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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1220/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5353/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 124/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 2 e pubblicata il 28/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620200005076670000 IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 885/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore si riporta a quanto dedotto in atti.
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado, il Signor Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento numero 09620200005076670000, notificata in data 27 settembre 2023, deducendo, in sintesi:
1. la mancata notifica degli atti prodromici (avviso bonario e comunicazione di irregolarità);
2. la nullità della cartella per inesistenza della notifica degli atti presupposti;
3. la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti, con sentenza numero 124/02/2024, respingeva il ricorso, ritenendo infondate le eccezioni:
1. di mancata notifica dell'avviso bonario, trattandosi di somme derivanti da dichiarazione dei redditi;
2. di prescrizione e di decadenza, in ragione della sospensione dei termini per effetto della normativa emergenziale COVID - 19 e della consegna del ruolo all'esattore in data 25 dicembre 2020;
con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite del grado.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Signor Ricorrente_1, deducendo:
1. l'erroneità della sentenza per omessa motivazione sulle eccezioni di mancata notifica degli atti prodromici e sulla nullità della cartella;
2. la mancata prova, da parte dell'Agenzia, della notifica degli atti presupposti;
3. la prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi, non interrotta da atti validamente notificati;
4. la violazione dei princìpi di trasparenza e buona fede per la consegna del ruolo in data festiva.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame, ribadendo la legittimità della cartella e la correttezza della sentenza impugnata, richiamando la normativa e la giurisprudenza di legittimità in materia di controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36 bis del decreto del
Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 e di sospensione dei termini per eventi eccezionali.
La causa veniva discussa all'udienza del 16 febbraio 2026 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente non merita accoglimento.
In via preliminare, la Corte osserva che, nel passaggio dal primo al secondo grado di giudizio, l'appellante ha articolato doglianze che, per contenuto e struttura, non risultano essere state specificamente sollevate nel ricorso introduttivo.
Alcuni profili relativi alla sequenza ed alle modalità di notificazione degli atti prodromici, così come talune deduzioni riconducibili a generiche violazioni dei princìpi di trasparenza, correttezza e buona fede dell'Amministrazione, assumono nell'atto di gravame una connotazione autonoma e sistematica che travalica il perimetro delle originarie contestazioni.
Si tratta, dunque, di eccezioni nuove, che introducono motivi di illegittimità dell'atto impositivo non compiutamente prospettati in prime cure e che, pertanto, non possono essere prese in esame, dovendo il thema decidendum del giudizio di appello rimanere circoscritto alle censure ritualmente proposte nel giudizio di primo grado ed ivi oggetto di decisione.
Ciò posto, il nucleo ancora scrutinabile delle doglianze attiene, da un lato, alla pretesa necessità della previa notifica di un avviso bonario o comunicazione di irregolarità, e, dall'altro, alla asserita maturazione di decadenza o prescrizione in capo all'Amministrazione finanziaria con riguardo alle somme oggetto di riscossione.
Per quanto concerne il primo profilo, occorre richiamare la natura e l'origine del credito iscritto a ruolo.
La cartella impugnata trae infatti fondamento dall'attività di controllo automatizzato, disciplinata dal richiamato articolo 36 bis, svolta in relazione alla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente per l'anno d'imposta 2017.
Dalla stessa cartella emerge che le somme richieste a titolo di IRPEF, addizionali regionale e comunale, sanzioni ed interessi derivano integralmente da importi dichiarati e non versati, ovvero da un mero scostamento fra l'ammontare delle imposte auto - liquidate e quanto effettivamente corrisposto, senza che l'Ufficio abbia proceduto ad alcuna attività accertativa in senso proprio, fondata su valutazioni discrezionali, su rettifiche della base imponibile o su presunzioni.
In questo contesto normativo e fattuale, si innesta il principio di diritto – da tempo affermato in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui, ove l'iscrizione a ruolo discenda dalla mera liquidazione della dichiarazione presentata dal contribuente, l'invio della comunicazione di irregolarità - cosiddetto avviso bonario - non costituisce condizione di legittimità della successiva cartella di pagamento.
La Corte di Cassazione ha chiarito che quando:
1. la pretesa tributaria trae origine unicamente dai dati forniti dal contribuente nella sua dichiarazione;
2. il semplice raffronto tra tali dati e quelli riportati nella cartella consente di comprendere agevolmente il fondamento e l'entità del debito;
il contribuente si trova già nella posizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della richiesta fiscale.
In tali ipotesi, l'onere di motivazione dell'atto impositivo è soddisfatto attraverso il richiamo alla dichiarazione stessa ed al risultato della liquidazione automatizzata e non vi è spazio per ritenere che la mancata emissione o la mancata prova della notifica dell'avviso bonario possano determinare la nullità della cartella. Questo orientamento è stato ribadito, tra l'altro, con riferimento proprio ai controlli automatizzati, nei casi in cui la pretesa dell'Erario discenda dal mancato o tardivo versamento di somme che il contribuente ha espressamente indicato in dichiarazione, ovvero da una semplice divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
In tali circostanze, la comunicazione preventiva assume funzione essenzialmente deflattiva e di facilitazione del contraddittorio, offrendo al contribuente la possibilità di ridurre le sanzioni mediante un tempestivo pagamento, ma non assurge a requisito costitutivo del potere di riscossione, né a presupposto indefettibile di validità della cartella.
Applicando tali princìpi al caso di specie, deve rilevarsi come la cartella impugnata rechi, in modo puntuale, il riferimento alla dichiarazione - redditi 2018, al periodo d'imposta 2017, alla tipologia di controllo
(automatizzato) - nonché il dettaglio delle voci impositive, delle relative sanzioni e degli interessi, con indicazione dei codici tributo, degli importi originariamente dovuti e di quelli iscritti a ruolo.
Siffatta rappresentazione consente al contribuente di collegare senza incertezza la pretesa ai dati da lui stesso forniti, integrando una motivazione sufficiente e coerente con la natura automatica del controllo.
Ne discende che l'eventuale mancata prova della regolare notifica dell'avviso bonario, pur potendo incidere sul piano della fruizione del regime sanzionatorio di favore o sulle modalità di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, non si traduce in un vizio genetico della cartella, la quale resta legittima sul piano formale e sostanziale.
Non può pertanto essere accolta la censura con la quale parte appellante invoca l'illegittimità derivata della cartella in ragione della pretesa inesistenza o irregolarità degli atti prodromici, assumendo che la comunicazione di irregolarità sarebbe, in sé, condizione necessaria per la riscossione delle somme liquidate in via automatizzata.
Passando al profilo temporale, l'appellante ha contestato il rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali.
La cartella in esame attiene, tuttavia, ad un periodo d'imposta – il 2017 – per il quale la dichiarazione è stata presentata nel 2018.
Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del
1973, la cartella di pagamento relativa a somme dovute in base alla liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo
36 bis deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, vale a dire, nella fattispecie, entro il 31 dicembre 2021.
Tuttavia, nel periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione, la formazione del ruolo e la notifica della cartella è intervenuta la disciplina emergenziale introdotta dall'articolo 68 del decreto legge numero
18 del 2020, in correlazione con l'articolo 12 del decreto legge numero 159 del 2015, resa necessaria dalla situazione pandemica da COVID - 19.
L'articolo 68, comma 1, ha disposto la sospensione dei termini di versamento, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per le entrate tributarie e non tributarie affidate all'Agente della riscossione e, attraverso il richiamo all'articolo 12, tale sospensione deve essere estesa anche ai termini di decadenza e prescrizione relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, in favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.
Inoltre, il comma 4 bis del medesimo articolo 68 ha previsto che i termini di prescrizione e decadenza relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidate all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo
2020 e il 31 dicembre 2021 siano prorogati di ventiquattro mesi. Nel caso che occupa, il ruolo numero 2020/250114 è stato reso esecutivo il 23 novembre 2020 ed affidato telematicamente all'Agente della riscossione in data 25 dicembre 2020, come risulta dalla cartella stessa, con la conseguenza che esso ricade pienamente nell'ambito applicativo della proroga biennale disposta dalla legislazione emergenziale.
In virtù di tale meccanismo di proroga, il termine decadenziale, che ordinariamente sarebbe scaduto il 31 dicembre 2021, viene a slittare al 31 dicembre 2023.
La cartella è stata notificata nel mese di settembre 2023, dunque entro il nuovo termine così fissato dal legislatore.
Sotto il profilo prescrizionale, le medesime disposizioni comportano una sospensione del decorso del tempo utile per l'esercizio del diritto alla riscossione, sia con riguardo al tributo che ai relativi accessori.
Il periodo di sospensione e la conseguente proroga operano a favore dell'Amministrazione, determinando un allungamento del termine entro il quale essa può legittimamente agire per la riscossione del credito.
