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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OR FRANCESCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 435/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TGDTGDM000172 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 717/2025 depositato il 09/12/202
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TGDTGDM000172 emesso dall'Ufficio Territoriale di Bologna 1 e avente a oggetto il recupero a tassazione di IRPEF e addizionali regionale e comunale per l'anno di imposta 2019.
In particolare, con l'atto impugnato, l'Ufficio accertava, ai sensi dell'art. 41 bis d.P.R. 600/1973, un reddito imponibile pari ad euro 20.570,00 risultante dalla Certificazione Unica n. 08422157907 – 0000119 del 29/03/2020, relativa all'anno di imposta 2019, emessa dalla società Società_1 SRL (c.f. P.IVA_1). Tale CU costituisce documento ufficiale che attesta il reddito percepito nell'anno precedente dal lavoratore dal quale emerge la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro e della sua durata.
Al riguardo parte ricorrente eccepisce, sotto un profilo di merito, di non aver mai percepito alcuna somma da Società_1, a qualsiasi titolo, in quanto non ha svolto mai alcuna attività per Società_1, società nei confronti della quale non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro. In detto anno peraltro era dipendente di altra società ( Società_2 S.p.A con decorrenza dal 15.5.2017 a tutt'oggi) dalla quale percepisce gli unici redditi. In buona sostanza trattasi di errore materiale probabilmente legato alla circostanza di aver lavorato, sempre come dipendente per la Società_3 RL nel periodo (1/04/2016 al 05/05/2017), appartenente allo stesso gruppo della Società_1. Tale circostanza era già stata segnalata dal contribuente-ricorrente all'ex datore di lavoro Società_3 che aveva comunque riconosciuto la propria responsabilità.
Chiede l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, poi accolta, con vittoria di spese e compenso di lite.
Risulta depositata memoria ex art. 32 del D.LGS. 31 Dicembre 1992 n. 546, puntualizzando le doglianze espresse nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Il Collegio valorizza i documenti in atti dai quali viene desunto che il ricorrente non ha mai lavorato per Società_1 RL (estratto conto previdenziale INPS ed estratto conto integrato INPS) per cui non è neppure rinvenibile il presupposto applicativo Irpef di cui all'art. 1 Dpr 917/86 poiché non sussiste, in capo al ricorrente, il reddito posseduto.
Nei fatti emerge l'errore materiale, che contraddistingue il presente contenzioso, in cui è incorso il soggetto che ha rilasciato la Certificazione Unica dal momento che il sig. Ricorrente_1, nell'anno 2019, ha prestato la propria attività lavorativa unicamente alle dipendenze della società Società_2 e non ha mai lavorato per Società_1 s.r.l. e non ha mai ricevuto i 20.570,00 euro indicati nella certificazione unica compilata evidentemente per errore dalla stessa Società_1 s.r.l. Alla luce di ciò è di evidenza che non può rivestire la qualità di soggetto passivo Irpef colui che non ha posseduto né percepito redditi peraltro attribuiti in modo del tutto erroneo. Peraltro gli elementi fondanti la fattispecie qui opposta, essendo nella immediata disponibilità dell'Ufficio, potevano essere agevolmente utilizzati al fine di una rapida ed efficace risoluzione della controversia.
Devesi riscontrare altresì che il ricorrente si è reso parte diligente segnalando l'errore attraverso un preciso carteggio, a seguito del quale ricevuto relative rassicurazioni circa l'annullamento del CUD di riferimento. Detta promessa e dovuta rettifica è stata disattesa.
A completamento si ritiene opportuno segnalare al riguardo – in via meramente incidentale - anche quanto indicato dalla Cassazione Civile in un contesto di riferimento, con l'Ordinanza Num. 20465 Anno 2025 ove
viene statuito che la responsabilità della corretta elaborazione dei documenti retributivi e fiscali è un obbligo esclusivo del datore di lavoro;
nel caso i giudici hanno rilevato che l'azienda avrebbe potuto comunque rimediare all'errore anche dopo la segnalazione della dipendente, procedendo a una rettifica della CU.
Alla luce di quanto rilevato il Collegio ritiene fondato il ricorso. Ulteriori motivi di ricorso sono assorbiti. Le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OR FRANCESCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 435/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TGDTGDM000172 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 717/2025 depositato il 09/12/202
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TGDTGDM000172 emesso dall'Ufficio Territoriale di Bologna 1 e avente a oggetto il recupero a tassazione di IRPEF e addizionali regionale e comunale per l'anno di imposta 2019.
In particolare, con l'atto impugnato, l'Ufficio accertava, ai sensi dell'art. 41 bis d.P.R. 600/1973, un reddito imponibile pari ad euro 20.570,00 risultante dalla Certificazione Unica n. 08422157907 – 0000119 del 29/03/2020, relativa all'anno di imposta 2019, emessa dalla società Società_1 SRL (c.f. P.IVA_1). Tale CU costituisce documento ufficiale che attesta il reddito percepito nell'anno precedente dal lavoratore dal quale emerge la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro e della sua durata.
Al riguardo parte ricorrente eccepisce, sotto un profilo di merito, di non aver mai percepito alcuna somma da Società_1, a qualsiasi titolo, in quanto non ha svolto mai alcuna attività per Società_1, società nei confronti della quale non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro. In detto anno peraltro era dipendente di altra società ( Società_2 S.p.A con decorrenza dal 15.5.2017 a tutt'oggi) dalla quale percepisce gli unici redditi. In buona sostanza trattasi di errore materiale probabilmente legato alla circostanza di aver lavorato, sempre come dipendente per la Società_3 RL nel periodo (1/04/2016 al 05/05/2017), appartenente allo stesso gruppo della Società_1. Tale circostanza era già stata segnalata dal contribuente-ricorrente all'ex datore di lavoro Società_3 che aveva comunque riconosciuto la propria responsabilità.
Chiede l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, poi accolta, con vittoria di spese e compenso di lite.
Risulta depositata memoria ex art. 32 del D.LGS. 31 Dicembre 1992 n. 546, puntualizzando le doglianze espresse nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Il Collegio valorizza i documenti in atti dai quali viene desunto che il ricorrente non ha mai lavorato per Società_1 RL (estratto conto previdenziale INPS ed estratto conto integrato INPS) per cui non è neppure rinvenibile il presupposto applicativo Irpef di cui all'art. 1 Dpr 917/86 poiché non sussiste, in capo al ricorrente, il reddito posseduto.
Nei fatti emerge l'errore materiale, che contraddistingue il presente contenzioso, in cui è incorso il soggetto che ha rilasciato la Certificazione Unica dal momento che il sig. Ricorrente_1, nell'anno 2019, ha prestato la propria attività lavorativa unicamente alle dipendenze della società Società_2 e non ha mai lavorato per Società_1 s.r.l. e non ha mai ricevuto i 20.570,00 euro indicati nella certificazione unica compilata evidentemente per errore dalla stessa Società_1 s.r.l. Alla luce di ciò è di evidenza che non può rivestire la qualità di soggetto passivo Irpef colui che non ha posseduto né percepito redditi peraltro attribuiti in modo del tutto erroneo. Peraltro gli elementi fondanti la fattispecie qui opposta, essendo nella immediata disponibilità dell'Ufficio, potevano essere agevolmente utilizzati al fine di una rapida ed efficace risoluzione della controversia.
Devesi riscontrare altresì che il ricorrente si è reso parte diligente segnalando l'errore attraverso un preciso carteggio, a seguito del quale ricevuto relative rassicurazioni circa l'annullamento del CUD di riferimento. Detta promessa e dovuta rettifica è stata disattesa.
A completamento si ritiene opportuno segnalare al riguardo – in via meramente incidentale - anche quanto indicato dalla Cassazione Civile in un contesto di riferimento, con l'Ordinanza Num. 20465 Anno 2025 ove
viene statuito che la responsabilità della corretta elaborazione dei documenti retributivi e fiscali è un obbligo esclusivo del datore di lavoro;
nel caso i giudici hanno rilevato che l'azienda avrebbe potuto comunque rimediare all'errore anche dopo la segnalazione della dipendente, procedendo a una rettifica della CU.
Alla luce di quanto rilevato il Collegio ritiene fondato il ricorso. Ulteriori motivi di ricorso sono assorbiti. Le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate