Decreto cautelare 16 settembre 2025
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00689/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01642/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lauricella e Chiara Giammusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , e l’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del Dirigente pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale n. 4 del Consiglio della classe 3^S dell'Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS- del 13.06.2025, avente all'o.d.g. lo scrutinio finale, in esito al quale è stato sospeso il giudizio per l'alunna -OMISSIS-, subordinando l'ammissione all'anno successivo al superamento delle prove di riparazione nelle materie di inglese e matematica;
- del Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) redatto dall'Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS- per l'alunna -OMISSIS- in data 07.07.2025;
- dell'esito di non ammissione dell'alunna -OMISSIS- alla classe 4^ dell'Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-”, per come risultante dalla tabella di scrutinio differito effettuato in esito agli esami di riparazione pubblicata sul registro elettronico;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, connesso e consequenziale che possa frapporsi al diritto fatto valere dal ricorrente;
nonché per la condanna
delle Amministrazioni intimate all’ammissione dell’alunna -OMISSIS- alla classe IV Sez. S dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-”;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 24.10.2025:
- della prova scritta di matematica somministrata alla ricorrente in data 01.09.2025 al fine di recuperare il voto insufficiente assegnatole dal Consiglio di classe allo scrutinio del 13.06.2025 con giudizio di sospensione, e della relativa griglia di valutazione;
- dei giudizi formulati dalla docente di matematica in esito alla prova scritta dell’01.09.2025 e alla prova orale del 03.09.2025, nonché del voto unico proposto al Consiglio di Classe;
- della prova scritta di lingua inglese somministrata alla ricorrente in data 02.09.2025 al fine di recuperare il voto insufficiente assegnatole dal Consiglio di classe allo scrutinio del 13.06.2025 con giudizio di sospensione, e della relativa griglia di valutazione;
- dei giudizi formulati dalla docente di lingua inglese in esito alla prova scritta del 02.09.2025 e alla prova orale del 03.09.2025, nonché del voto unico proposto al Consiglio di Classe;
- del verbale del Consiglio di classe del 05.09.2025, in esito al quale è stata deliberata la non ammissione dell’alunna -OMISSIS- alla classe successiva;
nonché per la condanna
delle Amministrazioni intimate all’ammissione dell’alunna -OMISSIS- alla classe IV Sez. S dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS- di -OMISSIS-”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni scolastiche intimate, rappresentate dalla difesa erariale;
Visto il decreto cautelare n. 530 del 16.9.2025 con il quale è stata respinta la richiesta, interinalmente avanza da parte ricorrente, di misure cautelari monocratiche;
Vista l’ordinanza cautelare n. 634 del 7.11.2025 con la quale è stata sospesa l’efficacia dei provvedimenti impugnati e disposta la ripetizione delle prove di recupero della ricorrente;
Vista la documentazione prodotta il 19.11.2025 dalla p.a. sugli esiti negativi delle prove di recupero rinnovate nel mese di novembre 2025;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione resa da parte ricorrente a verbale dell’udienza pubblica del 29.1.2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa NA HA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente è insorta avverso la sospensione del giudizio di ammissione della figlia minorenne al quarto anno di scuola superiore.
2. Con i motivi aggiunti, anch’essi ritualmente notificati e depositati, parte ricorrente ha impugnato gli esiti delle prove di recupero svoltesi a settembre 2025 nelle materie di matematica e inglese, al cui esito positivo era subordinata l’ammissione della studentessa al quarto anno di scuola superiore.
3. Su disposizione del Collegio, nel mese di novembre 2025, sono state rinnovate le prove di recupero delle materie di matematica e inglese “ con l’adozione di tutte le misure compensative/dispensative previste dal P.D.P. per l’a.s. 2024/2025 ”.
4. In data 19.11.2025 l’Amministrazione scolastica ha depositato gli esiti delle suddette prove di recupero nuovamente svolte secondo le indicazioni del Collegio e il giudizio di non ammissione della studentessa alla classe quarta superiore, atteso il loro esito insufficiente.
5. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
6. Al Collegio, attesa la mancata impugnazione dell’esito negativo delle prove di recupero rinnovate nel novembre 2025 e la dichiarazione resa da parte ricorrente, non resta che dichiarare il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
7. Le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti in ragione del complessivo assetto degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC AB, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
NA HA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA HA | IC AB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.