Art. 2.
Fino al compimento del 13° anno di servizio nella Guardia di finanza, i sottufficiali e militari di truppa del Corpo che ottengono, al termine della ferma, di continuare il servizio, hanno diritto, per la prima rafferma triennale, ad un premio lordo di lire 3200, aumentato a lire 5330 per ciascuna delle due successive rafferme triennali.
I premi sono corrisposti ai militari interessati, al termine di ciascuna rafferma, dai Comandi di legione ed equiparati.
Fino al compimento del 13° anno di servizio nella Guardia di finanza, i sottufficiali e militari di truppa del Corpo che ottengono, al termine della ferma, di continuare il servizio, hanno diritto, per la prima rafferma triennale, ad un premio lordo di lire 3200, aumentato a lire 5330 per ciascuna delle due successive rafferme triennali.
I premi sono corrisposti ai militari interessati, al termine di ciascuna rafferma, dai Comandi di legione ed equiparati.