CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4689/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
Comune di Milazzo - Via F. Crispi 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2207/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 04/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2378 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Milazzo, in persona del Sindaco in carica dr. Nominativo_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 impugna sentenza n. 2207/2023, pronunciata il 20/04/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IN-sez. 10^,che ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2378 del 09/12/2021, notificato in data 22/12/2021, con cui l'appellante aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 471,00 per TARI relativa all'anno d'imposta 2016.
La CGT di primo grado di IN-sez. n. 10, con la sentenza che si intende appellare (sent. n. 2207/2023 depositata il 04/08/2023) in accoglimento del ricorso annullava l'avviso di accertamento tari per l'anno d'imposta 2016 per intervenuta prescrizione e condannava il Comune al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DI APPELLO
Legittimità dell'avviso di accertamento nel pieno rispetto del termine di prescrizione.
Diversamente da quanto affermato in sentenza, il Comune di Milazzo ha notificato l'avviso di accertamento impugnato nel pieno rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali previsti dalla normativa nazionale (art. 1, comma 161, L. n. 296/2006) e dall'art. 67 D.L. n. 18/2020: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati).
L'avviso di accertamento è stato notificato con raccomandata a/r spedita il 22/12/2021 e ricevuta il 10/01/2022
(cfr. doc. 3 allegato al fascicolo di primo grado). Orbene, i giudici adìti hanno sancito l'intervenuta prescrizione dell'atto spedito il 22/12/2021 e ricevuto il 10/01/2022.
Invero, l'art. 67 D.L. 18/2020 convert. dalla Legge n. 27/2020 ha disposto la sospensione dal 08/03/2020 al
31/05/2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, determinando così lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza e di prescrizione per un periodo pari alla sospensione (cioè 85 giorni).
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 06/05/2020, ha osservato che “l'art. 67, comma 1 del decreto, prevede la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall' 8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione (…) determina (…) lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020”. Ne consegue che per l'anno 2016 il termine di prescrizione quinquennale
(che sarebbe maturato il 31/12/2021) deve essere maggiorato di 85 giorni, con scadenza del quinquennio di prescrizione il 26/03/2022. Pertanto la notifica effettuata dal Comune di Milazzo appare tempestiva sia sotto il profilo della decadenza sia sotto il profilo della prescrizione: l'atto è stato notificato con raccomandata a/r spedita il 22/12/2021 e ritirata il 10/01/2022.
Pertanto hanno errato i giudici di primo grado nel ritenere maturata la prescrizione al 31/12/2021: tenuto conto del principio di scissione oggettiva degli effetti della notifica, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per 85 giorni, tenuto altresì conto che il termine di prescrizione può essere interrotto solo alla data in cui l'atto interruttivo perviene a conoscenza del contribuente, l'atto ricevuto in data
10/01/2022 (prima del 26/03/2022) appare tempestivo.
Anche la giurisprudenza di merito appare concorde sul punto: si cfr., ex multis, sentenza n. 2748/2022 depositata il 27/11/2022 dalla CGT di primo grado di IN (doc. 2), sentenza n. 1169/2023 depositata il 15/05/2023 dalla CGT di primo grado di IN (doc. 3), sentenza n. 1282/2023 depositata il 24/05/2023 dalla CGT di primo grado di IN (doc. 4), sentenza n. 2965/2023 depositata il 18/10/2023 dalla CGT di primo grado di IN (doc. 5).
Controdeduzioni di parte appellata
La parte appellata chiede la conferma della sentenza di primo grado n 2207/2022 perché deve ritenersi assolutamente condivisibile la motivazione e gli orientamenti giurisprudenziali richiamati. Espone che :" ..
Nell'eseguire la notifica dell'avviso di accertamento TARI per l'anno 2016 n 2378, il Comune di Milazzo ha sicuramente rispettato il termine di decadenza perché il plico contenete l'avviso di accertamento è stato consegnato all'ufficio postale per la notifica in data 27/12/2021, ossia entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere eseguita la dichiarazione o il versamento (n.d.r. nella chiara consapevolezza che il destinatario avrebbe ricevuto l'atto oltre il termine di prescrizione dei 5 anni), ma non il termine di prescrizione, l'avviso di accertamento è stato materialmente consegnato e ritirato dal contribuente presso l'ufficio postale solo in data il 10/01/2022, dopo un fallito tentativo di consegna il 03.01.2022 e quindi comunque oltre il termine di prescrizione indicato dalla legge. L'adempimento del comune di Milazzo al limite della scadenza del termine dei cinque anni ha garantito all'ente la legittimità dell'atto ai fini della decadenza, ma non dalla prescrizione. L'adempimento dell'ente impositore ha inoltre evidenziato la inerzia dell'amministrazione che si è attivata per la notifica dell'avviso di accertamento 2016 al limite del termine di decadenza (31.12.2021). L'inerzia deve essere sanzionata e trova la sanzione proprio nella perdita del diritto di credito per intervenuta prescrizione. "
In merito al richiamo - tra i motivi di appello – alla sospensione di cui all'art 67 comma 4 del d.l. 18/2020 c.
d. decreto sostegni, precisa che la sentenza impugnata non fa alcun richiamo al predetto art. 67 emesso nel periodo emergenziale ID. Nel giudizio di I° grado il resistente Comune di Milazzo non ha mai eccepito l'applicabilità - nel calcolo dei termini - della sospensione di cui al citato art 67 comma 4 del d.l. 18/2020 c.
d. decreto sostegni.
