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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti -Giudice-
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11647 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. STELLATO PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia;
E
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso, CP_2 C.F._2 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. STELLATO PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/06/2025, e esponevano di aver CP_1 CP_2 contratto matrimonio in Napoli il 06/09/2004, optando per il regime della separazione dei beni;
che Per_ dall'unione coniugale erano nate le figlie (nata in [...] il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (nata in [...] il [...]), minorenne;
che il sig. Per_2
lavorava alle dipendenze della mentre la sig.ra lavorava alle CP_2 Controparte_3 CP_1 dipendenze della Regione Campania;
che nel corso degli anni le continue incomprensioni ed i molteplici litigi avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis, conducendo, inevitabilmente, al deterioramento del rapporto coniugale;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di aderire all'affido condiviso ex lege n°54/06 e, pertanto, la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_2 genitoriale, provvedendo all'educazione e all'istruzione della medesima, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) la casa coniugale sita in San Giorgio a Cremano alla Via A. Manzoni n. 64, di proprietà della
SI.ra , viene assegnata a quest'ultima, la quale vi risiederà unitamente alla figlia minore CP_1
Per_
ed alla figlia maggiorenne;
Per_2
4) sebbene la figlia minore avrà residenza privilegiata presso la madre, la stessa potrà in Per_2 qualsiasi momento scegliere di voler trascorrere del tempo con il padre, prescindendo da quanto stabilito al successivo punto 7);
5) entrambi i genitori, con riferimento a tutte le ricorrenze quali compleanni e onomastici della figlia minore ovvero eventi che la vedono come protagonista, si impegnano a trascorrerli Per_2 congiuntamente alla stessa, salvo improrogabili accadimenti che possano determinarne l'impossibilità;
6) le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione ed educazione della figlia minore Per_2 saranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori nel preminente interesse della stessa, secondo la normativa prevista in punto di affido condiviso, fermo restando quanto già stabilito al precedente punto 2);
7) i coniugi riconoscono comunque quale contenuto minimo del diritto di visita:
- il martedì ed il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 22.30 di ogni settimana ed a week-end alterni il padre potrà tenerla con sé dal venerdì alle ore 14.00 alla domenica successiva sino alle ore 22.30; 8) resta inteso che la regolamentazione del diritto di visita del padre dovrà essere sempre raccordato ed armonizzato con le primarie esigenze scolastiche e di vita della figlia minore e potrà subire variazioni previo accordo telefonico tra i coniugi;
9) in occasione delle festività natalizie, la figlia minore trascorrerà ad anni alterni il 24 Per_2 dicembre con un genitore dalle ore 15.00 sino alle ore 10.00 del 25 e lo stesso dicasi per i giorni del
31 dicembre e del 01 gennaio, salvo diversi e concordati accordi e tenuto conto della volontà della figlia minore;
Per_2
10) la figlia minore trascorrerà, ad anni alterni, il 5 ed il 6 gennaio con un genitore;
Per_2
11) i coniugi concordano che durante le festività natalizie il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia minore per un periodo continuativo di cinque giorni, tenuto conto della volontà della Per_2 stessa e previo accordo tra i coniugi;
12) per ciò che concerne il periodo pasquale, la figlia minore trascorrerà ad anni alterni Per_2 dal venerdì mattina alle ore 09.00 alle ore 22.30 della domenica con un genitore e dal lunedì in albis dalle ore 09.00 alle ore 22.30 del martedì, salvo diversi e concordati accordi e tenuto conto della volontà della figlia minore;
Per_2
13) nel periodo estivo la figlia minore rimarrà quindici giorni continuativi insieme al padre Per_2
e quindici giorni continuativi insieme alla madre, per un periodo da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno;
14) ciascun coniuge ha diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio della U.E. e l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
15) il SI. verserà alla SI.ra , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo CP_2 CP_1
Per_ di contributo per il mantenimento della figlia minore e della figlia maggiore non Per_2 economicamente autosufficiente, a decorrere dalla comparizione in sede presidenziale, la somma di
€ 300,00 per ciascuna figlia. Tale importo sarà automaticamente ed annualmente adeguato all'indice
ISTAT senza necessità di preventiva richiesta;
16) le spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche ed extrascolastiche) sostenute nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 07/03/2018, al quale i coniugi faranno espressamente riferimento;
17) l'assegno unico universale per i figli a carico sarà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%;
18) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta personale economica per alimenti e mantenimento, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti;
19) i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche per la figlia minore per motivi di vacanza e/o studio o per qualsiasi altra richiesta, stabilendo, sin d'ora che le relative spese saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
20) i genitori dovranno prestare il consenso e presentarsi presso qualsiasi Autorità o Ente competente per esprimere il loro consenso all'eventuale espatrio del figlio con l'altro genitore per motivi di vacanza e/o studio o per qualsiasi altra richiesta;
21) l'autovettura Fiat 500 L targata FP310MN di proprietà del SI. resterà nella sua CP_2 disponibilità e sarà esclusivamente utilizzata dallo stesso e dalla figlia maggiorenne su richiesta o secondo le necessità;
22) Le parti dichiarano che la sig.ra , a titolo di liberalità, si impegna a corrispondere al sig. CP_1
, una tantum, la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila), mediante bonifico bancario da CP_2 eseguirsi entro e non oltre la data del 10/06/2025 al seguente IBAN:
[...]. Tale somma è destinata all'acquisto, da parte del sig. , di CP_2 un immobile di sua esclusiva proprietà, che potrà essere individuato liberamente dallo stesso, senza vincoli a carico della sig.ra . Le parti dichiarano, altresì, che tale trasferimento è frutto di CP_1 una libera volontà e accordo tra le stesse, in un contesto di equilibrio complessivo nell'ambito della separazione consensuale, non costituisce né corrispettivo né anticipo di obblighi futuri di mantenimento, né sarà oggetto di rivendicazioni o pretese future da parte della sig.ra ; CP_1
23) la SI.ra ha provveduto ad inoltrare alla richiesta di accollo del CP_1 Parte_1 mutuo stipulato unitamente al SI. ; CP_2
24) la con mail del 04/06/2025, ha comunicato l'accoglimento della richiesta Parte_1 di cui al punto precedente, con conseguente liberazione degli impegni economici assunti dal SI.
e, pertanto, considerato che l'accollo deve intendersi di tipo privativo la SI.ra , in CP_2 CP_1 qualità di accollante, provvederà al pagamento delle rate residue del mutuo in parola fino all'estinzione dello stesso;
25) Le spese della presente procedura si intendono integralmente compensate tra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto n.101, CP_1 CP_2 parte II, s. A, sez. T, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 5.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. ssa Immacolata Cozzolino