Ordinanza cautelare 21 luglio 2021
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00713/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00620/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2021, proposto da
BE GU, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Baldassarri e Barbara Rozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Marco Baldassarri in Firenze, viale Volta n. 101;
contro
Comune di Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Paci e Federico Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TE IN e MA OM TT, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfonso Viscusi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, lungarno Vespucci 18;
per l'annullamento,
- del diniego di sanatoria a firma del Dirigente Servizio Urbanistico e Assetto del Territorio comunicato a mezzo pec in data 11 dicembre 2020;
- dell’ordinanza n. 1202 del 15 dicembre 2020 con la quale il Comune di Pistoia, Servizio urbanistico e Assetto del Territorio ha ordinato il ripristino di opere asseritamente abusive di cui ha disposto contestualmente la non agibilità;
- dell’atto di diniego della richiesta avente ad oggetto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per installazione di cancello e realizzazione di muratura adiacente a firma del Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale (Pratica SUAP n. 37441/17), comunicato a mezzo pec indirizzata al geom. Simone Porta in data 25 febbraio 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pistoia e dei Sig.ri TE IN e MA OM TT;
Vista la memoria del 19 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. VA HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Preso atto:
che il ricorrente ha impugnato il diniego di sanatoria dell’11 dicembre 2020 unitamente all’ordinanza n. 1202 del 15 dicembre 2020 con la quale il Comune di Pistoia ha ordinato il ripristino di opere asseritamente abusive e riferite all’installazione di un cancello carrabile al fine di recingere completamente la proprietà privata;
che nel ricorso si sono costituiti il Comune di Pistoia e i Sig.ri IA RE IN e MA OM TT, questi ultimi in qualità di soggetti controinteressati;
che nell’imminenza dell’udienza di discussione del 24 marzo 2026 e precisamente il 19 marzo 2026 il ricorrente ha evidenziato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del presente ricorso, chiedendo la compensazione delle spese, alla quale tuttavia si è opposto il Comune di Pistoia;
Considerato che in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. In effetti, nel processo amministrativo “vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033);
Ritenuto che a fronte dell’espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a., mentre le spese possono essere compensate risultando condivisibili le argomentazioni laddove il ricorrente sostiene l’esistenza di un difetto di motivazione non risultando chiarito (nemmeno a seguito della costituzione del Comune) in cosa consista l’asserita “esistenza di difformità dello stato dei luoghi”, alla base del diniego di sanatoria ora impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AN, Presidente
VA HI, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA HI | RI AN |
IL SEGRETARIO