CASS
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2025, n. 17233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17233 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OT US nato a [...] il [...] avverso il decreto del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 11 agosto 2018 il Tribunale di Napoli applicava a NO EN la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per cinque anni e disponeva la confisca di beni intestati, per quanto è qui di interesse, a NZ AR IO (moglie del proposto), AT EN, NT EN e SE EN (figli del proposto). Con decreto del 14 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, riduceva ad anni 3 e mesi 6 la durata dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e disponeva la restituzione di alcuni beni, confermando nel resto il decreto. 2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Napoli proponeva ricorso per cassazione, per quanto di interesse anche SE EN, denunciando inosservanza del d.lgs. n. 159 del 2011. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 17233 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 18/02/2025 La consulenza tecnica difensiva, richiamata integralmente anche nella documentazione allegata, consentiva di affermare la liceità degli acquisti operati dai ricorrenti, escludendo la sproporzione tra redditi e investimenti, nonché l'illecita provenienza illecita delle provviste, tanto più che i beni societari di cui alla presente procedura sono spesso rappresentati da attività di per sé produttrici di reddito, quindi idonee ad autoalimentarsi, consentendo un accantonamento di capitali. Con riferimento a SE EN, la somma rinvenuta su un conto corrente confiscato era frutto del versamento di due assegni da parte di un soggetto estraneo per il futuro acquisto di una proprietà. Questa Corte con sentenza del 10 marzo 2024 n.13216 annullava il decreto con riferimento alla posizione di SE EN a fronte della mancata risposta alle doglianze proposte con l'atto di appello. Con decreto del 9 luglio 2024 a Corte di appello di Napoli confermava il sequestro sui beni di EN SE. 2.Avverso tale decreto ha proposto ricorso EN SE attraverso il difensore di fiducia articolando i seguenti motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge in riferimento al D.Igs.159/11. Il decreto impugnato, nel confermare la confisca della somma rinvenuta sul conto corrente alla stessa intestato pari a 61.273,00 euro e frutto del versamento di due assegni, si è limitata a evidenziare che gli acquisti erano effettuati in assenza di redditi leciti accertati o con proventi derivanti dalle liberalità di IO NZ AR, il cui patrimonio proveniva dalle medesime fonti illecite scaturenti dalle attività criminose poste in essere da NO EN. Non ha però considerato che con il decreto del 14 marzo 2023 depositato il 12 luglio 2023 la Corte di appello di Napoli aveva revocato la confisca della complessiva somma di 125.000,00 euro nei confronti di IO NZ AR, revoca che non risulta coerente con le motivazioni richiamate nel decreto impugnato. Pertanto, non tutto il patrimonio della IO derivava dalle attività illecite di NO EN. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 1.A fronte delle indicazioni fornite da questa Corte in sede di giudizio rescindente con le quali aveva richiesto di colmare l'assenza di motivazione rispetto ai rilievi mossi nell'interesse di SE EN, il decreto impugnato non ha fornito le risposte richieste. 1.1. In particolare, la difesa aveva evidenziato che la confisca dell'intera somma pari a 61.273,00 euro rinvenuta sul conto corrente intestato a EN 2 SE risultava essere il frutto di versamento di assegni da parte della stessa di 15.000,00 euro e di 45.000,00 euro ricevuti rispettivamente in data 14 febbraio e 21 febbraio 2017 da un soggetto estraneo alla procedura per il previsto futuro acquisto della proprietà in Ischia alla via Buonocore 42. Su questo specifico punto il decreto impugnato non risulta avere fornito una specifica risposta, essendosi limitato a ritenere priva di giustificazione lecita la titolarità dei beni in capo alla ricorrente in quanto provenienti da atti di liberalità della madre IO i cui proventi risulterebbero anche essi illeciti perché scaturiti dalla attività criminose del coniuge EN NO. Si tratta di una deduzione assertiva, tuttavia, priva di confronto con la specifica deduzione che la difesa del ricorrente ha offerto con riferimento alle somme suindicate di danaro. Né il decreto ha risposto alla ulteriore censura articolata dalla ricorrente in base alla quale non tutti i beni e le somme riconducibili alla madre IO risultavano provenienti dai redditi illeciti di NO EN, come dimostrato da un'ulteriore circostanza che con il decreto del 14 marzo 2023, in precedenza citato ed oggetto dellS primo ricorso innanzi a questa Corte erano state restituite somme per una totale di 125.000,00 in favore di IO escludendo che le stesse potessero avere una provenienza illecita. Dunque, l'argomentazione secondo la quale i beni di EN SE sono illeciti perché provengono da liberalità della madre IO che a sua volta non è titolare di rediti leciti perché coniuge di EN NO non appare logicamente del tutto sostenibile. 2. Il provvedimento impugnato deve essere dunque annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione affinché fornisca risposta: - all'origine delle provviste bancarie presenti sul conto corrente di EN SE;
- al rapporto che sussiste tra la derivazione illecita dei redditi di EN SE in quanto provenienti dalla madre IO e la sussistenza di redditi leciti in capo a quest'ultima.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso in Roma in data 18 febbraio 2025 CORTE DI CASSAZIONE
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 11 agosto 2018 il Tribunale di Napoli applicava a NO EN la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per cinque anni e disponeva la confisca di beni intestati, per quanto è qui di interesse, a NZ AR IO (moglie del proposto), AT EN, NT EN e SE EN (figli del proposto). Con decreto del 14 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, riduceva ad anni 3 e mesi 6 la durata dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e disponeva la restituzione di alcuni beni, confermando nel resto il decreto. 2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Napoli proponeva ricorso per cassazione, per quanto di interesse anche SE EN, denunciando inosservanza del d.lgs. n. 159 del 2011. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 17233 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 18/02/2025 La consulenza tecnica difensiva, richiamata integralmente anche nella documentazione allegata, consentiva di affermare la liceità degli acquisti operati dai ricorrenti, escludendo la sproporzione tra redditi e investimenti, nonché l'illecita provenienza illecita delle provviste, tanto più che i beni societari di cui alla presente procedura sono spesso rappresentati da attività di per sé produttrici di reddito, quindi idonee ad autoalimentarsi, consentendo un accantonamento di capitali. Con riferimento a SE EN, la somma rinvenuta su un conto corrente confiscato era frutto del versamento di due assegni da parte di un soggetto estraneo per il futuro acquisto di una proprietà. Questa Corte con sentenza del 10 marzo 2024 n.13216 annullava il decreto con riferimento alla posizione di SE EN a fronte della mancata risposta alle doglianze proposte con l'atto di appello. Con decreto del 9 luglio 2024 a Corte di appello di Napoli confermava il sequestro sui beni di EN SE. 2.Avverso tale decreto ha proposto ricorso EN SE attraverso il difensore di fiducia articolando i seguenti motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge in riferimento al D.Igs.159/11. Il decreto impugnato, nel confermare la confisca della somma rinvenuta sul conto corrente alla stessa intestato pari a 61.273,00 euro e frutto del versamento di due assegni, si è limitata a evidenziare che gli acquisti erano effettuati in assenza di redditi leciti accertati o con proventi derivanti dalle liberalità di IO NZ AR, il cui patrimonio proveniva dalle medesime fonti illecite scaturenti dalle attività criminose poste in essere da NO EN. Non ha però considerato che con il decreto del 14 marzo 2023 depositato il 12 luglio 2023 la Corte di appello di Napoli aveva revocato la confisca della complessiva somma di 125.000,00 euro nei confronti di IO NZ AR, revoca che non risulta coerente con le motivazioni richiamate nel decreto impugnato. Pertanto, non tutto il patrimonio della IO derivava dalle attività illecite di NO EN. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 1.A fronte delle indicazioni fornite da questa Corte in sede di giudizio rescindente con le quali aveva richiesto di colmare l'assenza di motivazione rispetto ai rilievi mossi nell'interesse di SE EN, il decreto impugnato non ha fornito le risposte richieste. 1.1. In particolare, la difesa aveva evidenziato che la confisca dell'intera somma pari a 61.273,00 euro rinvenuta sul conto corrente intestato a EN 2 SE risultava essere il frutto di versamento di assegni da parte della stessa di 15.000,00 euro e di 45.000,00 euro ricevuti rispettivamente in data 14 febbraio e 21 febbraio 2017 da un soggetto estraneo alla procedura per il previsto futuro acquisto della proprietà in Ischia alla via Buonocore 42. Su questo specifico punto il decreto impugnato non risulta avere fornito una specifica risposta, essendosi limitato a ritenere priva di giustificazione lecita la titolarità dei beni in capo alla ricorrente in quanto provenienti da atti di liberalità della madre IO i cui proventi risulterebbero anche essi illeciti perché scaturiti dalla attività criminose del coniuge EN NO. Si tratta di una deduzione assertiva, tuttavia, priva di confronto con la specifica deduzione che la difesa del ricorrente ha offerto con riferimento alle somme suindicate di danaro. Né il decreto ha risposto alla ulteriore censura articolata dalla ricorrente in base alla quale non tutti i beni e le somme riconducibili alla madre IO risultavano provenienti dai redditi illeciti di NO EN, come dimostrato da un'ulteriore circostanza che con il decreto del 14 marzo 2023, in precedenza citato ed oggetto dellS primo ricorso innanzi a questa Corte erano state restituite somme per una totale di 125.000,00 in favore di IO escludendo che le stesse potessero avere una provenienza illecita. Dunque, l'argomentazione secondo la quale i beni di EN SE sono illeciti perché provengono da liberalità della madre IO che a sua volta non è titolare di rediti leciti perché coniuge di EN NO non appare logicamente del tutto sostenibile. 2. Il provvedimento impugnato deve essere dunque annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione affinché fornisca risposta: - all'origine delle provviste bancarie presenti sul conto corrente di EN SE;
- al rapporto che sussiste tra la derivazione illecita dei redditi di EN SE in quanto provenienti dalla madre IO e la sussistenza di redditi leciti in capo a quest'ultima.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso in Roma in data 18 febbraio 2025 CORTE DI CASSAZIONE