Tenuto conto della data di formazione del ruolo, della sua consegna all'Agente e della notifica della cartella, nonché degli effetti interruttivi connessi alle attività notificatorie in forza del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione per il notificante, non si rinvengono elementi idonei a ritenere che, alla data di notifica della cartella, fosse decorso il termine di decadenza ovvero di prescrizione delle somme iscritte, ivi incluse sanzioni ed interessi.
Quanto, poi, alla particolare circostanza che la consegna del ruolo all'Agente della riscossione risulti avvenuta in data 25 dicembre 2020, giorno festivo, la Corte ritiene di condividere la lettura già offerta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e fatta propria dal giudice di primo grado.
Tale data individua unicamente il momento di perfezionamento, in via telematica, dell'affidamento del carico dall'ente impositore all'Agente della riscossione e non coincide con alcuna attività recettizia nei confronti del contribuente.
Si tratta, dunque, di un adempimento interno al circuito amministrativo, privo di immediati effetti esterni ed insuscettibile, in quanto tale, di incidere sulla validità dell'atto di riscossione nei confronti del debitore.
L'essere tale attività intervenuta in giorno festivo non configura un vizio della procedura, non essendo in quel frangente coinvolto il destinatario dell'atto, né essendo previste, per la fase di trasmissione telematica dei ruoli tra uffici, le stesse garanzie temporali proprie della notificazione al contribuente.
Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, deve concludersi che la cartella di pagamento impugnata è stata legittimamente emessa e notificata: essa è retta da una motivazione congrua rispetto alla natura automatizzata del controllo svolto, non risulta condizionata, quanto alla sua validità, dalla previa notifica dell'avviso bonario, ed i termini di decadenza e prescrizione risultano rispettati, anche alla luce delle sospensioni e proroghe introdotte dalla normativa emergenziale in materia di COVID - 19.
Le ulteriori doglianze introdotte solo in questa fase di gravame, in quanto nuove rispetto al quadro delle censure originariamente dedotte, non possono essere esaminate nel merito.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in euro 1.824,36, di cui euro 1.586,40 per compenso tabellare ed euro 237,96 per spese generali, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del difensore antistatario.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5353/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 124/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 2 e pubblicata il 28/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620200005076670000 IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 885/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore si riporta a quanto dedotto in atti.
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado, il Signor Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento numero 09620200005076670000, notificata in data 27 settembre 2023, deducendo, in sintesi:
1. la mancata notifica degli atti prodromici (avviso bonario e comunicazione di irregolarità);
2. la nullità della cartella per inesistenza della notifica degli atti presupposti;
3. la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti, con sentenza numero 124/02/2024, respingeva il ricorso, ritenendo infondate le eccezioni:
1. di mancata notifica dell'avviso bonario, trattandosi di somme derivanti da dichiarazione dei redditi;
2. di prescrizione e di decadenza, in ragione della sospensione dei termini per effetto della normativa emergenziale COVID - 19 e della consegna del ruolo all'esattore in data 25 dicembre 2020;
con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite del grado.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Signor Ricorrente_1, deducendo:
1. l'erroneità della sentenza per omessa motivazione sulle eccezioni di mancata notifica degli atti prodromici e sulla nullità della cartella;
2. la mancata prova, da parte dell'Agenzia, della notifica degli atti presupposti;
3. la prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi, non interrotta da atti validamente notificati;
4. la violazione dei princìpi di trasparenza e buona fede per la consegna del ruolo in data festiva.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame, ribadendo la legittimità della cartella e la correttezza della sentenza impugnata, richiamando la normativa e la giurisprudenza di legittimità in materia di controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36 bis del decreto del
Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 e di sospensione dei termini per eventi eccezionali.
La causa veniva discussa all'udienza del 16 febbraio 2026 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente non merita accoglimento.
In via preliminare, la Corte osserva che, nel passaggio dal primo al secondo grado di giudizio, l'appellante ha articolato doglianze che, per contenuto e struttura, non risultano essere state specificamente sollevate nel ricorso introduttivo.
Alcuni profili relativi alla sequenza ed alle modalità di notificazione degli atti prodromici, così come talune deduzioni riconducibili a generiche violazioni dei princìpi di trasparenza, correttezza e buona fede dell'Amministrazione, assumono nell'atto di gravame una connotazione autonoma e sistematica che travalica il perimetro delle originarie contestazioni.
