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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 705/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trapani - Piazza Municipio N. 1 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.trapani.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1007 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 02.05.2024, RGR n. 705/24, Ricorrente_1 srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 1007 in rettifica e/o d'ufficio per omesso/parziale/tardivo versamento IMU anno d'imposta 2018, atto notificato in data 02/11/2023 dal Comune di Trapani, ritenendolo illegittimo.
Parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento indicato in oggetto, relativo al presunto omesso versamento dell'IMU per l'anno 2018 in relazione all'immobile sito in Trapani, Indirizzo_2. Deduceva l'illegittimità dell'atto per difetto del presupposto impositivo, in quanto l'immobile, a seguito di regolare denuncia di variazione catastale, risultava iscritto nella categoria F/3 (unità in corso di costruzione), priva di rendita catastale. Il Comune di Trapani si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità della propria pretesa (oppure: rimaneva contumace).
All'udienza del 26.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l'imposta municipale propria
(IMU) ha come base imponibile il valore dei fabbricati determinato a partire dalla rendita catastale. Le unità iscritte in categoria F/3 rappresentano immobili in attesa di definizione, per i quali non è stata ancora attribuita una rendita.
Orbene, documentalmente risulta che la parte ricorrente abbia provveduto alla rettifica catastale, portando l'immobile in categoria F/3.
Poiché il presupposto dell'IMU per i fabbricati è l'esistenza di una rendita catastale vigente, la sua assenza (rendita pari a zero) rende impossibile la determinazione della base imponibile ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche.
Il Comune, non costituendosi, non ha fornito prova che l'immobile fosse già ultimato o utilizzato nell'anno
2018, né ha contestato nelle sedi competenti (Agenzia delle Entrate) la congruità dell'accatastamento in
F/3.
Pertanto, ne consegue l'illegittimità della pretesa tributaria per l'anno d'imposta in contestazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ANNULLA l'avviso di accertamento n. 1007 relativo all'anno 2018.
Condanna il Comune di Trapani alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 200,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Trapani, il 26.01.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 705/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trapani - Piazza Municipio N. 1 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.trapani.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1007 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 02.05.2024, RGR n. 705/24, Ricorrente_1 srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 1007 in rettifica e/o d'ufficio per omesso/parziale/tardivo versamento IMU anno d'imposta 2018, atto notificato in data 02/11/2023 dal Comune di Trapani, ritenendolo illegittimo.
Parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento indicato in oggetto, relativo al presunto omesso versamento dell'IMU per l'anno 2018 in relazione all'immobile sito in Trapani, Indirizzo_2. Deduceva l'illegittimità dell'atto per difetto del presupposto impositivo, in quanto l'immobile, a seguito di regolare denuncia di variazione catastale, risultava iscritto nella categoria F/3 (unità in corso di costruzione), priva di rendita catastale. Il Comune di Trapani si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità della propria pretesa (oppure: rimaneva contumace).
All'udienza del 26.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l'imposta municipale propria
(IMU) ha come base imponibile il valore dei fabbricati determinato a partire dalla rendita catastale. Le unità iscritte in categoria F/3 rappresentano immobili in attesa di definizione, per i quali non è stata ancora attribuita una rendita.
Orbene, documentalmente risulta che la parte ricorrente abbia provveduto alla rettifica catastale, portando l'immobile in categoria F/3.
Poiché il presupposto dell'IMU per i fabbricati è l'esistenza di una rendita catastale vigente, la sua assenza (rendita pari a zero) rende impossibile la determinazione della base imponibile ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche.
Il Comune, non costituendosi, non ha fornito prova che l'immobile fosse già ultimato o utilizzato nell'anno
2018, né ha contestato nelle sedi competenti (Agenzia delle Entrate) la congruità dell'accatastamento in
F/3.
Pertanto, ne consegue l'illegittimità della pretesa tributaria per l'anno d'imposta in contestazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ANNULLA l'avviso di accertamento n. 1007 relativo all'anno 2018.
Condanna il Comune di Trapani alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 200,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Trapani, il 26.01.2026
Il Giudice Monocratico