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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/11/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 341/2025 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini con domicilio eletto presso il suo indirizzo pec e con domicilio Email_1 fisico presso il cui studio in Rimini C.so D'Augusto n. 220
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 Sede di Rimini, in persona del
[...] Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Massimo DI GILIO, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì n. 1/D.
CONVENUTO
Oggetto: postumi infortunio
Conclusioni delle parti:
A) Il procuratore della parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo
B) I procuratori delle parti resistenti: si riportano alle rispettive memorie di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso conveniva in giudizio l' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo l'accertamento di postumi invalidanti biologici permanenti relativi ad una patologia (esiti di politraumatismo contusivo da incidente stradale) insorta dopo l'infortunio in itinere sul lavoro subito in data 04\07\2021 indennizzato solo parzialmente dall'Istituto con il riconoscimento di una ITA dal 25.10.2021 al 17.12.2021.
Con memoria si costituiva in giudizio l' , riportandosi agli accertamenti CP_1 medici eseguiti in via amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante produzione di documenti e CTU medico-legale la causa veniva discussa e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, veniva decisa.
All'esito della istruttoria svolta la domanda è risultata meritevole di accoglimento.
La CTU medico-legale espletata , non sottoposta a specifiche censure , in seguito alla visita e sulla base di approfondito esame dei documenti in atti , ha accertato che :
− è affetta dagli esiti dell'infortunio sul lavoro in itinere del giorno Parte_1 04.07.2021 di cui alla diagnosi − esiti di politraumatismo contusivo da incidente stradale (4.7.2021) con lussazione della spalla sinistra trattata con mezzi ortopedici;
evoluta con instabilità della spalla (lussazione recidivante e poi abituale), trattata chirurgicamente in artroscopia e in artrotomia in tre tempi;
con reliquati anatomici e cicatriziali, dolore e limitazione funzionale residui, in mancina disturbo d'ansia reattivo, riacutizzato dopo evento traumatico − che sono compatibili con la prospettata genesi professionale e sono stabilizzati;
− vi è stata invalidità temporanea assoluta dal 4.7.2021 al 2.8.2021, poi dal 25.10.2021 al 4.3.2022, poi dal 20.7.2023 al 3.8.2023, poi dall'8.9.2023 al 18.10.2024;
− residua un danno biologico permanente nella misura del 13% (tredici per cento) che costituisce la percentuale definitiva, progressivamente cristallizzatasi a seguito dei vari eventi.
Il CTU motiva la sua diagnosi con le seguenti condivisibili argomentazioni scientifiche : “ …CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI . La sig.ra Pt_1
attualmente di 24 anni, ha dunque riportato nell'infortunio sul lavoro in
[...] itinere del giorno 4.7.2021, in sintesi, un politraumatismo contusivo da incidente
. stradale con lussazione della spalla sinistra, trattata nell'immediatezza con mezzi ortopedici e evoluta con instabilità della spalla (lussazione recidivante e poi abituale), che è stata trattata chirurgicamente per tre volte, in artroscopia e in artrotomia. La situazione clinica, dopo la lunga sequela di interventi chirurgici e di terapie ortopediche e riabilitative, si può ritenere attualmente stabilizzata con apprezzabili esiti invalidanti. Si è trattato di una lussazione posteriore della spalla, forma rara rispetto a altre forme di lussazione (in più del 90% dei casi la lussazione è anteriore). La più comune complicazione di una lussazione acuta di spalla è la recidiva, che si verifica per lo stiramento e la deformazione della capsula e dei legamenti articolari al momento della lussazione;
la recidiva avviene nei giovani nel 90% circa dei casi. Altra comune complicazione della lussazione di spalla è la lesione di frattura posteriore di compressione Per_1 della testa dell'omero, apprezzabile in più della metà delle lussazioni. Nel caso in esame la risonanza magnetica del 23.7.2021 conferma la natura traumatica della lesione e dimostra la presenza della lesione di Non ritengo necessaria Per_1 a questo proposito, in considerazione dell'evoluzione clinica e della successiva descrizione chirurgica, la rilettura della risonanza magnetica citata. L'anamnesi non riporta sintomatologia preesistente a carico della spalla sinistra;
il recente intervento chirurgico descrive una apofisi coracoide (prominenza del margine superiore della scapola curva in fuori e in basso che sormonta l'articolazione della scapola) di piccole dimensioni: una condizione patologica preesistente non esclude peraltro il ruolo causale dell'attività lavorativa, ma rende più rischiosa anche un'attività solitamente non pericolosa. Non vi sono quindi dubbi sulla natura traumatica della lesione iniziale e sulla compatibilità con la prospettata patogenesi professionale dell'intera vicenda clinica, che è con-catenata patogeneticamente dall'infortunio fino alla complicanza in instabilità di spalla pluritrattata . La durata dell'invalidità temporanea conseguente appare condizionata dalla lunga evoluzione della malattia e dopo il primo episodio (con inabilità temporanea assoluta dal 4.7.2021 al 2.8.2021) l'inabilità temporanea assoluta si è protratta in un secondo periodo dal 25.10.2021 al 4.3.2022, poi in un terzo dal 20.7.2023 al 3.8.2023 e in un quarto dall'8.9.2023 al 18.10.2024. Il danno biologico permanente residuo è identificabile nel dolore, nei