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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 23/02/2026, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3085/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
NOSCHESE CLAUDIO, Giudice
PAVANI FABRIZIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3549/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abbruzzi 80141 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5031200310 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5031200310 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2607/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 25.2.2025 la Ricorrente_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dal dott. Difensore_1, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n.TF5031200310/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Napoli, con il quale veniva accertato un maggior reddito, per l'anno d'imposta 2019, ai fini
IRES per l'importo di Euro 424.729,00 e i fini IRAP per l'importo di Euro 20.643,00 oltre Euro 418.001,00 per sanzioni ed Euro 56.373,11 per interessi.
Nell'eccepire la nullità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'illegittimità dell'azione accertatrice in quanto nelle more aveva aderito al Concordato Preventivo Biennale esercitando l'opzione per il ravvedimento speciale provvedendo al pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva, in via subordinata, per la contraddittorietà della motivazione e per l'insufficienza della provae, in via gradata, nel merito della pretesa impositiva, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con note del 8.4.2025, l'Agenzia delle Entrate competente, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del ricorso.
Con memoria del 28.4.2025, parte ricorrente, invitava l'Agenzia resistente ad una concliliazione della controversia.
Con nota del 3.2.2026, l'Agenzia delle Entrate costituita, comunicava di aver raggiunto, con la società ricorrente, un accordo conciliativo ai sensi dell'art.48, d.lgs. n.546/92 per cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di giudizio.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che disporre l'estinzione del procedimento e dichirare cessata la materia del contendere, attesa l'espressa istanza presentata dalle parti che hanno provveduto a conciliare la controversia attraverso la proposta conciliativa n.500008/2026 sottoscritta in data 2.2.2026.
Motivi di opportunità e per l'esplicita richiesta delle parti in causa, consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contentere, compensa le spese di lite tra le parti costituite. Napoli il 11/02/2026 il Presidente
dott. Alessandro
Caputo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
NOSCHESE CLAUDIO, Giudice
PAVANI FABRIZIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3549/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abbruzzi 80141 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5031200310 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5031200310 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2607/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 25.2.2025 la Ricorrente_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dal dott. Difensore_1, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n.TF5031200310/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Napoli, con il quale veniva accertato un maggior reddito, per l'anno d'imposta 2019, ai fini
IRES per l'importo di Euro 424.729,00 e i fini IRAP per l'importo di Euro 20.643,00 oltre Euro 418.001,00 per sanzioni ed Euro 56.373,11 per interessi.
Nell'eccepire la nullità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'illegittimità dell'azione accertatrice in quanto nelle more aveva aderito al Concordato Preventivo Biennale esercitando l'opzione per il ravvedimento speciale provvedendo al pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva, in via subordinata, per la contraddittorietà della motivazione e per l'insufficienza della provae, in via gradata, nel merito della pretesa impositiva, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con note del 8.4.2025, l'Agenzia delle Entrate competente, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del ricorso.
Con memoria del 28.4.2025, parte ricorrente, invitava l'Agenzia resistente ad una concliliazione della controversia.
Con nota del 3.2.2026, l'Agenzia delle Entrate costituita, comunicava di aver raggiunto, con la società ricorrente, un accordo conciliativo ai sensi dell'art.48, d.lgs. n.546/92 per cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di giudizio.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che disporre l'estinzione del procedimento e dichirare cessata la materia del contendere, attesa l'espressa istanza presentata dalle parti che hanno provveduto a conciliare la controversia attraverso la proposta conciliativa n.500008/2026 sottoscritta in data 2.2.2026.
Motivi di opportunità e per l'esplicita richiesta delle parti in causa, consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contentere, compensa le spese di lite tra le parti costituite. Napoli il 11/02/2026 il Presidente
dott. Alessandro
Caputo