Articolo 411 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 401Articolo 412
Versione
6 maggio 1952
Art. 411.
(Registro delle navi in costruzione)


Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Sul registro sono indicati il nome del proprietario e quello del costruttore, gli estremi del contratto di costruzione, la data di inizio della costruzione e quella del presumibile termine della stessa, nonche' gli altri elementi richiesti dal modello.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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