reliquati anatomici e cicatriziali e nella limitazione funzionale residui, che costituiscono un danno permanente all'integrità psicofisica della persona, valutabile in base ai riferimenti tabellari previsti (tabelle delle menomazioni, dei coefficienti e dell'indennizzo del danno biologico e dei relativi criteri applicativi nel testo annesso al D.M. 12 luglio 2000 in Supp. Ord. GU n. 172 del 25 luglio 2000). In queste tabelle, tra l'altro: alla voce n. 225, esiti di lussazione di spalla, apprezzabili strumentalmente, in assenza di ripercussioni funzionali, corrisponde nell'arto dominante la valutazione fino a 4%; alla voce n. 226, instabilità di spalla: a) di grado severo (a tipo lussazione abituale), corrisponde nell'arto dominante la valutazione del 12%; b) di grado medio (a tipo lussazione recidivante), corrisponde nell'arto dominante la valutazione del 6%. Tenuto conto dell'anamnesi, della documentazione clinica disponibile, della sede anatomica interessata e dell'obiettività attualmente rilevata;
considerato che
si tratta di un danno composto in cui sono apprezzabili esiti anatomici e funzionali, ritengo che la valutazione del danno biologico permanente possa essere adeguatamente esprimibile oggi nella misura del 13%. Si deve però rilevare, seguendo l'evoluzione diacronica della patologia in riferimento alle previsioni tabellari citate, che al momento del primo episodio, il 4.7.2021 la valutazione doveva corrispondere a quella prevista dal cod. 225, cioè 4%; al momento della recidiva, il 25.10.2021 la valutazione doveva corrispondere a quella prevista dal cod. 226 per la lussazione recidivante, cioè 6%; al momento del terzo episodio, il 20.7.2023, con lussazione abituale la valutazione doveva corrispondere a quella attuale. Non vi sono rendite in godimento per altra causa…” .
Il CTU ha poi efficacemente contrastato le osservazioni critiche del CTP dell' con le seguenti condivisibili argomentazioni : “ … A proposito di CP_1 queste osservazioni, non vi è dubbio che la storia clinica sia lunga, complessa e ben documentata nel suo evolversi e che si evidenzi chiaramente, come già detto nelle considerazioni medico legali, che si sia configurata la più frequente complicanza del primo evento di lussazione della spalla, avvenuto nell'incidente stradale in itinere del 4.7.2021. Trattandosi di una complicanza, il nesso causale tra il fatto e l'evento va ricercato nel primo evento e non nei successivi, condizionati e resi possibili dalle lesioni anatomiche che si sono verificate nel primo episodio. Ritengo non abbia rilevanza il giudizio del medico curante nel certificato redatto dopo il primo episodio, in relazione alla sede e alla tipologia della lesione, alla frequenza dell'evoluzione complicata nei giovani e alla natura stessa di quel giudizio, indicativa e non vincolante. Il medico legale ha a mio avviso maggiore competenza nel valutare questo aspetto, sapendo che la lussazione comporta di regola alterazioni anatomiche dei tessuti periarticolari;
e proprio a queste sole alterazioni anatomiche si fa riferimento in CP_2 P., Danno biologico - le tabelle di legge, II Ed., Giuffrè Ed., Milano 2006, CP_3 nel proporre la valutazione del cod. 225 tabellare. Come già scritto, non ho ritenuto necessaria la rilettura delle immagini diagnostiche ottenute nelle molteplici indagini effettuate con le diverse tecniche disponibili (in più di 4 anni) e già riportate, in considerazione della concordanza dei referti esaminati, dell'evoluzione clinica e della successiva diretta descrizione chirurgica…” .
Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
L' va, pertanto, condannato al pagamento del relativo indennizzo in CP_1 capitale corrispondente alla misura del grado accertato pari al 13 % nonché alla corresponsione della indennità giornaliera per I.T.A. in relazione ai periodi 04.07.2021-02.08.2021, 25.10.2021-04.03.2022, 20.07.2023-03.08.2023 e 08.09.2023 al 18.10.2024 con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , cedono la soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il 04\04\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' , in persona del legale CP_1 rappresentante:
1) Accertato che in seguito all'infortunio in itinere sul lavoro Parte_1 del 04.07.2021 è affetta da una patologia − esiti di politraumatismo contusivo da incidente stradale (4.7.2021) con lussazione della spalla sinistra trattata con mezzi ortopedici;
evoluta con instabilità della spalla (lussazione recidivante e poi abituale), trattata chirurgicamente in artroscopia e in artrotomia in tre tempi;
con reliquati anatomici e cicatriziali, dolore e limitazione funzionale residui, in mancina disturbo d'ansia reattivo, riacutizzato dopo evento traumatico − contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni svolte e che dalla stessa sono derivati postumi permanenti ed una invalidità temporanea assoluta, condanna l' al pagamento del relativo indennizzo in capitale a favore del ricorrente CP_1 nella misura accertata del 13% nonché ad erogare al ricorrente l'indennità giornaliera per I.T.A. in relazione ai periodi 04.07.2021-02.08.2021, 25.10.2021- 04.03.2022, 20.07.2023-03.08.2023 e 08.09.2023 al 18.10.2024 con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT. 2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente che si liquidano in complessivi € 3.100,00, oltre ad esborsi pari a € 531,00 (€ 43,00 per C.U. + € 488 per spese CTP) , rimborso forfettario delle spese generali e ad IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
3) Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di CTU. CP_1
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 27\11\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'