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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 14/01/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 507/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DI MARTINO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13870/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via R. Raimondi Garibaldi 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400061885000 BOLLO 2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via R. Raimondi Garibaldi 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130216132524000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140190190254000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150073516073000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava un preavviso di fermo amministrativo relativo a cartelle aventi ad oggetto tasse automobilistiche anni 2010, 2011 e 2012
Sull'assunto dell'omessa notifica degli atti prodromici, e della conseguente prescrizione dei crediti, ne chiedeva l'annullamento con vittoria di spese da distrarsi.
L'Agente della Riscossione, costituitosi in giudizio, avendo riscontrato elementi e documenti utili a sostenere l'inefficacia delle cartelle di pagamento n. 09720130216132524000, n. 09720140190190254000 e n.
09720150073516073000 le sospendeva rendendo inefficacie il preavviso di fermo impugnato.
Rinviava all'ente impositore per l'eventuale provvedimento di sgravio e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
La Regione Lazio, costituitasi in giudizio, deduceva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 18 comma 4, dell'art. 22, dell'art.16 comma 2 del D. Lgs. 546/1992 in quanto il ricorso notificato mezzo PEC alla Regione Lazio era in formato non conforme (il formato è “.pdf 1/a”) e privo di firma digitale.
Secondo la sentenza della Cassazione 14338/2017 detta mancanza invalida l'atto introduttivo con riguardo alla sua riconducibilità a chi lo ha formato e spedito […]. Risulta così violato il citato art. 18 del D. Lgs. 546/1992.
L'errore è insanabile e comporta ex lege la inammissibilità del ricorso.
Chiedeva in ogni caso il rigetto del ricorso.
Con successive memorie la ricorrente si opponeva alla richiesta avanzata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, sia perché gli atti in questione risultavano soltanto sospesi, sia perché l'azione di riscossione illegittimamente intrapresa aveva comportato la necessità del ricorso.
All'udienza del 16 settembre scorso la causa è stata rinviata per consentire alla ricorrente di depositare i files .eml contenenti le ricevute di consegna del ricorso alle convenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dall'esame dei file .eml contenenti le ricevute di consegna del ricorso alle convenute è emerso che il documento denominato “Marchionni-Agenzia Entrate (ricorso CGT) PDF A” non risulta essere stato sottoscritto né con firma digitale né tantomeno con firma autografa.
Né a tale mancanza può sopperire la firma autografa della procura atteso che questa risulta apposta su documento cartaceo separato e poi scannerizzato e, quindi, distinto dal ricorso.
Il difetto di sottoscrizione è causa di inesistenza dell'atto, atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso.
Nel caso in esame la sottoscrizione del ricorso manca materialmente sul documento e non può essere altrimenti desunta.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Per quanto attiene le spese di giudizio, atteso il contenuto delle deduzioni prodotte dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, si ritiene sussistano sufficienti motivi per la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 13/01/2026
Il Giudice Dott. Giuseppe Di Martino
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DI MARTINO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13870/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via R. Raimondi Garibaldi 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400061885000 BOLLO 2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via R. Raimondi Garibaldi 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130216132524000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140190190254000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150073516073000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava un preavviso di fermo amministrativo relativo a cartelle aventi ad oggetto tasse automobilistiche anni 2010, 2011 e 2012
Sull'assunto dell'omessa notifica degli atti prodromici, e della conseguente prescrizione dei crediti, ne chiedeva l'annullamento con vittoria di spese da distrarsi.
L'Agente della Riscossione, costituitosi in giudizio, avendo riscontrato elementi e documenti utili a sostenere l'inefficacia delle cartelle di pagamento n. 09720130216132524000, n. 09720140190190254000 e n.
09720150073516073000 le sospendeva rendendo inefficacie il preavviso di fermo impugnato.
Rinviava all'ente impositore per l'eventuale provvedimento di sgravio e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
La Regione Lazio, costituitasi in giudizio, deduceva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 18 comma 4, dell'art. 22, dell'art.16 comma 2 del D. Lgs. 546/1992 in quanto il ricorso notificato mezzo PEC alla Regione Lazio era in formato non conforme (il formato è “.pdf 1/a”) e privo di firma digitale.
Secondo la sentenza della Cassazione 14338/2017 detta mancanza invalida l'atto introduttivo con riguardo alla sua riconducibilità a chi lo ha formato e spedito […]. Risulta così violato il citato art. 18 del D. Lgs. 546/1992.
L'errore è insanabile e comporta ex lege la inammissibilità del ricorso.
Chiedeva in ogni caso il rigetto del ricorso.
Con successive memorie la ricorrente si opponeva alla richiesta avanzata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, sia perché gli atti in questione risultavano soltanto sospesi, sia perché l'azione di riscossione illegittimamente intrapresa aveva comportato la necessità del ricorso.
All'udienza del 16 settembre scorso la causa è stata rinviata per consentire alla ricorrente di depositare i files .eml contenenti le ricevute di consegna del ricorso alle convenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dall'esame dei file .eml contenenti le ricevute di consegna del ricorso alle convenute è emerso che il documento denominato “Marchionni-Agenzia Entrate (ricorso CGT) PDF A” non risulta essere stato sottoscritto né con firma digitale né tantomeno con firma autografa.
Né a tale mancanza può sopperire la firma autografa della procura atteso che questa risulta apposta su documento cartaceo separato e poi scannerizzato e, quindi, distinto dal ricorso.
Il difetto di sottoscrizione è causa di inesistenza dell'atto, atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso.
Nel caso in esame la sottoscrizione del ricorso manca materialmente sul documento e non può essere altrimenti desunta.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Per quanto attiene le spese di giudizio, atteso il contenuto delle deduzioni prodotte dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, si ritiene sussistano sufficienti motivi per la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 13/01/2026
Il Giudice Dott. Giuseppe Di Martino