CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 306/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1814/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210052410962 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1336/2025 depositato il
27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1814/2024 depositato il 20/05/2024, il sig. Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.291 2021 0052410962000, emessa a titolo di tassa automobilistica anno 2016.
Parte ricorrente rilevava l'insussistenza della pretesa impositiva per omessa notifica del titolo esecutivo e prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato .
Nel more del giudizio, parte ricorrente versava in atti istanza di rateizzazione della cartella di pagamento impugnata e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio.
All'udienza del 22/10/2025 la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che parte ricorrente ha depositato istanza di rateizzazione comprensiva anche della cartella di pagamento impugnata, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Ne consegue, che parte ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso nel merito e ciò per l'intercorsa rateizzazione della pretesa tributaria.
Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l'estinzione del giudizio e che quanto alle spese, le stesse devono essere compensate stante l'esito della controversia .
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio;
Spese compensate.
Agrigento, 22 ottobre 2025
Il Giudice Monocratico
IU TO
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1814/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210052410962 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1336/2025 depositato il
27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1814/2024 depositato il 20/05/2024, il sig. Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.291 2021 0052410962000, emessa a titolo di tassa automobilistica anno 2016.
Parte ricorrente rilevava l'insussistenza della pretesa impositiva per omessa notifica del titolo esecutivo e prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato .
Nel more del giudizio, parte ricorrente versava in atti istanza di rateizzazione della cartella di pagamento impugnata e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio.
All'udienza del 22/10/2025 la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che parte ricorrente ha depositato istanza di rateizzazione comprensiva anche della cartella di pagamento impugnata, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Ne consegue, che parte ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso nel merito e ciò per l'intercorsa rateizzazione della pretesa tributaria.
Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l'estinzione del giudizio e che quanto alle spese, le stesse devono essere compensate stante l'esito della controversia .
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio;
Spese compensate.
Agrigento, 22 ottobre 2025
Il Giudice Monocratico
IU TO