Corte Cost., sentenza 16/12/2025, n. 188
CCOST
Sentenza 16 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 36, primo comma, Cost.

    La questione è inammissibile per difetto di motivazione e inconferenza del parametro, in quanto il ricorrente non chiarisce perché la previsione di una soglia minima retributiva dovrebbe porsi in contrasto con i principi di sufficienza e di proporzionalità della retribuzione garantiti dall’art. 36, primo comma, Cost., né si esprime sull’incidenza di tale soglia quale criterio di selezione del contratto collettivo applicabile all’appalto o alla concessione.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 36, primo comma, e 39, quarto comma, Cost.

    La questione è inammissibile in quanto la censura è oscura e generica nella motivazione. Il ricorso assume l’erronea prospettiva dell’incidenza imperativa della disposizione regionale sulla generalità dei rapporti di lavoro, ma non affronta i profili della compatibilità con la fissazione di una soglia minima retributiva quale criterio per la selezione del CCNL applicabile in sede di gara.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.

    La questione è inammissibile per erronea individuazione del parametro costituzionale. La disciplina regionale impugnata afferisce alla sfera dei contratti pubblici, riconducibile alla tutela della concorrenza, e non considera le peculiari condizioni in cui opera tale interferenza nelle procedure di evidenza pubblica.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m) Cost.

    La questione è inammissibile per difetto assoluto di motivazione. Il ricorrente si limita ad affermare assertivamente la violazione senza chiarire in che modo si realizzerebbe il preteso vulnus.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 36, primo comma, Cost.

    La questione è inammissibile per difetto di motivazione e inconferenza del parametro, in quanto il ricorrente non chiarisce perché la previsione di una soglia minima retributiva dovrebbe porsi in contrasto con i principi di sufficienza e di proporzionalità della retribuzione garantiti dall’art. 36, primo comma, Cost., né si esprime sull’incidenza di tale soglia quale criterio di selezione del contratto collettivo applicabile all’appalto o alla concessione.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 36, primo comma, e 39, quarto comma, Cost.

    La questione è inammissibile in quanto la censura è oscura e generica nella motivazione. Il ricorso assume l’erronea prospettiva dell’incidenza imperativa della disposizione regionale sulla generalità dei rapporti di lavoro, ma non affronta i profili della compatibilità con la fissazione di una soglia minima retributiva quale criterio per la selezione del CCNL applicabile in sede di gara.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.

    La questione è inammissibile per erronea individuazione del parametro costituzionale. La disciplina regionale impugnata afferisce alla sfera dei contratti pubblici, riconducibile alla tutela della concorrenza, e non considera le peculiari condizioni in cui opera tale interferenza nelle procedure di evidenza pubblica.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m) Cost.

    La questione è inammissibile per difetto assoluto di motivazione. Il ricorrente si limita ad affermare assertivamente la violazione senza chiarire in che modo si realizzerebbe il preteso vulnus.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Le disposizioni del codice dei contratti pubblici che riguardano le procedure di affidamento, ovvero la scelta del contraente, sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza. (Precedenti: S. 80/2025 - mass. 46855; S. 174/2024 - mass. 46403; S. 4/2022 - mass. 44469). La disciplina dei contratti pubblici comprende profili essenziali del diritto dei contratti, relativamente alle fasi di conclusione ed esecuzione dell’appalto. L’attrazione di una disposizione nell’area del diritto privato dipende dall’oggetto, dal contenuto, dallaratioe dalla sua finalità, non essendo, di per sé, dirimente il coinvolgimento di istituti disciplinati dal codice civile. (Precedenti: S. 132/2023 - mass. 45616; S. 79/2023; S. 44/2023 - mass. 45360; S. 23/2022 - mass. 44499).

Sono dichiarate inammissibili, per plurimi motivi, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 36, primo comma, 39, quarto comma, e 117, secondo comma, lett.l) em), Cost., dell’art. 2, comma 2, della legge reg. Puglia n. 30 del 2024, sia nella versione originaria che in quella modificata dall’art. 21 della legge reg. Puglia n. 39 del 2024. La disposizione impugnata, al fine di contrastare ildumpingcontrattuale e in linea con l’uso “strategico” dei contratti pubblici, prevede che la Regione e gli enti strumentali verificano che i contratti collettivi indicati nelle procedure di gara prevedano “un trattamento economico minimo” inderogabile ovvero, dopo la modifica, “una retribuzione minima tabellare” inderogabile, pari a nove euro l’ora. Le questioni sollevate in riferimento all’art. 36, primo comma, Cost., sono inammissibili per difetto di motivazione e inconferenza del parametro, in quanto il ricorrente non chiarisce le ragioni del contrasto tra la previsione di tale soglia minima retributiva e i principi di sufficienza e di proporzionalità della retribuzione, né si esprime sull’incidenza della soglia quale criterio di selezione del CCNL applicabile in sede di gara. Lo stesso giudicea quo,assumendo l’erronea prospettiva dell’applicabilità della disposizione alla generalità dei rapporti di lavoro privato subordinato, o comunque all’intera fascia del mercato del lavoro coperta dalla contrattualistica pubblica regionale, non deduce alcun profilo relativo all’assetto degli interessi nello specifico ambito dei contratti pubblici, con conseguente inammissibilità delle censure relative alla violazione del principio di autonomia della contrattazione collettiva. Sono parimenti inammissibili, per erronea individuazione del parametro, le censure relative alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lett.l), Cost., non motivando il ricorrente in ordine all’assetto dei beni e degli interessi, connessi alle materie della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile, che assumono consistenza nello specifico settore richiamato, nonché, infine, le censure per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett.m), Cost., per difetto assoluto di motivazione. (Precedente: S. 156/2025 - mass. 46968).

