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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/12/2025, n. 4919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4919 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11864 /2022 RG
Alla udienza del 5.12.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 tr cpc,
prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti , e che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 18,oo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
CI della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 11864 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
1 in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, p. Iva Avv. Stefania Gristina P.IVA_1
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Palermo, Corso dei Mille n. 1419/D (p.i.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante, avv. Giovanni Di P.IVA_2
AL
OPPOSTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
In accoglimento della spiegata opposizione, ritenuta fondata in fatto ed in diritto, dichiara la compensazione giudiziale fra l'importo corrisposto da parte opponente pari a 8.662,00 (2.096,74 + 6.565,26) e l'importo oggetto del monitorio pari a 8.662,00 (7.100 +IVA al 22%) e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2774/2022,
emesso dal Tribunale Civile di Palermo;
Considerati i profili della vicenda e la reciproca soccombenza far le parti, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente le spese legali fra le parti in causa
MOTIVAZIONE
2 La opposizione proposta dalla appare Parte_1
fondata e meritevole di accoglimento, sia alla luce della documentazione prodotta dalle parti, che della attività istruttoria espletata.
Giova premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio ordinario che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo incombe sul creditore opposto, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova in ordine ai fatti posti a fondamento della propria pretesa.
Ed ancora, prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è
causa, necessita premettere che fra le parti sono intercorsi nel tempo diversi rapporti di fornitura di porte e manufatti, destinate all'allestimento dei locali dell'autolavaggio, di nuova apertura. In
particolare parte opponente ha precisato che per la fornitura complessivamente eseguita , erano state emesse dalla opposta n. 2
fatture - n. 60 del 19 luglio 2021 per € 6.565,26 e n. 100 del 27
ottobre 2021 per € 8.662,00 oggetto del monitorio per cui è causa,
(cfr. Doc. 2 e 3 citazione) – corrispondenti alle due distinte consegne di beni eseguite presso i locali dell'autolavaggio.
Ed inoltre la ha chiarito di aver Parte_1
regolarmente saldato la fattura n 60/2021, considerato che le porte fornite erano perfettamente funzionanti;
successivamente però, a seguito della installazione delle altre porte oggetto della fattura
3 n.100/2021, aveva riscontrato diversi vizi che le rendeva gravemente inidonee all'uso, tanto da rivolgersi tempestivamente al signor Genova,
titolare della ditta opposta, al fine di segnalare i gravi difetti e richiedere una pronta risoluzione della problematica emersa,
risoluzione in realtà non andata a buon fine. Successivamente, parte opponente in data 9/06/2022 corrispondeva a parte opposta , e da questa dichiarato nel ricorso per d.I., la somma di euro 2.096,74,
imputandola alla fattura n. 100/2021.
Ciò posto, avendo parte opponente eccepito il parziale inadempimento della prestazione pattuita, concernente la fornitura di porte da collocare presso l'autolavaggio di nuova apertura, oggetto della fattura n 100/2021, a causa dei difetti riscontrati nei manufatti montati, ritenuti inadeguati nei materiali e nell'uso cui erano destinati,
un autolavaggio, competeva a quest'ultima sulla scorta dell'intervenuta inversione dell'onere della prova dimostrare il proprio esatto adempimento.
A tal uopo, appare opportuno richiamare alcune decisioni espresse dal Supremo Collegio, e conformi all'assunto predetto:
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento
del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
4 della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere
della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore
convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno
si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il
debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il
creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la
non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in
cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo
inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera
allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri
accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata
osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o
qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di
dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. (Cfr. Cass. Civ. sez. III,
n. 3373 del 12.02.2010)
Ed ancora:
“In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni
speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla
particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera,
assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod.
5 civ., ma non derogano al principio generale che governa
l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale
comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento
del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente
sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta
disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria
obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al
contratto e alle regole dell'arte”. (Cfr. Cass. Civ. sez. II, n. 936 del
20.01.2010).
Ciò posto, necessita preliminarmente sgombrare il campo da una circostanza contestata fra le parti e ritenuta dirimente ai fini del decidere, ovverosia l'unicità del rapporto di fornitura, intercorso fra le stesse, e concernente le porte da installare nell'autolavaggio, di nuova apertura di parte opponente, consegnate a distanza di qualche mese,
ed oggetto di due fatture.
In particolare, la fattura n 100/2021 oggetto del DI opposto,
concernente manufatti contestati e viziati nella manifattura, e l'altra la n 60/2021 concernete porte installate funzionanti, e pagate, che unitamente al bonifico di euro 2.096,74,versato da parte opponente,
costituiscono la medesima somma , che parte opponente ha eccepito in compensazione, ovvero in subordine ha spiegato domanda riconvenzionale.
6 Ciò posto, prima di entrare nel merito del giudizio, necessita soffermarsi sulla decadenza della domanda, sollevata da parte opposta, e ritenuta priva di pregio.
A tal uopo, basta richiamare talune decisioni, confacenti alla fattispecie per cui è causa, a tenore delle quali:
La denuncia dei vizi della cosa venduta, ai sensi degli artt. 1492 e
1495 c.c., non richiede un'esposizione dettagliata, in quanto la finalità
di avvisare il venditore sulle intenzioni del compratore e di consentirgli
la tempestiva verifica della doglianza può essere assolta anche da una
denuncia generica, purché essa renda il venditore edotto che il
compratore ha riscontrato, sebbene in modo non ancora esauriente e
completo, vizi che rendono la cosa inidonea all'uso cui è destinata o ne
diminuiscono in modo apprezzabile il valore. (Cassazione civile, Sez. II,
sentenza n. 25027 del 11 dicembre 2015)
Ed inoltre:
In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di
decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art.
1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito
certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga
gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi
sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al
momento in cui detta scoperta si sia completata. (Cassazione civile,
Sez. VI-2, ordinanza n. 40814 del 20 dicembre 2021) .
7 Ed invero il teste , a conferma della tempestività della Tes_1
denunzia dei difetti ha dichiarato :confermo che queste porte, dopo
una settimana dalla loro installazione presentavano dei rigonfiamenti in
basso ed in alto delle stesse, e dopo due settimane non si chiudevano
neppure, io quindi informai il sig. mio titolare;
Confermo Per_1
anche il cap 4 e preciso che io ho assistito alla telefonata tra il mio
titolare ed il Genova, titolare della ditta fornitrice, il quale in giornata
stessa è venuto a visionare lo stato delle porte;
Confermo di avere
scattato io stesso le foto, di cui al doc 7) mostratomi, e preciso
che le stesse erano costruite con un legno marino, come disse il
Genova, e io gli disse se era adeguato il materiale stante che trattavasi
preciso che al sopralluogo venne anche il carpentiere che le aveva
montate. Preciso che le porte sono inserite nel contesto
dell'autolavaggio, il lavaggio viene effettuato a mano, e sono utilizzati
l'idropulitrice munita di lancia, e quindi le porte sono soggette a getti di
acqua, ecco perché io chiesi al Genova, se fosse adeguato l'uso di
legno. Preciso che il carpentiere di nostra fiducia ha posizionato sulle
porte delle lastre in lamiera per creare una parte uniforme, questa
lamiera ha costituito una protezione per le porte.
Analogamente il teste ha dichiarato: confermo anche che le Tes_2
porte vennero consegnate in due tranches diverse;
e aggiungo che io
ho installato i falsi telai delle porte, e la ditta fornitrice dopo circa due
mesi ha installato le porte stesse.
8 Sulla scorta delle superiori deposizioni è indubitabile che la eccezione di decadenza spiegata da parte opposta sia infondata e ciò anche conformente a quanto statuito dai Giudici Di Legittimità in un autorevole orientamento secondo cui, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c., deve considerarsi l'eventualità che il vizio possa manifestarsi, a distanza di tempo dalla consegna - nel caso di specie, a seguito della messa in esercizio dell'impianto di autolavaggio - ed in forma gradata – nel caso di specie, progressivi rigonfiamenti alle estremità - finché i relativi sintomi risultino inequivocabili e si sia completata la relativa scoperta -
nel caso di specie, impossibilità di chiudere la porta;
in tali ipotesi, il termine non può che decorrere successivamente, dal momento in cui l'acquirente abbia acquisito certezza obiettiva e completa del vizio
(Cass 11046/2016 Cass. 28454/2020; Cass. civ. n. 11452/2000).
Per ultimo, occorre dare atto parte opponente ha dato prova di aver interrotto il termine di prescrizione annuale previsto all'art. 1495 c.c.,
l'inoltro della nota rivolta alla con PEC del 31 marzo 2022 CP_1
(cfr.
Doc. 8 citazione), dunque entro l'anno dalla consegna delle porte di cui alla fattura emessa dalla il 19 luglio 2021. CP_1
A questo punto, le argomentazioni spiegate da parte opponente sia in ordine alla tempestività della denunzia dei vizi, sia in merito alla
9 effettiva sussistenza degli stessi, appaiono fondate., e meritevoli di accoglimento.
Per ultimo, appare opportuno esplicitare talune considerazioni in merito all'eccezione di compensazione giudiziale dei debiti/crediti,
chiesta da parte opponente.
In particolare, la compensazione giudiziale, ai sensi dell'art. 1243,
comma 2, c.c., può operare anche in presenza di contestazione del controcredito, purché la contestazione sia sollevata nello stesso giudizio introdotto dal creditore opposto ed il giudice ne accerti l'esistenza. I presupposti della compensazione giudiziale sono: la
reciprocità dei crediti, l'omogeneità (stesso genere, come denaro)
e l'esigibilità (entrambi i crediti devono essere esigibili). Inoltre, il credito opposto in compensazione, pur non essendo liquido, deve essere di facile e pronta liquidazione, cioè quantificabile facilmente dal giudice, altrimenti si può sospendere la condanna in attesa di accertamento.
Sul punto, in una recentissima decisione la Suprema Corte ha evidenziato che “L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed
oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità,
inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro
ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per
compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il
controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda,
10 mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché
indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può
provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può
dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale
sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può
sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla
liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 23924 del 5 settembre 2024)
Ciò posto, ritenuto che parte opposta è creditrice della somma di cui al D.I. per cui è causa pari a 8.662,00 (7.100 +IVA al 22%) portato dalla fattura n 100/2021, e che parte opponente ha corrisposto la medesima somma pari a 8.662,00 (2.096,74, di cui al bonifico versato,
e 6.565,26 di cui alla fattura n. 60/2021) dichiara la compensazione giudiziale fra il credito di cui al DI opposto, e la somma corrisposta da parte opponente, e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2774/2022, emesso dal Tribunale Civile di Palermo.
Considerati i profili della vicenda e la reciproca soccombenza far le parti, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente le spese legali fra le parti in causa
Così deciso.
Pa, lì 5.12. 2025
IL GOP
Valentina CI
11
12
Alla udienza del 5.12.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 tr cpc,
prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti , e che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 18,oo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
CI della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 11864 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
1 in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, p. Iva Avv. Stefania Gristina P.IVA_1
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Palermo, Corso dei Mille n. 1419/D (p.i.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante, avv. Giovanni Di P.IVA_2
AL
OPPOSTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
In accoglimento della spiegata opposizione, ritenuta fondata in fatto ed in diritto, dichiara la compensazione giudiziale fra l'importo corrisposto da parte opponente pari a 8.662,00 (2.096,74 + 6.565,26) e l'importo oggetto del monitorio pari a 8.662,00 (7.100 +IVA al 22%) e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2774/2022,
emesso dal Tribunale Civile di Palermo;
Considerati i profili della vicenda e la reciproca soccombenza far le parti, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente le spese legali fra le parti in causa
MOTIVAZIONE
2 La opposizione proposta dalla appare Parte_1
fondata e meritevole di accoglimento, sia alla luce della documentazione prodotta dalle parti, che della attività istruttoria espletata.
Giova premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio ordinario che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo incombe sul creditore opposto, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova in ordine ai fatti posti a fondamento della propria pretesa.
Ed ancora, prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è
causa, necessita premettere che fra le parti sono intercorsi nel tempo diversi rapporti di fornitura di porte e manufatti, destinate all'allestimento dei locali dell'autolavaggio, di nuova apertura. In
particolare parte opponente ha precisato che per la fornitura complessivamente eseguita , erano state emesse dalla opposta n. 2
fatture - n. 60 del 19 luglio 2021 per € 6.565,26 e n. 100 del 27
ottobre 2021 per € 8.662,00 oggetto del monitorio per cui è causa,
(cfr. Doc. 2 e 3 citazione) – corrispondenti alle due distinte consegne di beni eseguite presso i locali dell'autolavaggio.
Ed inoltre la ha chiarito di aver Parte_1
regolarmente saldato la fattura n 60/2021, considerato che le porte fornite erano perfettamente funzionanti;
successivamente però, a seguito della installazione delle altre porte oggetto della fattura
3 n.100/2021, aveva riscontrato diversi vizi che le rendeva gravemente inidonee all'uso, tanto da rivolgersi tempestivamente al signor Genova,
titolare della ditta opposta, al fine di segnalare i gravi difetti e richiedere una pronta risoluzione della problematica emersa,
risoluzione in realtà non andata a buon fine. Successivamente, parte opponente in data 9/06/2022 corrispondeva a parte opposta , e da questa dichiarato nel ricorso per d.I., la somma di euro 2.096,74,
imputandola alla fattura n. 100/2021.
Ciò posto, avendo parte opponente eccepito il parziale inadempimento della prestazione pattuita, concernente la fornitura di porte da collocare presso l'autolavaggio di nuova apertura, oggetto della fattura n 100/2021, a causa dei difetti riscontrati nei manufatti montati, ritenuti inadeguati nei materiali e nell'uso cui erano destinati,
un autolavaggio, competeva a quest'ultima sulla scorta dell'intervenuta inversione dell'onere della prova dimostrare il proprio esatto adempimento.
A tal uopo, appare opportuno richiamare alcune decisioni espresse dal Supremo Collegio, e conformi all'assunto predetto:
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento
del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
4 della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere
della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore
convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno
si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il
debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il
creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la
non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in
cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo
inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera
allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri
accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata
osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o
qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di
dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. (Cfr. Cass. Civ. sez. III,
n. 3373 del 12.02.2010)
Ed ancora:
“In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni
speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla
particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera,
assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod.
5 civ., ma non derogano al principio generale che governa
l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale
comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento
del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente
sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta
disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria
obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al
contratto e alle regole dell'arte”. (Cfr. Cass. Civ. sez. II, n. 936 del
20.01.2010).
Ciò posto, necessita preliminarmente sgombrare il campo da una circostanza contestata fra le parti e ritenuta dirimente ai fini del decidere, ovverosia l'unicità del rapporto di fornitura, intercorso fra le stesse, e concernente le porte da installare nell'autolavaggio, di nuova apertura di parte opponente, consegnate a distanza di qualche mese,
ed oggetto di due fatture.
In particolare, la fattura n 100/2021 oggetto del DI opposto,
concernente manufatti contestati e viziati nella manifattura, e l'altra la n 60/2021 concernete porte installate funzionanti, e pagate, che unitamente al bonifico di euro 2.096,74,versato da parte opponente,
costituiscono la medesima somma , che parte opponente ha eccepito in compensazione, ovvero in subordine ha spiegato domanda riconvenzionale.
6 Ciò posto, prima di entrare nel merito del giudizio, necessita soffermarsi sulla decadenza della domanda, sollevata da parte opposta, e ritenuta priva di pregio.
A tal uopo, basta richiamare talune decisioni, confacenti alla fattispecie per cui è causa, a tenore delle quali:
La denuncia dei vizi della cosa venduta, ai sensi degli artt. 1492 e
1495 c.c., non richiede un'esposizione dettagliata, in quanto la finalità
di avvisare il venditore sulle intenzioni del compratore e di consentirgli
la tempestiva verifica della doglianza può essere assolta anche da una
denuncia generica, purché essa renda il venditore edotto che il
compratore ha riscontrato, sebbene in modo non ancora esauriente e
completo, vizi che rendono la cosa inidonea all'uso cui è destinata o ne
diminuiscono in modo apprezzabile il valore. (Cassazione civile, Sez. II,
sentenza n. 25027 del 11 dicembre 2015)
Ed inoltre:
In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di
decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art.
1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito
certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga
gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi
sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al
momento in cui detta scoperta si sia completata. (Cassazione civile,
Sez. VI-2, ordinanza n. 40814 del 20 dicembre 2021) .
7 Ed invero il teste , a conferma della tempestività della Tes_1
denunzia dei difetti ha dichiarato :confermo che queste porte, dopo
una settimana dalla loro installazione presentavano dei rigonfiamenti in
basso ed in alto delle stesse, e dopo due settimane non si chiudevano
neppure, io quindi informai il sig. mio titolare;
Confermo Per_1
anche il cap 4 e preciso che io ho assistito alla telefonata tra il mio
titolare ed il Genova, titolare della ditta fornitrice, il quale in giornata
stessa è venuto a visionare lo stato delle porte;
Confermo di avere
scattato io stesso le foto, di cui al doc 7) mostratomi, e preciso
che le stesse erano costruite con un legno marino, come disse il
Genova, e io gli disse se era adeguato il materiale stante che trattavasi
preciso che al sopralluogo venne anche il carpentiere che le aveva
montate. Preciso che le porte sono inserite nel contesto
dell'autolavaggio, il lavaggio viene effettuato a mano, e sono utilizzati
l'idropulitrice munita di lancia, e quindi le porte sono soggette a getti di
acqua, ecco perché io chiesi al Genova, se fosse adeguato l'uso di
legno. Preciso che il carpentiere di nostra fiducia ha posizionato sulle
porte delle lastre in lamiera per creare una parte uniforme, questa
lamiera ha costituito una protezione per le porte.
Analogamente il teste ha dichiarato: confermo anche che le Tes_2
porte vennero consegnate in due tranches diverse;
e aggiungo che io
ho installato i falsi telai delle porte, e la ditta fornitrice dopo circa due
mesi ha installato le porte stesse.
8 Sulla scorta delle superiori deposizioni è indubitabile che la eccezione di decadenza spiegata da parte opposta sia infondata e ciò anche conformente a quanto statuito dai Giudici Di Legittimità in un autorevole orientamento secondo cui, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c., deve considerarsi l'eventualità che il vizio possa manifestarsi, a distanza di tempo dalla consegna - nel caso di specie, a seguito della messa in esercizio dell'impianto di autolavaggio - ed in forma gradata – nel caso di specie, progressivi rigonfiamenti alle estremità - finché i relativi sintomi risultino inequivocabili e si sia completata la relativa scoperta -
nel caso di specie, impossibilità di chiudere la porta;
in tali ipotesi, il termine non può che decorrere successivamente, dal momento in cui l'acquirente abbia acquisito certezza obiettiva e completa del vizio
(Cass 11046/2016 Cass. 28454/2020; Cass. civ. n. 11452/2000).
Per ultimo, occorre dare atto parte opponente ha dato prova di aver interrotto il termine di prescrizione annuale previsto all'art. 1495 c.c.,
l'inoltro della nota rivolta alla con PEC del 31 marzo 2022 CP_1
(cfr.
Doc. 8 citazione), dunque entro l'anno dalla consegna delle porte di cui alla fattura emessa dalla il 19 luglio 2021. CP_1
A questo punto, le argomentazioni spiegate da parte opponente sia in ordine alla tempestività della denunzia dei vizi, sia in merito alla
9 effettiva sussistenza degli stessi, appaiono fondate., e meritevoli di accoglimento.
Per ultimo, appare opportuno esplicitare talune considerazioni in merito all'eccezione di compensazione giudiziale dei debiti/crediti,
chiesta da parte opponente.
In particolare, la compensazione giudiziale, ai sensi dell'art. 1243,
comma 2, c.c., può operare anche in presenza di contestazione del controcredito, purché la contestazione sia sollevata nello stesso giudizio introdotto dal creditore opposto ed il giudice ne accerti l'esistenza. I presupposti della compensazione giudiziale sono: la
reciprocità dei crediti, l'omogeneità (stesso genere, come denaro)
e l'esigibilità (entrambi i crediti devono essere esigibili). Inoltre, il credito opposto in compensazione, pur non essendo liquido, deve essere di facile e pronta liquidazione, cioè quantificabile facilmente dal giudice, altrimenti si può sospendere la condanna in attesa di accertamento.
Sul punto, in una recentissima decisione la Suprema Corte ha evidenziato che “L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed
oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità,
inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro
ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per
compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il
controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda,
10 mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché
indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può
provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può
dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale
sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può
sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla
liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 23924 del 5 settembre 2024)
Ciò posto, ritenuto che parte opposta è creditrice della somma di cui al D.I. per cui è causa pari a 8.662,00 (7.100 +IVA al 22%) portato dalla fattura n 100/2021, e che parte opponente ha corrisposto la medesima somma pari a 8.662,00 (2.096,74, di cui al bonifico versato,
e 6.565,26 di cui alla fattura n. 60/2021) dichiara la compensazione giudiziale fra il credito di cui al DI opposto, e la somma corrisposta da parte opponente, e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2774/2022, emesso dal Tribunale Civile di Palermo.
Considerati i profili della vicenda e la reciproca soccombenza far le parti, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente le spese legali fra le parti in causa
Così deciso.
Pa, lì 5.12. 2025
IL GOP
Valentina CI
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