Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00156/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00492/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emma Contarini e Sergio Gherardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, Comando Legione Carabinieri Umbria, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- della determina prot. n. -OMISSIS- emessa in data -OMISSIS- a firma del comandante pro tempore del Comando Legione Carabinieri Umbria - SM – Ufficio personale e notificata a mani al ricorrente il -OMISSIS-, di parziale diniego di monetizzazione dei giorni di licenza ordinaria non fruita durante il servizio, con riferimento a quarantuno giorni maturati nell’anno 2022;
- di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, preparatori, connessi, consequenziali e/o esecutivi del provvedimento sopra citato, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la “relazione esplicativa” redatta in data -OMISSIS- dal Comando Legione Carabinieri Umbria – Reparto operativo – Nucleo informativo a firma del comandante pro tempore ;
e per l’accertamento del diritto del ricorrente alla monetizzazione dei quarantuno giorni di congedo ordinario maturati nell’anno 2022 e non fruiti alla data di cessazione del rapporto lavorativo per sopraggiunti limiti di età, con condanna dell’Amministrazione resistente al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, Comando Legione Carabinieri Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa LA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente, già -OMISSIS- dei Carabinieri, in data -OMISSIS- – dopo essere stato posto in quiescenza l’-OMISSIS- per sopraggiunti limiti di età – presentava presso il Comando Legione Carabinieri Umbria l’istanza volta all’ottenimento della monetizzazione di cinquantasei giorni di licenza ordinaria (quarantuno giorni maturati nell’anno 2022 e quindici giorni maturati nell’anno 2023) non fruiti alla data di cessazione dal servizio, alla stregua dalla circolare prot. n. 32/140-17-2003 del 24 marzo 2021 del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio affari giuridici e condizione militare; ciò sul presupposto che l’effettivo utilizzo di detta licenza ordinaria sarebbe stato impedito dal susseguirsi di imprevisti periodi di malattia e, dunque, per causa non imputabile alla volontà del medesimo.
All’esito del procedimento amministrativo, in data -OMISSIS- il ricorrente riceveva la notifica della determina prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del Comandante pro tempore del Comando Legione Carabinieri Umbria - SM - Ufficio personale, con la quale la domanda vaniva solo in parte accolta, limitatamente ai quindici giorni di medesima licenza maturati nell’anno 2023 – in quanto solo questi ritenuti corrispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini della monetizzazione – con rigetto della stessa domanda per i rimanenti quarantuno giorni maturati nell’anno 2022.
2. Con il ricorso in epigrafe, il -OMISSIS- in congedo -OMISSIS- ha articolato un solo motivo in diritto per: violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 7, paragrafo 2 della direttiva europea n. 2003/88/CE; violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012, così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza 6 maggio 2016 n. 95; eccesso di potere per motivazione apparente, contraddittoria e irrazionale, carenza di istruttoria, sviamento, travisamento dei fatti, irragionevolezza, ingiustizia grave e illogicità manifesta.
3. Si è costituito per resistere in giudicio il Ministero della difesa.
Con memoria depositata in data 2 marzo 2026, unitamente ad ampia produzione documentale, la difesa erariale ha affermato che sarebbe imputabile ad una libera scelta del ricorrente l’aver procrastinato la prevista fruizione dei quarantacinque giorni di licenza ordinaria 2022 dal -OMISSIS- al -OMISSIS- sin dal -OMISSIS-, in occasione della programmazione; ne conseguirebbe l’impossibilità di monetizzazione per la mancata fruizione della licenza, non essendo imputabile a esigenze di servizio, vietata, come ribadito con la circolare n. 32/140-69-1-2003, del 5 luglio 2023, dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - SM - Affari giuridici e condizione militare, che richiama sul punto la consolidata giurisprudenza amministrativa, in linea con quelle della Corte costituzionale e della Corte di giustizia U.E.
Il ricorrente, inoltre, non si sarebbe in alcun modo adoperato a rimodulare di volta in volta le istanze di licenza in periodi diversi dalla programmazione originaria per recuperare nel tempo i giorni di licenza non fruiti a causa delle intervenute malattie o delle necessità emergenti per le quali ha fruito dei permessi ex l. n. 104 del 1992.
4. Il ricorrente ha replicato, eccependo, preliminarmente la tardività tanto del deposito documentale che della memoria di parte resistente depositati in data 2 marzo 2026, in violazione dei termini di cui al primo comma dell’art. 73 cod. proc. amm.. In ragione della mancata tempestiva e specifica contestazione ad opera della controparte, regolarmente costituita, la difesa attorea ha invocato il principio di non contestazione, ex art. 115 cod. proc. civ., dei fatti affermati e allegati nel ricorso.
5. All’udienza pubblica del 24 marzo 2026, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In limine litis , deve essere dichiarata l’inutilizzabilità del deposito documentale e della memoria di parte resistente depositate in data 2 marzo 2026, in violazione dei termini perentorio di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.