Si tratta, dunque, di eccezioni nuove, che introducono motivi di illegittimità dell'atto impositivo non compiutamente prospettati in prime cure e che, pertanto, non possono essere prese in esame, dovendo il thema decidendum del giudizio di appello rimanere circoscritto alle censure ritualmente proposte nel giudizio di primo grado ed ivi oggetto di decisione.
Ciò posto, il nucleo ancora scrutinabile delle doglianze attiene, da un lato, alla pretesa necessità della previa notifica di un avviso bonario o comunicazione di irregolarità, e, dall'altro, alla asserita maturazione di decadenza o prescrizione in capo all'Amministrazione finanziaria con riguardo alle somme oggetto di riscossione.
Per quanto concerne il primo profilo, occorre richiamare la natura e l'origine del credito iscritto a ruolo.
La cartella impugnata trae infatti fondamento dall'attività di controllo automatizzato, disciplinata dal richiamato articolo 36 bis, svolta in relazione alla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente per l'anno d'imposta 2017.
Dalla stessa cartella emerge che le somme richieste a titolo di IRPEF, addizionali regionale e comunale, sanzioni ed interessi derivano integralmente da importi dichiarati e non versati, ovvero da un mero scostamento fra l'ammontare delle imposte auto - liquidate e quanto effettivamente corrisposto, senza che l'Ufficio abbia proceduto ad alcuna attività accertativa in senso proprio, fondata su valutazioni discrezionali, su rettifiche della base imponibile o su presunzioni.
In questo contesto normativo e fattuale, si innesta il principio di diritto – da tempo affermato in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui, ove l'iscrizione a ruolo discenda dalla mera liquidazione della dichiarazione presentata dal contribuente, l'invio della comunicazione di irregolarità - cosiddetto avviso bonario - non costituisce condizione di legittimità della successiva cartella di pagamento.
La Corte di Cassazione ha chiarito che quando:
1. la pretesa tributaria trae origine unicamente dai dati forniti dal contribuente nella sua dichiarazione;
2. il semplice raffronto tra tali dati e quelli riportati nella cartella consente di comprendere agevolmente il fondamento e l'entità del debito;
il contribuente si trova già nella posizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della richiesta fiscale.
In tali ipotesi, l'onere di motivazione dell'atto impositivo è soddisfatto attraverso il richiamo alla dichiarazione stessa ed al risultato della liquidazione automatizzata e non vi è spazio per ritenere che la mancata emissione o la mancata prova della notifica dell'avviso bonario possano determinare la nullità della cartella. Questo orientamento è stato ribadito, tra l'altro, con riferimento proprio ai controlli automatizzati, nei casi in cui la pretesa dell'Erario discenda dal mancato o tardivo versamento di somme che il contribuente ha espressamente indicato in dichiarazione, ovvero da una semplice divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
In tali circostanze, la comunicazione preventiva assume funzione essenzialmente deflattiva e di facilitazione del contraddittorio, offrendo al contribuente la possibilità di ridurre le sanzioni mediante un tempestivo pagamento, ma non assurge a requisito costitutivo del potere di riscossione, né a presupposto indefettibile di validità della cartella.
Applicando tali princìpi al caso di specie, deve rilevarsi come la cartella impugnata rechi, in modo puntuale, il riferimento alla dichiarazione - redditi 2018, al periodo d'imposta 2017, alla tipologia di controllo
(automatizzato) - nonché il dettaglio delle voci impositive, delle relative sanzioni e degli interessi, con indicazione dei codici tributo, degli importi originariamente dovuti e di quelli iscritti a ruolo.
Siffatta rappresentazione consente al contribuente di collegare senza incertezza la pretesa ai dati da lui stesso forniti, integrando una motivazione sufficiente e coerente con la natura automatica del controllo.
Ne discende che l'eventuale mancata prova della regolare notifica dell'avviso bonario, pur potendo incidere sul piano della fruizione del regime sanzionatorio di favore o sulle modalità di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, non si traduce in un vizio genetico della cartella, la quale resta legittima sul piano formale e sostanziale.
Non può pertanto essere accolta la censura con la quale parte appellante invoca l'illegittimità derivata della cartella in ragione della pretesa inesistenza o irregolarità degli atti prodromici, assumendo che la comunicazione di irregolarità sarebbe, in sé, condizione necessaria per la riscossione delle somme liquidate in via automatizzata.
