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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 406/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PE MICHELANGELO, Presidente
BR IN, EL
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12100/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
G.m.l. Service Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frattaminore - Via Giuseppe Di Vittorio 21 80020 Frattaminore NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8063033250000835 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8063033250000835 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8063033250000835 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17086/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (annullamento dell'atto impugnato)
Resistente/Appellato: (rigetto del ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 8063033250000835, notificata il 10/04/2025, emessa dalla Gamma Tributi S.r.l., quale affidataria del servizio di riscossione del
Comune di Frattaminore, per il recupero della somma di €. 43.414,14, a titolo dell'imposta TARI per le annualità 2017, 2018 e 2019, eccependo la duplicazione di procedimenti e di aver richiesto il pagamento di crediti già oggetto di autonomi ruoli.
Si è costituita la parte resistente, contestando l'avverso dedotto e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza, la Corte, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito precisati.
L'intimazione di pagamento impugnata risulta emessa per il mancato pagamento dell'importo di euro
43.414,14 a titolo di TARI per le annualità 2017, 2018 e 2019 di cui all'Avviso di Accertamento Esecutivo
TARI 2017-2018 N° 5679 del 05/05/2020 notificato in data 06/05/2020 e all'Avviso di Accertamento Esecutivo
TARI 2019 N° 5979 del 05/05/2020 notificato in data 07/06/2022.
Le eccezioni relative alla asserita duplicazione delle pretese, si riferisce ai ruoli oggetto di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, aventi ad oggetto una differente imposta: la Tosap, che non rileva ai fini del presente giudizio.
L'intimazione impugnata, dunque, è legittima in quanto: a) ha ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta
Tari, mentre le difese del ricorrente si riferiscono al ruolo Tosap: b) non è duplicativa di alcuna azione esecutiva, c) è fondata su un contratto vigente tra la società esterna e l'Ente Impositore, d) è emanata da soggetto formalmente e sostanzialmente titolato.
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite alla Gamma Tributi srl, che liquida in
3.000,00 € per compensi, oltre rimborso spese generali, cp ed iva se dovuti, e con attribuzione in favore dell'avv. Difensore_2.
Napoli, il 10 ottobre 2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA ZZ MICHELANGELO PE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PE MICHELANGELO, Presidente
BR IN, EL
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12100/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
G.m.l. Service Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frattaminore - Via Giuseppe Di Vittorio 21 80020 Frattaminore NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8063033250000835 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8063033250000835 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8063033250000835 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17086/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (annullamento dell'atto impugnato)
Resistente/Appellato: (rigetto del ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 8063033250000835, notificata il 10/04/2025, emessa dalla Gamma Tributi S.r.l., quale affidataria del servizio di riscossione del
Comune di Frattaminore, per il recupero della somma di €. 43.414,14, a titolo dell'imposta TARI per le annualità 2017, 2018 e 2019, eccependo la duplicazione di procedimenti e di aver richiesto il pagamento di crediti già oggetto di autonomi ruoli.
Si è costituita la parte resistente, contestando l'avverso dedotto e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza, la Corte, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito precisati.
L'intimazione di pagamento impugnata risulta emessa per il mancato pagamento dell'importo di euro
43.414,14 a titolo di TARI per le annualità 2017, 2018 e 2019 di cui all'Avviso di Accertamento Esecutivo
TARI 2017-2018 N° 5679 del 05/05/2020 notificato in data 06/05/2020 e all'Avviso di Accertamento Esecutivo
TARI 2019 N° 5979 del 05/05/2020 notificato in data 07/06/2022.
Le eccezioni relative alla asserita duplicazione delle pretese, si riferisce ai ruoli oggetto di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, aventi ad oggetto una differente imposta: la Tosap, che non rileva ai fini del presente giudizio.
L'intimazione impugnata, dunque, è legittima in quanto: a) ha ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta
Tari, mentre le difese del ricorrente si riferiscono al ruolo Tosap: b) non è duplicativa di alcuna azione esecutiva, c) è fondata su un contratto vigente tra la società esterna e l'Ente Impositore, d) è emanata da soggetto formalmente e sostanzialmente titolato.
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite alla Gamma Tributi srl, che liquida in
3.000,00 € per compensi, oltre rimborso spese generali, cp ed iva se dovuti, e con attribuzione in favore dell'avv. Difensore_2.
Napoli, il 10 ottobre 2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA ZZ MICHELANGELO PE