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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/12/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr.179/2024 R.G. Trib.
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, MA IT, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 09.12.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a San Cataldo il 14/07/1946 a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Giorgio Borgetto e dall'Avv. C.F._1
AL LA ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta nella P.zza Europa n. 6
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in data Persona_1
22.3.2024, Racc. 7313, Rep. 37875 ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via Val
d'Aosta 14/d, presso l'avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15.02.2024, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate al consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione per il riconoscimento Parte_1 dei benefici previsti dalla L.104/92 art. 3 co.3.
Segnatamente esponeva: - Che, con verbale del 22/11/2022 la Commissione Medica competente riconosceva la ricorrente, soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.104/92;
- -che in data 7/06/2023, veniva depositato, presso il Tribunale di Caltanissetta ricorso per ATP
(proc. n. 633/2023 R.G.), per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti ai fini delle prestazioni assistenziali dalla data della domanda amministrativa;
- che il nominato CTU, con la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 18/12/2023, concludeva: “Dallo studio degli atti processuali, dalla anamnesi e dall'esame obbiettivo si conclude che non esistono le condizioni per riconoscere il diritto ai benefici previsti dal comma 3 art. 3 della L. 104/92...”;
Ciò premesso, chiedeva disporsi nuova CTU allo scopo di accertare la gravità delle patologie e il conseguente riconoscimento dei benefici richiesti.
Instauratosi il contraddittorio resisteva l' spiegando difese volte al rigetto CP_1 dell'opposizione.
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza, parte ricorrente, collegata da remoto, ha insistito nelle richieste e difese.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso va parzialmente accolto per quanto di ragione.
Ed invero, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale, Dott. , Persona_2 nominato nel corso del presente procedimento, è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche:
“Severa ipoacusia neurosensoriale bilaterale pantonale, sindrome vertiginosa con marcia incerta e episodi di cadute da vascolopatia cerebrale ischemica multinfartuale, (RM documentata con lesioni cerebrali e pontine) e cervicouncoartrosi cervicale (Rx e RM documentata), obesità (BMI 36), spondilodiscoartrosi cervicale e lombare con radicolopatia arti inferiori documentata alla RM e all'EMG), cefalea ricorrente (da idrocefalo normotesoRM documentato), esiti di tiroidectomia in trattamento ormonale sostitutivo, disturbo depressivo.
MRGE. Fibromialgia autoimmune”.
In particolare, il CTU ha evidenziato (appare opportuno riportare stralcio dell'elaborato peritale): “L'insieme delle patologie da cui è affetta la Perizianda determina una condizione di gravità tale da meritare assistenza continua ai sensi delle l. 104/92 c.3 art.3, infatti gli esiti gliotici cerebrali, la spondiloartrosi con protrusioni discali a più livelli cui corrisponde deficit periferico limita in modo significativo la motilità del rachide, al capacità deambulatoria e interferisce sull'autonomia del soggetto,
L'insieme di tali patologie, per ultima la fibromialgia su base autoimmune, recentemente accertata, è causa di impaccio motorio e marcate difficoltà deambulatorie determinando una notevole riduzione della capacità di autonomia personale determinando una condizione di gravità tale da essere riconosciuta meritevole degli interventi di tutela della L. 104/92. che è una legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap;
il soggetto portatore di handicap è defnito come colui che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.” La persona viene definita in condizioni di handicap o di handicap grave non solo in base e limitatamente alla sussistenza di minorazioni, ma, soprattutto, per le concrete conseguenze che da essa derivano. L'accertamento non si deve limitare alla sola identificazione delle menomazioni psicofsiche della persona, ma deve estendersi alla persona nella sua globalità al fine di verificare anche le capacità positive in relazione al contesto sociale e relazionale in cui il soggetto si trova a vivere. Nel secondo comma dell'art. 3 si stabilisce che la persona con handicap ha diritto a prestazioni stabilite in relazione: a) alla natura e consistenza della minorazione;
b) alla capacità complessiva individuale residua;
c) all'efficacia delle terapie riabilitative approntabili. Orbene l'handicap viene considerato grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 del predetto disposto di legge quando “abbia ridotto l'autonomia personale, correlato all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale”. Lo stato di gravità è, quindi, subordinato alla necessità di una dipendenza da terzi particolarmente impegnativa. Nel testo di legge è esplicitamente specificato che l'handicap è grave anche quando l'intervento assistenziale permanente si renda necessario limitatamente alle attività della sfera relazionale (“nella sfera individuale o in quella relazionale”). Passando alla valutazione del caso appare evidente che le infermità attualmente riscontrate sulla signora abbiano Pt_1 avuto e abbiano tuttora quale rifesso inevitabile lo scadimento delle performances funzionali della stessa.
Tutte le problematiche di cui in diagnosi concretizzano un “grave” svantaggio sociale, limitando severamente l'autonomia in gran parte delle attività personali (quali ad esempio l'incapacità di udire, di comprendere il prossimo con cui non può relazionarsi, il muoversi al di fuori del domicilio, lo svolgere attività anche domestiche, il potersi lavare ed effettuare i bisogni personali in autonomia). Valutando conclusivamente e complessivamente il quadro invalidante si può affermare che la paziente presenti una significativa riduzione delle sue capacità funzionali nello svolgimento delle attività con riduzione delle autonomie funzionali anche basilari. Tali infermità, sebbene in buona parte presenti già all'epoca della presentazione della domanda amministrativa, ma allora nel complesso non ancora tali da raggiungere la condizione di gravità ex. art.3 c.3, si sono progressivamente aggravate nel tempo, come documentato dalle più recenti indagini strumentali e visite specialistiche eseguite e su di esse si è innestata una fibromialgia autoimmune che ha ulteriormente aggravato l'impaccio motorio, configurando oggi una condizione di handicap grave (art. 3, comma 3)”.
Il perito medico ha pertanto concluso: “La sig.ra è soggetto portatore di Parte_1
Handicap ai sensi dell'art.3 c.3 della L. 104/92 e abbia raggiunto tale condizione dal mese di settembre del
2023 data di primo accertamento al laboratorio della presenza di fibromialgia autoimmune, successivamente meglio qualificata, innestatasi su un quadro sensitivo-motorio già ampiamente deficitario per le malattie preesistenti”.
Quanto alla decorrenza il consulente medico ha, ritenuto il riconoscimento dei benefici richiesti dal mese di settembre del 2023.
In conclusione, i riferimenti ai precedenti anamnestici sono stati puntualmente riportati nella consulenza tecnica e fanno apprezzare una gravità del quadro clinico in misura diversa e più grave di quella riscontrata dal consulente tecnico nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
L'esito della perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere dal mese di settembre del 2023, la ricorrente è soggetto portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3 co.3 della L. 104/92.
Quanto al regime delle spese, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle stesse per la fase di ATP, in considerazione del riconoscimento della prestazione richiesta a decorrere da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa e al deposito del ricorso per
ATP, mentre le spese di lite del presente giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, nei valori minimi, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal mese di settembre del 2023 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3 co. 3 L. 104/92, pertanto può godere dei relativi benefici;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate in € 2.700,00 oltre spese CP_1 forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari;
CP_
- le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' .
Caltanissetta, 9 dicembre 2025
Il GOP
MA IT
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, MA IT, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 09.12.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a San Cataldo il 14/07/1946 a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Giorgio Borgetto e dall'Avv. C.F._1
AL LA ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta nella P.zza Europa n. 6
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in data Persona_1
22.3.2024, Racc. 7313, Rep. 37875 ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via Val
d'Aosta 14/d, presso l'avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15.02.2024, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate al consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione per il riconoscimento Parte_1 dei benefici previsti dalla L.104/92 art. 3 co.3.
Segnatamente esponeva: - Che, con verbale del 22/11/2022 la Commissione Medica competente riconosceva la ricorrente, soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.104/92;
- -che in data 7/06/2023, veniva depositato, presso il Tribunale di Caltanissetta ricorso per ATP
(proc. n. 633/2023 R.G.), per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti ai fini delle prestazioni assistenziali dalla data della domanda amministrativa;
- che il nominato CTU, con la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 18/12/2023, concludeva: “Dallo studio degli atti processuali, dalla anamnesi e dall'esame obbiettivo si conclude che non esistono le condizioni per riconoscere il diritto ai benefici previsti dal comma 3 art. 3 della L. 104/92...”;
Ciò premesso, chiedeva disporsi nuova CTU allo scopo di accertare la gravità delle patologie e il conseguente riconoscimento dei benefici richiesti.
Instauratosi il contraddittorio resisteva l' spiegando difese volte al rigetto CP_1 dell'opposizione.
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza, parte ricorrente, collegata da remoto, ha insistito nelle richieste e difese.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso va parzialmente accolto per quanto di ragione.
Ed invero, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale, Dott. , Persona_2 nominato nel corso del presente procedimento, è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche:
“Severa ipoacusia neurosensoriale bilaterale pantonale, sindrome vertiginosa con marcia incerta e episodi di cadute da vascolopatia cerebrale ischemica multinfartuale, (RM documentata con lesioni cerebrali e pontine) e cervicouncoartrosi cervicale (Rx e RM documentata), obesità (BMI 36), spondilodiscoartrosi cervicale e lombare con radicolopatia arti inferiori documentata alla RM e all'EMG), cefalea ricorrente (da idrocefalo normotesoRM documentato), esiti di tiroidectomia in trattamento ormonale sostitutivo, disturbo depressivo.
MRGE. Fibromialgia autoimmune”.