L’uso “strategico” dei contratti pubblici consiste nella previsione, nelle procedure di evidenza pubblica, di condizioni volte alla realizzazione di obiettivi sociali, tra cui la tutela dei lavoratori, ulteriori rispetto alle finalità proprie dei contratti stessi. (Precedente:S. 4/2022 - mass. 44469). Il legislatore statale – in linea con le direttive UE di settore, che hanno previsto la possibilità per le stazioni appaltanti di considerare fattori di ordine sociale e ambientale nelle procedure di evidenza pubblica attraverso l’inserimento negli atti di gara di “clausole sociali” – ha recepito l’uso “strategico” dei contratti pubblici, di matrice europea, attraverso istituti volti a contemperare la libertà di iniziativa economica degli operatori privati, nell’ottica di favorire la concorrenza per il mercato, e il perseguimento di obiettivi di politica sociale, di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese. (Precedenti: S. 80/2025; S. 4/2022 - mass. 44469).

Commentari12

Mostra tutto (12)
  • 1Corte costituzionale - Pagina 3
    https://dirittifondamentali.it/

    CategoriaCorte costituzionale La Corte costituzionale si pronuncia sul commissariamento straordinario delle aziende del SSR e sugli incarichi dei dirigenti della Regione Sardegna (Corte costituzionale, sent. 24 dicembre 2025, n. 198) Con la sent. n. 198 la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 6 e 14 dellalegge della Regione Sardegna n. 8 del 2025.La Corte ha accolto le questioni promosse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, osservandoche l'art. 6 della l.r. n. 8 del 2025, nella parte in cui fissa un termine di 60 giorni […] Regione Puglia: legittima l'introduzione di una retribuzione minima oraria se limitata alla sfera degli appalti pubblici (Corte …

     Leggi di più…

  • 2Salario minimo e autonomie locali: illusione o realtà?
    Di : Roberto Voza · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 23 febbraio 2026

    testo integrale con note e bibliografia 1. La declinazione infra-statuale del salario minimo: delibere comunali e legislazione regionale Nel Paese dei mille campanili (per usare un'espressione abusata e didascalica), negli ultimi due anni si sono susseguiti – animati da (sano) spirito emulativo – gli interventi di vari Comuni (ad oggi, oltre trenta), volti ad incidere sui trattamenti retributivi erogati al personale impiegato nell'ambito dei propri appalti e concessioni di servizi, lungo la scia di quello che è stato chiamato l'uso strategico dei contratti pubblici, finalizzato al perseguimento della loro sostenibilità sociale . L'iniziativa si è sviluppata attraverso delibere di Giunta …

     Leggi di più…

  • 3Cerca nei titoli
    https://www.eius.it/articoli/

    Appalti pubblici: inammissibili le questioni di costituzionalità della normativa della Puglia secondo la quale i contratti collettivi nazionali di lavoro indicati nelle procedure di gara regionali devono prevedere una retribuzione minima di nove euro l'ora Corte costituzionale, 16 dicembre 2025, n. 188 Scuola: la normativa italiana che nel computo dell'anzianità e della retribuzione dell'insegnante statale assunto a tempo indeterminato non include il periodo di lavoro precedentemente svolto presso una scuola paritaria non contrasta col diritto UE Corte di giustizia UE, quarta sezione, 4 settembre 2025 Emergenza epidemiologica da Covid-19: non è incostituzionale la sospensione dal …

     Leggi di più…

  • 4Anno 2025 - Pagina 2
    https://dirittifondamentali.it/

    CategoriaAnno 2025 La Corte costituzionale si pronuncia sul commissariamento straordinario delle aziende del SSR e sugli incarichi dei dirigenti della Regione Sardegna (Corte costituzionale, sent. 24 dicembre 2025, n. 198) Con la sent. n. 198 la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 6 e 14 dellalegge della Regione Sardegna n. 8 del 2025.La Corte ha accolto le questioni promosse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, osservandoche l'art. 6 della l.r. n. 8 del 2025, nella parte in cui fissa un termine di 60 giorni […] Regione Puglia: legittima l'introduzione di una retribuzione minima oraria se limitata alla sfera degli appalti pubblici (Corte cost., …

     Leggi di più…

  • 5Un nuovo mattino per il salario minimo legale
    Di : Alessandro Bellavista · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 23 febbraio 2026

    testo integrale con note e bibliografia 1. Premessa. Le prospettive del salario minimo legale 1. La conclusione raggiunta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188/2025 dà, in sostanza, il via libera alla possibilità, da parte delle autonomie regionali (e non solo), di introdurre, nel campo dei contratti pubblici, clausole sociali volte a stabilire l'obbligo dell'operatore economico di applicare un determinato trattamento economico minimo orario. In particolare, la Consulta prende atto dell'attuale contesto di proliferazione dei contratti collettivi, che favorisce il dumping contrattuale e quindi una concorrenza basata sul costo del lavoro. Sicché, il giudice costituzionale …

     Leggi di più…
Mostra tutto (12)
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 16/12/2025, n. 188
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 188
Data del deposito : 16 dicembre 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo