TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/04/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3326/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3326/22 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 770/22, emesso dal Tribunale di Salerno in data 21/03/22, depositato il 22/03/22
TRA
e , rappresentati e difesi, il primo, dal solo Parte_1 Parte_2 avv. Giovanni Grattacaso, ed, il secondo, dall'avv. Giovanni Grattacaso nonché dagli avv.ti
Alfonso Amato e Stefania Crocamo, presso i cui studi sono elettivamente domiciliati, in virtù delle procure in atti
OPPONENTE
E tramite la mandataria in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Arpaia e
Gabriella Guglielmi, con le quali è elettivamente domiciliata presso lo “Studio Legale Arpaia
Guglielmi”, sito in Napoli, al viale Antonio Gramsci n. 20
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13/04/22, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 770 del 21-22/03/22, notificato il 31/03/22 ed il
12/04/22, con cui il Tribunale di Salerno aveva intimato loro il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma di € 273.271,49, oltre interessi Controparte_1
moratori convenzionali e spese processuali, in virtù della fideiussione prestata dagli opponenti a pagina 1 di 4 garanzia del mutuo fondiario per notaio di € 270.000,00, stipulato il 14/11/05 tra la Per_1
Banca Popolare di Novara s.p.a. e . Parte_3
Gli opponenti, con l'unica, articolata, doglianza, eccepivano la nullità della prestata fideiussione in quanto contenente le clausole dello schema ABI - ossia le clausole n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza), n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cc) e n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza) – che, secondo il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, sarebbero violative della libera concorrenza sul mercato, e dunque della normativa antitrust ex art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/90, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali.
Concludevano, quindi, perché l'adito Tribunale volesse accertare e dichiarare la nullità della fideiussione per le ragioni esposte e, per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e l'insussistenza di qualsivoglia rapporto di garanzia, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 02/12/22, si costituiva la tramite la Controparte_1 mandataria la quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza Controparte_2
del tribunale adito in ordine alla domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, essendo competente la sezione specializzate per le imprese, e, nel merito, deduceva l'insussistenza della dedotta nullità posto che, da un lato, non si trattava di fideiussioni
“omnibus”, bensì di fideiussioni specifiche, e che, dall'altro, la nullità di singole clausole non avrebbe comunque comportato la nullità dell'intero contratto.
Con ordinanza del 09/12/22 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/10, nonché acquisita documentazione varia.
All'udienza del 04/04/25 parte opposta discuteva oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.
Con l'unico motivo di opposizione si assume la nullità delle fideiussioni prestate dagli opponenti in quanto riproducenti lo schema ABI ritenuto violativo della normativa antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02/05/05.
E' opportuno premettere che gli opponenti, come emerge da una lettura complessiva dell'atto di opposizione (nella penultima pagina del quale si fa riferimento alla “eccezione riconvenzionale” proposta, che escluderebbe la competenza della sezione specializzata in materia di imprese), non pagina 2 di 4 hanno formulato una domanda riconvenzionale volta alla declaratoria di nullità delle fideiussioni, ma si sono limitati ad eccepire la dedotta nullità al fine di paralizzare l'avversa domanda di pagamento.
In tal caso, deve tenersi conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass. n. 3248/23, n.
28410/24).
Poiché, nel giudizio in esame, come già detto, la questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust è stata sollevata dagli opponenti non in via di azione, quanto, piuttosto, in via di eccezione, l'eccezione di incompetenza sollevata dalla società opposta va rigettata.
Nel merito, la dedotta questione di nullità contrattuale è infondata, per l'assorbente rilievo che le fideiussioni in esame sono state prestate con riferimento allo specifico rapporto di mutuo fondiario stipulato da , e non a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra Parte_3 il debitore principale e l'istituto di credito, con indicazione dell'esposizione massima garantita.
Ne consegue che i rapporti personali di garanzia instauratisi tra le parti non sono qualificabili nei termini di fideiussioni “omnibus” e non è possibile, quindi, riscontrare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per pervenire ad una censura di invalidità delle clausole nei termini dedotti dagli opponenti, ossia valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'Italia sopra richiamata, incidente soltanto sui contratti di fideiussione “omnibus” stipulati nell'arco temporale che va dal 2002 al 2005. Secondo il provvedimento della Banca d'Italia, infatti, la fideiussione “omnibus” presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È solo con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione “omnibus”), di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possono determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
pagina 3 di 4 A tale conclusione è pervenuta anche la prevalente giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, essendosi di recente ribadito che “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Cass. n. 21841/24, n. 26847/24).