In particolare, il CTU ha evidenziato (appare opportuno riportare stralcio dell'elaborato peritale): “L'insieme delle patologie da cui è affetta la Perizianda determina una condizione di gravità tale da meritare assistenza continua ai sensi delle l. 104/92 c.3 art.3, infatti gli esiti gliotici cerebrali, la spondiloartrosi con protrusioni discali a più livelli cui corrisponde deficit periferico limita in modo significativo la motilità del rachide, al capacità deambulatoria e interferisce sull'autonomia del soggetto,
L'insieme di tali patologie, per ultima la fibromialgia su base autoimmune, recentemente accertata, è causa di impaccio motorio e marcate difficoltà deambulatorie determinando una notevole riduzione della capacità di autonomia personale determinando una condizione di gravità tale da essere riconosciuta meritevole degli interventi di tutela della L. 104/92. che è una legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap;
il soggetto portatore di handicap è defnito come colui che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.” La persona viene definita in condizioni di handicap o di handicap grave non solo in base e limitatamente alla sussistenza di minorazioni, ma, soprattutto, per le concrete conseguenze che da essa derivano. L'accertamento non si deve limitare alla sola identificazione delle menomazioni psicofsiche della persona, ma deve estendersi alla persona nella sua globalità al fine di verificare anche le capacità positive in relazione al contesto sociale e relazionale in cui il soggetto si trova a vivere. Nel secondo comma dell'art. 3 si stabilisce che la persona con handicap ha diritto a prestazioni stabilite in relazione: a) alla natura e consistenza della minorazione;
b) alla capacità complessiva individuale residua;
c) all'efficacia delle terapie riabilitative approntabili. Orbene l'handicap viene considerato grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 del predetto disposto di legge quando “abbia ridotto l'autonomia personale, correlato all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale”. Lo stato di gravità è, quindi, subordinato alla necessità di una dipendenza da terzi particolarmente impegnativa. Nel testo di legge è esplicitamente specificato che l'handicap è grave anche quando l'intervento assistenziale permanente si renda necessario limitatamente alle attività della sfera relazionale (“nella sfera individuale o in quella relazionale”). Passando alla valutazione del caso appare evidente che le infermità attualmente riscontrate sulla signora abbiano Pt_1 avuto e abbiano tuttora quale rifesso inevitabile lo scadimento delle performances funzionali della stessa.
Tutte le problematiche di cui in diagnosi concretizzano un “grave” svantaggio sociale, limitando severamente l'autonomia in gran parte delle attività personali (quali ad esempio l'incapacità di udire, di comprendere il prossimo con cui non può relazionarsi, il muoversi al di fuori del domicilio, lo svolgere attività anche domestiche, il potersi lavare ed effettuare i bisogni personali in autonomia). Valutando conclusivamente e complessivamente il quadro invalidante si può affermare che la paziente presenti una significativa riduzione delle sue capacità funzionali nello svolgimento delle attività con riduzione delle autonomie funzionali anche basilari. Tali infermità, sebbene in buona parte presenti già all'epoca della presentazione della domanda amministrativa, ma allora nel complesso non ancora tali da raggiungere la condizione di gravità ex. art.3 c.3, si sono progressivamente aggravate nel tempo, come documentato dalle più recenti indagini strumentali e visite specialistiche eseguite e su di esse si è innestata una fibromialgia autoimmune che ha ulteriormente aggravato l'impaccio motorio, configurando oggi una condizione di handicap grave (art. 3, comma 3)”.
Il perito medico ha pertanto concluso: “La sig.ra è soggetto portatore di Parte_1
Handicap ai sensi dell'art.3 c.3 della L. 104/92 e abbia raggiunto tale condizione dal mese di settembre del
2023 data di primo accertamento al laboratorio della presenza di fibromialgia autoimmune, successivamente meglio qualificata, innestatasi su un quadro sensitivo-motorio già ampiamente deficitario per le malattie preesistenti”.
Quanto alla decorrenza il consulente medico ha, ritenuto il riconoscimento dei benefici richiesti dal mese di settembre del 2023.
In conclusione, i riferimenti ai precedenti anamnestici sono stati puntualmente riportati nella consulenza tecnica e fanno apprezzare una gravità del quadro clinico in misura diversa e più grave di quella riscontrata dal consulente tecnico nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
L'esito della perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere dal mese di settembre del 2023, la ricorrente è soggetto portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3 co.3 della L. 104/92.
Quanto al regime delle spese, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle stesse per la fase di ATP, in considerazione del riconoscimento della prestazione richiesta a decorrere da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa e al deposito del ricorso per
ATP, mentre le spese di lite del presente giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, nei valori minimi, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal mese di settembre del 2023 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3 co. 3 L. 104/92, pertanto può godere dei relativi benefici;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate in € 2.700,00 oltre spese CP_1 forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari;
CP_
- le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' .
Caltanissetta, 9 dicembre 2025
Il GOP
MA IT