Pertanto, in ossequio al principio tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art.112 cpc, che obbliga il Giudice
a pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e a non pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte solo dalle parti, la CGT di I grado di IN ha correttamente emesso una sentenza in risposta alle domande e le eccezioni delle parti.
Il Comune di Milazzo depositava memoria di replica ove rileva che l'applicazione della c.d. proroga covid non può ritenersi motivo nuovo. Il divieto posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, atteso che le difese, le argomentazione e le prospettazioni con cui l'Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto (ex multis, Cass., 03/02/2021, n. 2413; Cass. ordinanza n. 28592 depositata il 5 ottobre 2022). Per cui risulta pacifico che è consentito, in appello, proporre nuove argomentazioni difensive (ma non nuove eccezioni in senso tecnico), tendenti ad inficiare la sentenza di primo grado sotto un profilo logico comunque connesso a quello esposto in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado va totalmente riformata.
La parte appellata fa riferimento prima alla decadenza e poi alla prescrizione, quest'ultima inconferente e del tutto fuori luogo rispetto al thema decidendum che riguarda la tempestività dell'avviso di accertamento 8anno d'imposta 2016) e quindi l'istituto della decadenza. Di nessun effetto giuridico risulta poi il fallito tentativo di consegna dell'avviso il 3.01.2022 e la successiva utile notifica il 10.1.22.
Invero la stessa parte ricorrente ammette la validità della notifica in base al noto principio della scissione degli effetti avendo il comune consegnato il plico per la notifica entro il 31.12.2021 rispettando la quinquennalità.
Pertanto, senza necessità di fare riferimento alla ulteriore sospensione dei termini per ID – l'avviso di accertamento è assolutamente tempestivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la parte soccombente alle spese del doppio grado di giudizio nella misura di € 500,00 a favore del Comune di Milazzo.
Palermo,30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4689/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
Comune di Milazzo - Via F. Crispi 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2207/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 04/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2378 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Milazzo, in persona del Sindaco in carica dr. Nominativo_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 impugna sentenza n. 2207/2023, pronunciata il 20/04/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IN-sez. 10^,che ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2378 del 09/12/2021, notificato in data 22/12/2021, con cui l'appellante aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 471,00 per TARI relativa all'anno d'imposta 2016.
La CGT di primo grado di IN-sez. n. 10, con la sentenza che si intende appellare (sent. n. 2207/2023 depositata il 04/08/2023) in accoglimento del ricorso annullava l'avviso di accertamento tari per l'anno d'imposta 2016 per intervenuta prescrizione e condannava il Comune al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DI APPELLO
Legittimità dell'avviso di accertamento nel pieno rispetto del termine di prescrizione.
Diversamente da quanto affermato in sentenza, il Comune di Milazzo ha notificato l'avviso di accertamento impugnato nel pieno rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali previsti dalla normativa nazionale (art. 1, comma 161, L. n. 296/2006) e dall'art. 67 D.L. n. 18/2020: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati).
L'avviso di accertamento è stato notificato con raccomandata a/r spedita il 22/12/2021 e ricevuta il 10/01/2022
(cfr. doc. 3 allegato al fascicolo di primo grado). Orbene, i giudici adìti hanno sancito l'intervenuta prescrizione dell'atto spedito il 22/12/2021 e ricevuto il 10/01/2022.
Invero, l'art. 67 D.L. 18/2020 convert. dalla Legge n. 27/2020 ha disposto la sospensione dal 08/03/2020 al
31/05/2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, determinando così lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza e di prescrizione per un periodo pari alla sospensione (cioè 85 giorni).
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 06/05/2020, ha osservato che “l'art. 67, comma 1 del decreto, prevede la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall' 8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione (…) determina (…) lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020”. Ne consegue che per l'anno 2016 il termine di prescrizione quinquennale
(che sarebbe maturato il 31/12/2021) deve essere maggiorato di 85 giorni, con scadenza del quinquennio di prescrizione il 26/03/2022. Pertanto la notifica effettuata dal Comune di Milazzo appare tempestiva sia sotto il profilo della decadenza sia sotto il profilo della prescrizione: l'atto è stato notificato con raccomandata a/r spedita il 22/12/2021 e ritirata il 10/01/2022.
Pertanto hanno errato i giudici di primo grado nel ritenere maturata la prescrizione al 31/12/2021: tenuto conto del principio di scissione oggettiva degli effetti della notifica, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per 85 giorni, tenuto altresì conto che il termine di prescrizione può essere interrotto solo alla data in cui l'atto interruttivo perviene a conoscenza del contribuente, l'atto ricevuto in data
10/01/2022 (prima del 26/03/2022) appare tempestivo.
Anche la giurisprudenza di merito appare concorde sul punto: si cfr., ex multis, sentenza n. 2748/2022 depositata il 27/11/2022 dalla CGT di primo grado di IN (doc. 2), sentenza n. 1169/2023 depositata il 15/05/2023 dalla CGT di primo grado di IN (doc. 3), sentenza n. 1282/2023 depositata il 24/05/2023 dalla CGT di primo grado di IN (doc. 4), sentenza n. 2965/2023 depositata il 18/10/2023 dalla CGT di primo grado di IN (doc. 5).
Controdeduzioni di parte appellata
La parte appellata chiede la conferma della sentenza di primo grado n 2207/2022 perché deve ritenersi assolutamente condivisibile la motivazione e gli orientamenti giurisprudenziali richiamati. Espone che :" ..
Nell'eseguire la notifica dell'avviso di accertamento TARI per l'anno 2016 n 2378, il Comune di Milazzo ha sicuramente rispettato il termine di decadenza perché il plico contenete l'avviso di accertamento è stato consegnato all'ufficio postale per la notifica in data 27/12/2021, ossia entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere eseguita la dichiarazione o il versamento (n.d.r. nella chiara consapevolezza che il destinatario avrebbe ricevuto l'atto oltre il termine di prescrizione dei 5 anni), ma non il termine di prescrizione, l'avviso di accertamento è stato materialmente consegnato e ritirato dal contribuente presso l'ufficio postale solo in data il 10/01/2022, dopo un fallito tentativo di consegna il 03.01.2022 e quindi comunque oltre il termine di prescrizione indicato dalla legge. L'adempimento del comune di Milazzo al limite della scadenza del termine dei cinque anni ha garantito all'ente la legittimità dell'atto ai fini della decadenza, ma non dalla prescrizione. L'adempimento dell'ente impositore ha inoltre evidenziato la inerzia dell'amministrazione che si è attivata per la notifica dell'avviso di accertamento 2016 al limite del termine di decadenza (31.12.2021). L'inerzia deve essere sanzionata e trova la sanzione proprio nella perdita del diritto di credito per intervenuta prescrizione. "
In merito al richiamo - tra i motivi di appello – alla sospensione di cui all'art 67 comma 4 del d.l. 18/2020 c.
d. decreto sostegni, precisa che la sentenza impugnata non fa alcun richiamo al predetto art. 67 emesso nel periodo emergenziale ID. Nel giudizio di I° grado il resistente Comune di Milazzo non ha mai eccepito l'applicabilità - nel calcolo dei termini - della sospensione di cui al citato art 67 comma 4 del d.l. 18/2020 c.
d. decreto sostegni.
Pertanto, in ossequio al principio tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art.112 cpc, che obbliga il Giudice
a pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e a non pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte solo dalle parti, la CGT di I grado di IN ha correttamente emesso una sentenza in risposta alle domande e le eccezioni delle parti.
Il Comune di Milazzo depositava memoria di replica ove rileva che l'applicazione della c.d. proroga covid non può ritenersi motivo nuovo. Il divieto posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, atteso che le difese, le argomentazione e le prospettazioni con cui l'Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto (ex multis, Cass., 03/02/2021, n. 2413; Cass. ordinanza n. 28592 depositata il 5 ottobre 2022). Per cui risulta pacifico che è consentito, in appello, proporre nuove argomentazioni difensive (ma non nuove eccezioni in senso tecnico), tendenti ad inficiare la sentenza di primo grado sotto un profilo logico comunque connesso a quello esposto in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado va totalmente riformata.
La parte appellata fa riferimento prima alla decadenza e poi alla prescrizione, quest'ultima inconferente e del tutto fuori luogo rispetto al thema decidendum che riguarda la tempestività dell'avviso di accertamento 8anno d'imposta 2016) e quindi l'istituto della decadenza. Di nessun effetto giuridico risulta poi il fallito tentativo di consegna dell'avviso il 3.01.2022 e la successiva utile notifica il 10.1.22.
Invero la stessa parte ricorrente ammette la validità della notifica in base al noto principio della scissione degli effetti avendo il comune consegnato il plico per la notifica entro il 31.12.2021 rispettando la quinquennalità.
Pertanto, senza necessità di fare riferimento alla ulteriore sospensione dei termini per ID – l'avviso di accertamento è assolutamente tempestivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la parte soccombente alle spese del doppio grado di giudizio nella misura di € 500,00 a favore del Comune di Milazzo.
Palermo,30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE