Art. 7.
Alla attivita' creditizia svolta dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in applicazione della presente legge, del n. 5 dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 , e del punto g) dell' art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38 , e' preposto un Comitato speciale per il credito col compito:
a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui agli articoli 1 lettera b), 4, 5 e 6 della presente legge e di stabilire le direttive per la loro erogazione;
b) di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari;
c) di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute per spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti;
d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su prestiti;
e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del credito ed all'andamento dei servizi relativi;
f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.
Per i prestiti di cui alla lettera g) dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38 , la misura degli interessi comprensivi di una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi dell'operazione non potra' comunque superare il tasso del 6,50 per cento.
I provvedimenti di concessione dei prestiti sono insindacabili nel merito.
Le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
Alla attivita' creditizia svolta dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in applicazione della presente legge, del n. 5 dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 , e del punto g) dell' art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38 , e' preposto un Comitato speciale per il credito col compito:
a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui agli articoli 1 lettera b), 4, 5 e 6 della presente legge e di stabilire le direttive per la loro erogazione;
b) di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari;
c) di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute per spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti;
d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su prestiti;
e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del credito ed all'andamento dei servizi relativi;
f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.
Per i prestiti di cui alla lettera g) dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38 , la misura degli interessi comprensivi di una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi dell'operazione non potra' comunque superare il tasso del 6,50 per cento.
I provvedimenti di concessione dei prestiti sono insindacabili nel merito.
Le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.