Va, al riguardo, evidenziato che la documentazione tardivamente depositata risulta risalente agli anni 2022 e 2023 e che la parte resistente nulla ha allegato in merito all’eventuale difficoltà di tempestivo deposito di detti atti e degli scritti difensivi.
7. Costituisce oggetto di controversia il diniego di monetizzazione di quarantuno giorni di congedo ordinario maturato dall’odierno ricorrente nell’anno 2022 e non fruito per cessazione del rapporto di lavoro in data -OMISSIS-, per sopraggiunti limiti di età.
8. Per orientamento ormai costante, il divieto generale di corresponsione di indennità sostitutive delle ferie non godute, posto dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), va letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 95, del 6 maggio 2016, e dell’interpretazione della norma, ivi riportata, che ne esclude la illegittimità costituzionale.
La giurisprudenza amministrativa – in linea con la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 95 del 2016) e quella della Corte di giustizia (prima sezione, sentenza 25 giugno 2020, C-762/18 e C-37/19) – « è consolidata nel senso di ritenere che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 30 marzo 2022, n. 2349, sezione quarta, sentenza 13 marzo 2018, n. 1580, sezione terza, sentenze 17 maggio 2018, n. 2956, e 21 marzo 2016, n. 1138). Ove invece il dipendente abbia avuto la possibilità di fruire delle ferie (e quindi in assenza di una indicazione di senso contrario proveniente dal datore di lavoro), vige il divieto di monetizzazione di cui all’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che pertanto opera laddove il dipendente medesimo non abbia fatto espressa richiesta delle ferie medesime (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 30 marzo 2022, n. 2349, sezione quarta, sentenze 12 ottobre 2020, n. 6047, e 2 marzo 2020, n. 1490) » (C.d.S., sez. I, parere 00982/2023 del 3 luglio 2023; cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 13 febbraio 2023, n. 393).
9. Alla luce dei richiamati principi e degli atti di causa, il ricorso si presenta meritevole di accoglimento laddove censura il diniego impugnato per violazione di legge, atteso che il provvedimento in parola discende da una non corretta interpretazione della normativa che disciplina la cd. monetizzazione delle ferie non godute.
Emerge, infatti, dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente – in particolare dal “piano ferie anno 2022” – che il -OMISSIS- -OMISSIS- aveva provveduto alla programmazione delle ferie relative all’annualità 2022 a decorrere dal -OMISSIS-, in coda al recupero dei residui congedi riferiti alle annualità 2020 e 2021. Pertanto, l’odierno ricorrente ha provveduto alla richiesta di fruizione delle ferie residue in tempi congrui con il previsto collocamento in congedo per raggiungimento dei limiti di età, non potendo essere imputata allo stesso alcuna inerzia. Non risulta che detta programmazione sia stata oggetto di rilievi da parte dell’Amministrazione di appartenenza; è, altresì, incontestato che parte dei congedi programmati nel richiamato “piano ferie anno 2022” non siano stati fruiti a causa di periodi di malattia e della fruizione di altri istituti (congedi ex lege n. 104 del 1992).
Solo con nota del -OMISSIS- il Comandante del Reparto del ricorrente – preso atto dei 69 giorni di licenza residui e che « la pianificazione da lei redatta in data -OMISSIS-, per ragioni esterne alla sua volontà, almeno in parte non risulta essere stata rispettata » – lo invitava a fruire con decorrenza immediata dei congedi residui, presentando domanda mediante l’apposita piattaforma.
Successivamente a tale nota, il ricorrente ha fruito solo di parte dei residui congedi relativi all’annualità 2022, avendo goduto di alcuni giorni di congedo ai sensi della l. n. 104 del 1992 e di periodi di licenza straordinaria per gravi motivi (“riposo medico”), in particolare da-OMISSIS- al -OMISSIS-.
Risulta, pertanto, incontestato che si siano verificati impedimenti di natura sanitaria, non prevedibili ed estranei alla volontà del ricorrente, che hanno impedito l’integrale fruizione della licenza residua.
10. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.
Va, quindi, accertato il diritto della ricorrente a percepire l’indennità sostitutiva per i quarantuno giorni di congedo ordinario maturato nell’anno 2022 e non goduto, con conseguente annullamento in parte qua del gravato provvedimento.
Per l’effetto, il Ministero della difesa va condannato al pagamento della relativa indennità.
Attesa la natura mista, sia risarcitoria che retributiva, dell’indennità in questione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 13 febbraio 2023, n. 393) l’importo determinato dovrà essere rivalutato all’attualità (secondo l’indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall’Istat) e maggiorato degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, fino all’effettivo soddisfo (cfr. C.d.S., sez. V, 3 marzo 2021, n. 1803; Id., III, 10 luglio 2019, n. 4857; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 21 ottobre 2021, n. 2303).
11. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
FR GA, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
LA LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA LI | FR GA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.