Passando al profilo temporale, l'appellante ha contestato il rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali.
La cartella in esame attiene, tuttavia, ad un periodo d'imposta – il 2017 – per il quale la dichiarazione è stata presentata nel 2018.
Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del
1973, la cartella di pagamento relativa a somme dovute in base alla liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo
36 bis deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, vale a dire, nella fattispecie, entro il 31 dicembre 2021.
Tuttavia, nel periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione, la formazione del ruolo e la notifica della cartella è intervenuta la disciplina emergenziale introdotta dall'articolo 68 del decreto legge numero
18 del 2020, in correlazione con l'articolo 12 del decreto legge numero 159 del 2015, resa necessaria dalla situazione pandemica da COVID - 19.
L'articolo 68, comma 1, ha disposto la sospensione dei termini di versamento, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per le entrate tributarie e non tributarie affidate all'Agente della riscossione e, attraverso il richiamo all'articolo 12, tale sospensione deve essere estesa anche ai termini di decadenza e prescrizione relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, in favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.
Inoltre, il comma 4 bis del medesimo articolo 68 ha previsto che i termini di prescrizione e decadenza relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidate all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo
2020 e il 31 dicembre 2021 siano prorogati di ventiquattro mesi. Nel caso che occupa, il ruolo numero 2020/250114 è stato reso esecutivo il 23 novembre 2020 ed affidato telematicamente all'Agente della riscossione in data 25 dicembre 2020, come risulta dalla cartella stessa, con la conseguenza che esso ricade pienamente nell'ambito applicativo della proroga biennale disposta dalla legislazione emergenziale.
In virtù di tale meccanismo di proroga, il termine decadenziale, che ordinariamente sarebbe scaduto il 31 dicembre 2021, viene a slittare al 31 dicembre 2023.
La cartella è stata notificata nel mese di settembre 2023, dunque entro il nuovo termine così fissato dal legislatore.
Sotto il profilo prescrizionale, le medesime disposizioni comportano una sospensione del decorso del tempo utile per l'esercizio del diritto alla riscossione, sia con riguardo al tributo che ai relativi accessori.
Il periodo di sospensione e la conseguente proroga operano a favore dell'Amministrazione, determinando un allungamento del termine entro il quale essa può legittimamente agire per la riscossione del credito.
Tenuto conto della data di formazione del ruolo, della sua consegna all'Agente e della notifica della cartella, nonché degli effetti interruttivi connessi alle attività notificatorie in forza del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione per il notificante, non si rinvengono elementi idonei a ritenere che, alla data di notifica della cartella, fosse decorso il termine di decadenza ovvero di prescrizione delle somme iscritte, ivi incluse sanzioni ed interessi.
Quanto, poi, alla particolare circostanza che la consegna del ruolo all'Agente della riscossione risulti avvenuta in data 25 dicembre 2020, giorno festivo, la Corte ritiene di condividere la lettura già offerta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e fatta propria dal giudice di primo grado.
Tale data individua unicamente il momento di perfezionamento, in via telematica, dell'affidamento del carico dall'ente impositore all'Agente della riscossione e non coincide con alcuna attività recettizia nei confronti del contribuente.
Si tratta, dunque, di un adempimento interno al circuito amministrativo, privo di immediati effetti esterni ed insuscettibile, in quanto tale, di incidere sulla validità dell'atto di riscossione nei confronti del debitore.
L'essere tale attività intervenuta in giorno festivo non configura un vizio della procedura, non essendo in quel frangente coinvolto il destinatario dell'atto, né essendo previste, per la fase di trasmissione telematica dei ruoli tra uffici, le stesse garanzie temporali proprie della notificazione al contribuente.
Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, deve concludersi che la cartella di pagamento impugnata è stata legittimamente emessa e notificata: essa è retta da una motivazione congrua rispetto alla natura automatizzata del controllo svolto, non risulta condizionata, quanto alla sua validità, dalla previa notifica dell'avviso bonario, ed i termini di decadenza e prescrizione risultano rispettati, anche alla luce delle sospensioni e proroghe introdotte dalla normativa emergenziale in materia di COVID - 19.
Le ulteriori doglianze introdotte solo in questa fase di gravame, in quanto nuove rispetto al quadro delle censure originariamente dedotte, non possono essere esaminate nel merito.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in euro 1.824,36, di cui euro 1.586,40 per compenso tabellare ed euro 237,96 per spese generali, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del difensore antistatario.