Art. 4. 1. L' articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16-bis. (Detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa). - Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo o di impresa di cui all'articolo 72 compete una detrazione di imposta, non cumulabile con le detrazioni di cui all'articolo precedente, di L. 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa non supera lire 6 milioni. La detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati forfettariamente ai sensi dell'articolo 72-bis.
Se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa e' superiore a lire 6 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tali redditi scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un ammontare complessivo di redditi di lavoro autonomo o di impresa pari a lire 6 milioni.
La detrazione di cui al comma precedente compete in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo o di impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo".
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui all' articolo 2, commi 9 e 10, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 .
"Art. 16-bis. (Detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa). - Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo o di impresa di cui all'articolo 72 compete una detrazione di imposta, non cumulabile con le detrazioni di cui all'articolo precedente, di L. 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa non supera lire 6 milioni. La detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati forfettariamente ai sensi dell'articolo 72-bis.
Se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa e' superiore a lire 6 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tali redditi scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un ammontare complessivo di redditi di lavoro autonomo o di impresa pari a lire 6 milioni.
La detrazione di cui al comma precedente compete in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo o di impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo".
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui all' articolo 2, commi 9 e 10, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 .