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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 273/2024 depositato il 31/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298 2021 00081510 78 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 31.01.2024 Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa avverso la cartella di pagamento n.298 2021
00081510 78 000, notificata in data 28.08.2023, della complessiva somma di € 1.731,30 per mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2015 dovuta per i veicoli targati Targa_1 (Euro 207,91), Targa_2 (Euro 798,18), Targa_3 (Euro 199,25), Targa_4 (Euro 218,66) e Targa_5 (Euro 316,61).
Il ricorrente deduceva l'illegittimità della cartella impugnata per le seguenti motivazioni:1) Non è stato notificato all'odierno istante l'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione quale atto prodromico all'esecuzione e la cui mancanza invalida la richiesta creditoria ad oggi azionata;
2) Perdita di possesso dei veicoli conseguente a vendita degli stessi;
3) Intervenuta prescrizione del credito azionato.
Chiedeva pertanto, nel merito, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la cartella di pagamento n. 298 2021 00081510 78 000 per perdita di possesso dei veicoli di cui in narrativa;
nel merito, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la cartella di pagamento n. 298 2021 00081510 78 000 per prescrizione del credito azionato;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 19.03.2024 chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n.546/1992.
Agenzia delle Entrate Riscossione, alla quale il ricorso risulta regolarmente notificato, non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza n. 467/2025 questa Corte, ritenuto che non sussistono i presupposti ex art. 47 del D. Lgs. n.
546/1992 per la concessione della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato con particolare riferimento all'assenza della prova sulla sussistenza del pericolo di danno grave e irreparabile, rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e rinviava per le spese della fase cautelare all'esito del giudizio.
Il ricorrente depositava in data 11.11.2025 memorie difensive con allegata documentazione.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte, in virtù della ragione più liquida, che il ricorso sia fondato con riferimento al terzo motivo di ricorso e debba essere conseguentemente accolto.
Il terzo motivo di ricorso, afferente all'eccepita intervenuta prescrizione del credito azionato, risulta fondato.
La cartella di pagamento impugnata si riferisce al mancato pagamento per cinque autoveicoli della tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2015.
La resistente Agenzia delle Entrate afferma di aver notificato i relativi processi verbali a mezzo posta in data
05.05.2018 per i primi quattro veicoli e in data 19.05.2018 per il restante quinto veicolo.
La cartella di pagamento impugnata risulta essere stata notificata in data 28.08.2023 e dunque ben oltre il termine triennale di prescrizione, pur considerando la proroga dei termini di decadenza e prescrizione nella fase di riscossione coattiva disposta dalla normativa per l'emergenza epidemiologica causata dal virus
COVID-19 (v. in particolare artt. 67 e 68 del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.).
I restanti motivi devono ritenersi assorbiti.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione quarta –in composizione monocratica accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna le resistenti in solido a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in € 1.063,50 per compensi, oltre contributo unificato e accessori di legge ove dovuti, da distrarre in favore del difensore del ricorrente.
Così deciso in Siracusa in data 21.11.2025
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 273/2024 depositato il 31/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298 2021 00081510 78 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 31.01.2024 Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa avverso la cartella di pagamento n.298 2021
00081510 78 000, notificata in data 28.08.2023, della complessiva somma di € 1.731,30 per mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2015 dovuta per i veicoli targati Targa_1 (Euro 207,91), Targa_2 (Euro 798,18), Targa_3 (Euro 199,25), Targa_4 (Euro 218,66) e Targa_5 (Euro 316,61).
Il ricorrente deduceva l'illegittimità della cartella impugnata per le seguenti motivazioni:1) Non è stato notificato all'odierno istante l'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione quale atto prodromico all'esecuzione e la cui mancanza invalida la richiesta creditoria ad oggi azionata;
2) Perdita di possesso dei veicoli conseguente a vendita degli stessi;
3) Intervenuta prescrizione del credito azionato.
Chiedeva pertanto, nel merito, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la cartella di pagamento n. 298 2021 00081510 78 000 per perdita di possesso dei veicoli di cui in narrativa;
nel merito, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la cartella di pagamento n. 298 2021 00081510 78 000 per prescrizione del credito azionato;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 19.03.2024 chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n.546/1992.
Agenzia delle Entrate Riscossione, alla quale il ricorso risulta regolarmente notificato, non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza n. 467/2025 questa Corte, ritenuto che non sussistono i presupposti ex art. 47 del D. Lgs. n.
546/1992 per la concessione della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato con particolare riferimento all'assenza della prova sulla sussistenza del pericolo di danno grave e irreparabile, rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e rinviava per le spese della fase cautelare all'esito del giudizio.
Il ricorrente depositava in data 11.11.2025 memorie difensive con allegata documentazione.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte, in virtù della ragione più liquida, che il ricorso sia fondato con riferimento al terzo motivo di ricorso e debba essere conseguentemente accolto.
Il terzo motivo di ricorso, afferente all'eccepita intervenuta prescrizione del credito azionato, risulta fondato.
La cartella di pagamento impugnata si riferisce al mancato pagamento per cinque autoveicoli della tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2015.
La resistente Agenzia delle Entrate afferma di aver notificato i relativi processi verbali a mezzo posta in data
05.05.2018 per i primi quattro veicoli e in data 19.05.2018 per il restante quinto veicolo.
La cartella di pagamento impugnata risulta essere stata notificata in data 28.08.2023 e dunque ben oltre il termine triennale di prescrizione, pur considerando la proroga dei termini di decadenza e prescrizione nella fase di riscossione coattiva disposta dalla normativa per l'emergenza epidemiologica causata dal virus
COVID-19 (v. in particolare artt. 67 e 68 del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.).
I restanti motivi devono ritenersi assorbiti.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione quarta –in composizione monocratica accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna le resistenti in solido a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in € 1.063,50 per compensi, oltre contributo unificato e accessori di legge ove dovuti, da distrarre in favore del difensore del ricorrente.
Così deciso in Siracusa in data 21.11.2025