Art. 4.
La nomina a vicedirettore negli Istituti governativi dei sordomuti e' conferita, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, agli insegnanti di prima classe i quali abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 9°.
Durante la loro permanenza nel grado 9° sara' ad essi attribuito lo stipendio massimo del grado stesso.
Le promozioni dei vicedirettori al grado 80 sono conferite per anzianita' dopo quattro anni di servizio di vicedirettore nel grado 9° con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
La nomina a vicedirettore negli Istituti governativi dei sordomuti e' conferita, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, agli insegnanti di prima classe i quali abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 9°.
Durante la loro permanenza nel grado 9° sara' ad essi attribuito lo stipendio massimo del grado stesso.
Le promozioni dei vicedirettori al grado 80 sono conferite per anzianita' dopo quattro anni di servizio di vicedirettore nel grado 9° con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.