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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. 7635/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr. 8139/2023, avente ad oggetto: opposizione ad atpo TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Tammaro alla via Gaetano Filangieri n.14, elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Annalisa Savinelli, con studio in Casapulla alla via G. Orsomando 14, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti E
in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' Avv.to I. CP_1
Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti I. De Benedictis, L. Cuzzupoli e D. Catalano e N. Fumo ed elettivamente domiciliato come in atti MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente in data 25.10.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P nr. 8139/2023 introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP. Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione della consulenza tecnica per accertare la sussistenza del requisito sanitario, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, con vittoria di spese e CP_1 attribuzione al procuratore anticipatario. Si è costituito l' convenuto, il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha CP_2 chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese. All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis c.p.c.., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. 1 Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Tuttavia, nel merito, occorre rilevare che la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di ATP, sottolineando l'erroneità delle valutazioni espresse con particolare riferimento alle patologie artritica e respiratoria, senza tuttavia fornire efficaci argomentazioni scientifiche di segno contrario, né ha depositato documentazione recente attestante l'aggravamento delle patologie già esistenti e accertate, basando pertanto tale contestazione su un mero dissenso diagnostico. Invero quanto alla artrite psoriasica, la parte si limita a contestare la percentuale di invalidità attribuita dal ctu che solo per analogia applica il codice 9303 relativo all'artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni previsto dal dm del 1992 in materia di invalidità, mentre con riferimento alla patologia respiratoria riferisce che è affetta da una interstiziopatia da connettivite (non bronchite asmatica) da valutarsi sulla base di “un esame DLCO, già prescritto dallo specialista pneumologo, che ci riserviamo di produrre per una più equa e maggiore valutazione medico legale del caso”, tuttavia mai prodotto. Deve invece darsi atto che l'elaborato peritale redatto in fase di atp risulta preciso ed esaustivo in quanto il consulente medico ha condotto in maniera accurata l'esame obiettivo e ha analizzato la documentazione agli atti, considerando e valutando adeguatamente le patologie degne di rilievo, motivando accuratamente la percentualizzazione della broncopatia. Nella dissertazione scientifica contenuta nella relazione depositata in fase di atp, il consulente accerta che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie così valutate: “ARTRITE PSORIASICA IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO. BRONCOPATIA ASMATIFORME CON INDICI VENTILATORI, ALL'ESAME SPIROMETRICO NEI LIMITI DELLA NORMA, IN PREGRESSO PROCESSO POLMONITICO. TIREOPATIA CON INDICI UMORALI NELLA NORMA. IPERTENSIONE ARTERIOSA IN COMPENSO DI CIRCOLO”. Con riferimento alla patologia artritica il ctu espone “Nella ricorrente, acquisite le algo- disfunzionalità rilevate l'artrite psoriasica in associazione alla malattia artrosica, della quale è anche portatrice, può essere assoggettata, per analogia, al CODICE 9303-ARTRITE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI E STIMATA CON UN VALORE DI INVALIDITÀ DEL 40%”. Per quanto concerne la patologia respiratoria viene definita come “la broncopatia asmatiforme a più che modesta incidenza funzionale respiratoria atteso il riscontro di una buona saturazione periferica rilevata in aria ambiente con un valore di SpO2 98% e con indici di funzionalità respiratoria, rilevati all'esame spirometrico, nei limiti della norma. Per la modesta attività può essere assoggettata ad una prima classe Gold, che consente di stimare l'incidenza funzionale in quattro classi GOLD, acronimo di Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease,. Le quattro classi di gravità crescente vengono individuate attraverso i valori spirometrici rilevati attraverso la stima della quantità massima di aria che una persona può espirare in un secondo (FEV1) e nel rapporto di quest'ultimo con la quantità di aria che viene espirata alla massima velocità, dopo un'inspirazione profonda (FEV1/FVC). Tanto evidenziato la disabilità respiratoria della ricorrente può ESSERE assoggettata, solamente PER ANALOGIA, AL CODICE 6407-BRONCHITE ASMATICA CRONICA, CON UNA STIMA DIFETTIVA DI 25%”. Con particolare riferimento a quest'ultima patologia, dunque, l'ausiliario del giudice evidenzia anche sulla base degli esami effettuati (spirometria) un buon compenso mentre non risulta in alcun modo documentata una “interstiziopatia da connettivite” come sostenuto nel presente ricorso in opposizione.
2 Dalla documentazione depositata in fase di atp, riportata anche nella perizia, emerge un ispessimento dell'interstizio polmonare ma non la patologia predetta che dunque non trova alcun riscontro. Né, come detto, è stato mai depositato l'esame DLCO indicato in atti. Pertanto, le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare, in alcun modo, il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, che ha risposto ai quesiti in modo puntuale. Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. Dunque, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. In definitiva, le contestazioni alla CTU resa in fase di ATP sono infondate in quanto non sorrette da alcuna prova effettiva;
la parte non fornisce alcun elemento utile tale da giustificare la rinnovazione della CTU o una integrazione peritale da cui ritenere una situazione di invalidità pari o superiore al 74%. L'opposizione va, dunque, rigettata.
Spese compensate stante le difficoltà connesse all'accertamento sanitario.
Le spese della CTU redatta in sede di ATP sono poste a carico dell' e della parte CP_1 ricorrente in solido e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di S.M.C.V. – sezione lavoro e previdenza – nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio - definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone le spese di Ctu, redatta in sede di ATP, a carico dell' e della parte ricorrente in CP_1 solido e liquidate con separato decreto.
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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