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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/12/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3005 / 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
RI RI GI rel.
NA RA GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n r.g. 3005 dell'anno 2025 ;
TRA
(CF: ) nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente ed elettivamente domiciliata alla via G. De Cesare n. 71 presso e nello studio dell'Avv.
LI SC, come da mandato allegato al ricorso;
nato a [...] il [...] e residente in [...] difeso CP_1 dall'avv. Paolo Zito
con l'intervento del P.M. in sede
- INTERVENTORE EX LEGE- OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso) FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/06/2025 premesso di aver avuto una relazione Parte_1 affettiva con e di aver generato con lo stesso (nata a [...], [...]) CP_1 CP_2 chiedeva quindi la regolamentazione degli obblighi inerenti la figlia e la attribuzione della casa coniugale nei termini riportati nell'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le ragioni formulate nella comparsa di costituzione e l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
All'udienza del 19.11.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto la definizione del giudizio nei termini dettagliatamente riportati nell'accordo raggiunto e indicate nel predetto verbale di udienza.
Tale accordo, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore della prole, può essere integralmente recepito.
In considerazione della natura del procedimento e delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_2 CP_1
1) Dispone che il regime di affido , la collocazione e la regolamentazione del diritto di visita della figlia minore delle parti ,nonché i rapporti economici concernenti la stessa e l' assegnazione della casa familiare siano regolate come da verbale di udienza del 19.11.25 da intendersi nel presente atto integralmente recepito;
2) Dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Taranto il 23/12/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il GI rel. Il Presidente
Dott.ssa RI IG Dr. Martino Casavola
Minuta della sentenza redatta dal Goc dr. Francesco Donnaloia come da decreto n. 71/24 del
Presidente del Tribunale di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
RI RI GI rel.
NA RA GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n r.g. 3005 dell'anno 2025 ;
TRA
(CF: ) nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente ed elettivamente domiciliata alla via G. De Cesare n. 71 presso e nello studio dell'Avv.
LI SC, come da mandato allegato al ricorso;
nato a [...] il [...] e residente in [...] difeso CP_1 dall'avv. Paolo Zito
con l'intervento del P.M. in sede
- INTERVENTORE EX LEGE- OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso) FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/06/2025 premesso di aver avuto una relazione Parte_1 affettiva con e di aver generato con lo stesso (nata a [...], [...]) CP_1 CP_2 chiedeva quindi la regolamentazione degli obblighi inerenti la figlia e la attribuzione della casa coniugale nei termini riportati nell'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le ragioni formulate nella comparsa di costituzione e l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
All'udienza del 19.11.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto la definizione del giudizio nei termini dettagliatamente riportati nell'accordo raggiunto e indicate nel predetto verbale di udienza.
Tale accordo, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore della prole, può essere integralmente recepito.
In considerazione della natura del procedimento e delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_2 CP_1
1) Dispone che il regime di affido , la collocazione e la regolamentazione del diritto di visita della figlia minore delle parti ,nonché i rapporti economici concernenti la stessa e l' assegnazione della casa familiare siano regolate come da verbale di udienza del 19.11.25 da intendersi nel presente atto integralmente recepito;
2) Dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Taranto il 23/12/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il GI rel. Il Presidente
Dott.ssa RI IG Dr. Martino Casavola
Minuta della sentenza redatta dal Goc dr. Francesco Donnaloia come da decreto n. 71/24 del
Presidente del Tribunale di Taranto