TAR Perugia, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 156
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, accertando che la mancata fruizione della licenza ordinaria non è imputabile alla volontà del ricorrente, ma a impedimenti sanitari non prevedibili ed estranei alla sua volontà, come emerso dalla documentazione e dalle comunicazioni intercorse. La programmazione delle ferie era stata effettuata in tempi congrui prima del congedo per limiti di età.

  • Accolto
    Diritto alla monetizzazione delle ferie non godute

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, accertando il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per i quarantuno giorni di congedo ordinario maturato nell'anno 2022 e non goduto, con conseguente annullamento in parte qua del gravato provvedimento e condanna del Ministero della difesa al pagamento della relativa indennità, rivalutata e maggiorata degli interessi legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 156
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 156
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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