Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 4338
CASS
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica del decreto di sequestro alla società terza

    La Corte di legittimità afferma che l'omessa notifica del decreto di sequestro preventivo non determina alcuna nullità del provvedimento né l'inefficacia della misura reale. La notifica ha la funzione di consentire l'esercizio dell'impugnazione, e il suo ritardo incide solo sul termine per proporre riesame, senza pregiudicare la validità del provvedimento o le garanzie difensive. Nel caso di specie, il riesame è stato tempestivamente proposto dalla società, che ha quindi potuto esercitare il proprio diritto di difesa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 4338
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4338
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo