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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OP AR IE, Presidente
CEFALO EN, OR
VALEA PP, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5398/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0037597037 801 TARSU/TIA
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0037597037 802 TARSU/TIA
proposto da
Nominativo_1 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0037597037 803 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7414/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Nominativo_1, Ricorrente_1 Nominativo_1, Ricorrente_1 BIAGINO, n.q. di soci illimitatamente responsabili della Società_1 S.n.c. di Ricorrente_1 Nominativo_1 in liquidazione, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE e ATO ME 1 SPA. IN LIQUIDAZIONE avverso tre cartelle di pagamento meglio indicate in epigrafe loro nominativamente notificate in data 26/5/2025, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA
RACCOLTA RIFIUTI 2008-2009-2010-2011-2012, euro 5.008,88.
Parte ricorrente eccepisce che l'intimazione posta a base delle cartelle era stata annullata con sentenza della Commissione Tributaria, la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
ATO non è costituita benché regolarmente citata.
ADE OS preliminarmente chiede di dichiarare la carenza di responsabilità, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento in base alla ragione più liquida.
Va preliminarmente detto che l'intimazione oggetto della sentenza prodotta risale al 2016 e quindi è anteriore all'intimazione indicata nella cartella di pagamento, ciò significa che ATO, nonostante la sentenza, ha emesso una nuova intimazione nel 2019 per gli stessi tributi, con un'operazione poco commendevole.
Tuttavia l'ente impositore, restato contumace, non ha fornito prova di notifica dell'intimazione sottesa alla cartella, con le conseguenze che i tributi devono intendersi interamente prescritti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, contrariamente a quanto richiesto, esclusivamente a carico dell'ente impositore, con applicazione dei parametri medi.
In proposito questa Corte osserva che, pur esistendo giurisprudenza di legittimità che prevede la condanna alle spese in solido con l'agente della riscossione, nel caso in cui l'accoglimento del ricorso dipenda dalla omessa notifica dell'atto presupposto, come nel caso di specie, la stessa non impone un preciso obbligo in tal senso al giudice ma solo una facoltà (che evidentemente dipende dal caso concreto) in quanto” il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite.“
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'ATO al pagamento in favore del contribuente della somma di euro 2000,00 oltre accessori e CUT , se assolto. Compensa nei confronti di
OS.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OP AR IE, Presidente
CEFALO EN, OR
VALEA PP, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5398/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0037597037 801 TARSU/TIA
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0037597037 802 TARSU/TIA
proposto da
Nominativo_1 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0037597037 803 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7414/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Nominativo_1, Ricorrente_1 Nominativo_1, Ricorrente_1 BIAGINO, n.q. di soci illimitatamente responsabili della Società_1 S.n.c. di Ricorrente_1 Nominativo_1 in liquidazione, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE e ATO ME 1 SPA. IN LIQUIDAZIONE avverso tre cartelle di pagamento meglio indicate in epigrafe loro nominativamente notificate in data 26/5/2025, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA
RACCOLTA RIFIUTI 2008-2009-2010-2011-2012, euro 5.008,88.
Parte ricorrente eccepisce che l'intimazione posta a base delle cartelle era stata annullata con sentenza della Commissione Tributaria, la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
ATO non è costituita benché regolarmente citata.
ADE OS preliminarmente chiede di dichiarare la carenza di responsabilità, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento in base alla ragione più liquida.
Va preliminarmente detto che l'intimazione oggetto della sentenza prodotta risale al 2016 e quindi è anteriore all'intimazione indicata nella cartella di pagamento, ciò significa che ATO, nonostante la sentenza, ha emesso una nuova intimazione nel 2019 per gli stessi tributi, con un'operazione poco commendevole.
Tuttavia l'ente impositore, restato contumace, non ha fornito prova di notifica dell'intimazione sottesa alla cartella, con le conseguenze che i tributi devono intendersi interamente prescritti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, contrariamente a quanto richiesto, esclusivamente a carico dell'ente impositore, con applicazione dei parametri medi.
In proposito questa Corte osserva che, pur esistendo giurisprudenza di legittimità che prevede la condanna alle spese in solido con l'agente della riscossione, nel caso in cui l'accoglimento del ricorso dipenda dalla omessa notifica dell'atto presupposto, come nel caso di specie, la stessa non impone un preciso obbligo in tal senso al giudice ma solo una facoltà (che evidentemente dipende dal caso concreto) in quanto” il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite.“
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'ATO al pagamento in favore del contribuente della somma di euro 2000,00 oltre accessori e CUT , se assolto. Compensa nei confronti di
OS.