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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1105/2023 depositato il 03/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Di Ricorrente_1 Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 372/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 3
e pubblicata il 31/08/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 03932911880 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120220015690629000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in proprio e quale legale rappresentante di Società_1 SAS, ha impugnato la cartella esattoriale per il pagamento di somme dovute a titolo di IRPEF per l'anno di imposta 2017, non essendo stata riconosciuta la deduzione fiscale a suo tempo effettuata merito alla fruizione dell'agevolazione riferibile al cd. “risparmio energetico”.
La ragione del recupero della deduzione era la decadenza dal diritto all'agevolazione per presentazione tardiva della documentazione che doveva essere inviata all'Società_2.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze ha respinto il ricorso avendo ritenuto che il termine di 90 giorni previsto dalla norma agevolatrice abbia natura decadenziale.
Appellava la contribuente sostenendo che non era stata operata una corretta ricostruzione della vicenda poiché laddove ciò fosse avvenuto era evidente la spettanza della detrazione.
L'Agenzia delle Entrate di Firenze si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, eccependo preliminarmente l'inammissibilità per mutatio libelli.
Il ricorso di primo grado era fondato sulla non perentorietà del termine di novanta giorni, mentre l'appello si basa sulla presunta erronea ricostruzione in fatto della vicenda che ha comportato la contestazione del mancato rispetto di un termine che in realtà era stato rispettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio non ritiene che possa accogliersi l'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Entrate poichè l'appello, pur non essendo stato formulato con quella distinzione dei motivi che dovrebbe caratterizzare qualunque atto che introduce un giudizio, riprende la tesi espressa in primo grado circa la non perentorietà del termine di 90 giorni aggiungendo confusamente che comunque la condotta della contribuente sarebbe comunque rispettosa della legge.
Nel merito l'appello è fondato.
La mancata trasmissione alla Società_2 dell'attestato di certificazione energetica entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori non comporta di per sé la decadenza dal diritto alla detrazione fiscale delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici secondo quanto affermato anche recentemente dalla
Corte di Cassazione con la sentenza 15216/2025.
Le spese possono compensarsi per l'indirizzo giurisprudenziale si è consolidato solo recentemente.
P.Q.M.
accoglie l'appello . Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1105/2023 depositato il 03/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Di Ricorrente_1 Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 372/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 3
e pubblicata il 31/08/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 03932911880 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120220015690629000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in proprio e quale legale rappresentante di Società_1 SAS, ha impugnato la cartella esattoriale per il pagamento di somme dovute a titolo di IRPEF per l'anno di imposta 2017, non essendo stata riconosciuta la deduzione fiscale a suo tempo effettuata merito alla fruizione dell'agevolazione riferibile al cd. “risparmio energetico”.
La ragione del recupero della deduzione era la decadenza dal diritto all'agevolazione per presentazione tardiva della documentazione che doveva essere inviata all'Società_2.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze ha respinto il ricorso avendo ritenuto che il termine di 90 giorni previsto dalla norma agevolatrice abbia natura decadenziale.
Appellava la contribuente sostenendo che non era stata operata una corretta ricostruzione della vicenda poiché laddove ciò fosse avvenuto era evidente la spettanza della detrazione.
L'Agenzia delle Entrate di Firenze si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, eccependo preliminarmente l'inammissibilità per mutatio libelli.
Il ricorso di primo grado era fondato sulla non perentorietà del termine di novanta giorni, mentre l'appello si basa sulla presunta erronea ricostruzione in fatto della vicenda che ha comportato la contestazione del mancato rispetto di un termine che in realtà era stato rispettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio non ritiene che possa accogliersi l'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Entrate poichè l'appello, pur non essendo stato formulato con quella distinzione dei motivi che dovrebbe caratterizzare qualunque atto che introduce un giudizio, riprende la tesi espressa in primo grado circa la non perentorietà del termine di 90 giorni aggiungendo confusamente che comunque la condotta della contribuente sarebbe comunque rispettosa della legge.
Nel merito l'appello è fondato.
La mancata trasmissione alla Società_2 dell'attestato di certificazione energetica entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori non comporta di per sé la decadenza dal diritto alla detrazione fiscale delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici secondo quanto affermato anche recentemente dalla
Corte di Cassazione con la sentenza 15216/2025.
Le spese possono compensarsi per l'indirizzo giurisprudenziale si è consolidato solo recentemente.
P.Q.M.
accoglie l'appello . Spese compensate.