente, il file relativo alla cartella di pagamento, lo alleghi al messaggio notificato a mezzo PEC
, per cui non si rende necessaria alcuna attestazione di conformità, avendo il contribuente ricevuto, quale allegato alla comunicazione a mezzo PEC , l'unico originale della cartella di pagamento generato in via informatica)” (Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2020, n. 21328 - n. 39513/21- n.19216/22). Peraltro la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario - il cd atto nativo digitale -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo - la cd copia informatica – in formato pdf. La Corte, ha dunque escluso l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC, in quanto era nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.
• Per quanto attiene la contestazione circa la inesistenza della pretesa tributaria rileva questo Giudice che dalla produzione documentale di parte resistente ed in particolare dalla dichiarazione per Irpef per il 2019 emerge chiaramente la indicazione di somme a debito poi non versate, non avendo parte ricorrente prodotto alcun documento atto a comprovare l'avvenuto pagamento del tributo.
• Parimenti infondato appare l'ulteriore motivo circa il difetto di motivazione essendo l'atto compiutamente motivato negli elementi essenziali così come per il calcolo degli interessi atteso che il calcolo ed il tasso applicato risultano espressamente indicati in calce alla cartella sotto la voce “avvertenza”.
.Attese, quindi, le superiori precisazioni appare comprovata la infondatezza del ricorso le cui eccezioni sono state smentite documentalmente ed evidenziandosi, peraltro, come parte ricorrente abbia agito senza quel minimo di diligenza necessaria per avvedersi della palese infondatezza della propria pretesa smentita da controparte attraverso una ampia produzione documentale.
Ritenuto pertanto quanto sopra va rigettato il ricorso e condannata la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso .
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 2200,00 oltre accessori in favore delle rispettive parti resistenti costituite .
Siracusa, 20.10.2025
IL Presidente relatore
(dott. Adriana Puglisi)