Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 1220
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte rileva che, nel caso di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73, la comunicazione di irregolarità non costituisce presupposto di legittimità della cartella di pagamento, avendo una funzione deflattiva e di facilitazione del contraddittorio, ma non è un requisito costitutivo del potere di riscossione. La motivazione della cartella è ritenuta sufficiente in quanto richiama la dichiarazione del contribuente e il risultato della liquidazione automatizzata.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    La Corte applica la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 DL 18/2020 e art. 12 DL 159/2015), che ha prorogato di 24 mesi i termini. Il termine di decadenza, ordinariamente scaduto il 31/12/2021, viene prorogato al 31/12/2023. La cartella è stata notificata a settembre 2023, quindi entro il nuovo termine. La sospensione opera anche per il diritto alla riscossione di tributi e accessori.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per inesistenza/irregolarità atti presupposti

    La Corte rigetta tale censura poiché, nel caso di controllo automatizzato, la validità della cartella non è condizionata dalla previa notifica dell'avviso bonario. L'eventuale irregolarità nella notifica dell'avviso bonario non si traduce in un vizio genetico della cartella.

  • Rigettato
    Consegna del ruolo in data festiva

    La Corte ritiene che la data del 25 dicembre 2020 rappresenti unicamente il momento di perfezionamento telematico dell'affidamento del carico dall'ente impositore all'Agente della riscossione. Si tratta di un adempimento interno al circuito amministrativo, privo di immediati effetti esterni e insuscettibile di incidere sulla validità dell'atto di riscossione nei confronti del debitore. L'essere intervenuta in giorno festivo non configura un vizio della procedura.

  • Inammissibile
    Omessa motivazione

    La Corte rileva che alcune doglianze introdotte in appello, relative alla sequenza e modalità di notificazione degli atti prodromici e a generiche violazioni dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede, assumono una connotazione autonoma e sistematica che travalica il perimetro delle originarie contestazioni. Si tratta di eccezioni nuove che non possono essere prese in esame nel giudizio di appello, il cui thema decidendum è circoscritto alle censure ritualmente proposte in primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 1220
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1220
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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