Appurata, quindi, la validità delle garanzie prestate, non può che pervenirsi al rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza in solido degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 260.000,01 ad €
520.000,00), attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3326/22 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 770/22, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 21/03/22, depositato il 22/03/22, già provvisoriamente esecutivo;
2) condanna e , in solido, al pagamento, in favore della Parte_2 Parte_1
tramite la mandataria delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali, che si liquidano in € 11.229,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 22 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3326/22 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 770/22, emesso dal Tribunale di Salerno in data 21/03/22, depositato il 22/03/22
TRA
e , rappresentati e difesi, il primo, dal solo Parte_1 Parte_2 avv. Giovanni Grattacaso, ed, il secondo, dall'avv. Giovanni Grattacaso nonché dagli avv.ti
Alfonso Amato e Stefania Crocamo, presso i cui studi sono elettivamente domiciliati, in virtù delle procure in atti
OPPONENTE
E tramite la mandataria in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Arpaia e
Gabriella Guglielmi, con le quali è elettivamente domiciliata presso lo “Studio Legale Arpaia
Guglielmi”, sito in Napoli, al viale Antonio Gramsci n. 20
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13/04/22, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 770 del 21-22/03/22, notificato il 31/03/22 ed il
12/04/22, con cui il Tribunale di Salerno aveva intimato loro il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma di € 273.271,49, oltre interessi Controparte_1
moratori convenzionali e spese processuali, in virtù della fideiussione prestata dagli opponenti a pagina 1 di 4 garanzia del mutuo fondiario per notaio di € 270.000,00, stipulato il 14/11/05 tra la Per_1
Banca Popolare di Novara s.p.a. e . Parte_3
Gli opponenti, con l'unica, articolata, doglianza, eccepivano la nullità della prestata fideiussione in quanto contenente le clausole dello schema ABI - ossia le clausole n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza), n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cc) e n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza) – che, secondo il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, sarebbero violative della libera concorrenza sul mercato, e dunque della normativa antitrust ex art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/90, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali.
Concludevano, quindi, perché l'adito Tribunale volesse accertare e dichiarare la nullità della fideiussione per le ragioni esposte e, per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e l'insussistenza di qualsivoglia rapporto di garanzia, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 02/12/22, si costituiva la tramite la Controparte_1 mandataria la quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza Controparte_2
del tribunale adito in ordine alla domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, essendo competente la sezione specializzate per le imprese, e, nel merito, deduceva l'insussistenza della dedotta nullità posto che, da un lato, non si trattava di fideiussioni
“omnibus”, bensì di fideiussioni specifiche, e che, dall'altro, la nullità di singole clausole non avrebbe comunque comportato la nullità dell'intero contratto.
Con ordinanza del 09/12/22 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/10, nonché acquisita documentazione varia.
All'udienza del 04/04/25 parte opposta discuteva oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.
Con l'unico motivo di opposizione si assume la nullità delle fideiussioni prestate dagli opponenti in quanto riproducenti lo schema ABI ritenuto violativo della normativa antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02/05/05.
E' opportuno premettere che gli opponenti, come emerge da una lettura complessiva dell'atto di opposizione (nella penultima pagina del quale si fa riferimento alla “eccezione riconvenzionale” proposta, che escluderebbe la competenza della sezione specializzata in materia di imprese), non pagina 2 di 4 hanno formulato una domanda riconvenzionale volta alla declaratoria di nullità delle fideiussioni, ma si sono limitati ad eccepire la dedotta nullità al fine di paralizzare l'avversa domanda di pagamento.
In tal caso, deve tenersi conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass. n. 3248/23, n.
28410/24).
Poiché, nel giudizio in esame, come già detto, la questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust è stata sollevata dagli opponenti non in via di azione, quanto, piuttosto, in via di eccezione, l'eccezione di incompetenza sollevata dalla società opposta va rigettata.
Nel merito, la dedotta questione di nullità contrattuale è infondata, per l'assorbente rilievo che le fideiussioni in esame sono state prestate con riferimento allo specifico rapporto di mutuo fondiario stipulato da , e non a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra Parte_3 il debitore principale e l'istituto di credito, con indicazione dell'esposizione massima garantita.
Ne consegue che i rapporti personali di garanzia instauratisi tra le parti non sono qualificabili nei termini di fideiussioni “omnibus” e non è possibile, quindi, riscontrare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per pervenire ad una censura di invalidità delle clausole nei termini dedotti dagli opponenti, ossia valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'Italia sopra richiamata, incidente soltanto sui contratti di fideiussione “omnibus” stipulati nell'arco temporale che va dal 2002 al 2005. Secondo il provvedimento della Banca d'Italia, infatti, la fideiussione “omnibus” presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È solo con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione “omnibus”), di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possono determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
pagina 3 di 4 A tale conclusione è pervenuta anche la prevalente giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, essendosi di recente ribadito che “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Cass. n. 21841/24, n. 26847/24).
Appurata, quindi, la validità delle garanzie prestate, non può che pervenirsi al rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza in solido degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 260.000,01 ad €
520.000,00), attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3326/22 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 770/22, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 21/03/22, depositato il 22/03/22, già provvisoriamente esecutivo;
2) condanna e , in solido, al pagamento, in favore della Parte_2 Parte_1
tramite la mandataria delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali, che si liquidano in € 11.229,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 22 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 4 di 4