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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8186/2024
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
(sentenza all'esito dell'udienza trattata ex art. 127 ter c.p.c.)
Il tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa
DD IC
- rilevato che l'udienza odierna è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in esito al decreto emesso in data 12/10/2025; rilevato che la sola difesa attrice costituita si è avvalsa della facoltà di depositare delle note di trattazione, entro il termine precedentemente assegnato;
ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 429 c.p.c., come preannunciato nel decreto di conferma dell'udienza visto l'art. 429 c.p.c. pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
DD IC
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa DD IC, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8186/2024 R.G.A.C.C., vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Como, via Italia Libera n. 13/A, presso lo studio dell'avv.
Francesco Cima Vivarelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 11/12/2024 il ricorrente in epigrafe indicata, evocando in giudizio ha chiesto al tribunale di Controparte_1
“condannare il Sig. nato il [...] a [...], Controparte_1 cod.fisc. , residente in [...]
pagina 2 di 7 Carrao, 77/1 a pagare in favore del ricorrente Sig. per le causali di Parte_1 cui in narrativa, la somma di € 3.388,54= o, in subordine, la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
- Spese e onorari di giudizio, ivi inclusi quelli di mediazione totalmente rifuse”.
A motivo di tale domanda il ricorrente esponeva che:
- in data 13/04/2023 stipulava con un contratto Controparte_1 di locazione ad uso abitativo, registrato in data 08/05/2023, inerente ad un immobile sito in sito in Lissone, via Bruno Buozzi n. 2/B, posto al piano terra e composto da cucina, camera, bagno, giardino ad uso esclusivo, cantina, box, il tutto identificato al N.C.E.U. del predetto comune al foglio 30, mappale 414, sub. 3, Cat A/2, R.C. €413,17 per quanto concerne l'appartamento e foglio 30, mappale 414, sub. 25, Cat.
C/6 R.C. €71,58 per quanto concerne il box (doc. 1);
- il predetto contratto, della durata iniziale di quattro anni, si rinnovava automaticamente alla prima scadenza per altri quattro anni;
- veniva altresì convenuta la facoltà, per il conduttore, di recedere dal contratto, al ricorrere di gravi motivi, dandone preavviso al locatore almeno tre mesi prima (cfr. doc. 1, art. 3);
- con pec del 2/10/2024 l'odierno resistente comunicava al locatore, sig. , la disdetta del contratto di locazione ai sensi dell'art. Pt_1
3 citato (doc. 2);
- l'appartamento veniva liberato in data 5/10/2024 (cfr. verbale di rilascio, sub doc. 3);
- il conduttore si rendeva moroso nel pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali e, nonostante i solleciti di pagamento, rimaneva debitore della somma di €3.378,54, così composta:
pagina 3 di 7 a) tre mensilità di preavviso pari a €2.121,60; b) la mensilità di ottobre
2024 pari a €707,20; la rata delle spese condominiali scaduta il 31/1/24 pari a €201.74; le spese di controllo dei fumi della caldaia pari a €137,00;
l'imposta di registro pari a €144,00; le spese di chiusura anticipata del contratto pari a €67,00, oltre ad €196,71 per l'attivazione della mediazione obbligatoria davanti all'organismo di conciliazione. non si è costituito in giudizio, nonostante la Controparte_1 regolare notificazione dell'atto introduttivo, avvenuta a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario nelle forme dell'art. 143 c.p.c. alla residenza di
RI (RM), via del Castelletto n. 7 (cfr. certificato di residenza in atti): ne va ribadita la declaratoria di contumacia.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per discussione all'udienza del 21/10/2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa è stata decisa ex art. 429 c.p.c.
***
Osserva il Giudicante come, agendo il ricorrente per far valere l'inadempimento del conduttore agli impegni contrattuali assunti con il contratto del 13/04/2023, debbano trovare applicazione i principi distributivi della prova tracciati dalle Sezioni Unite con la sentenza
30.10.2001 n. 13533 (e successivamente sempre ribaditi: Cass. 16.11.2020
n. 25872; Cass.
2.9.2020 n. 18200; Cass. 18.2.2020 n. 3996; Cass.
18.11.2019 n. 29871; Cass.
5.8.2019 n. 20891; Cass. 21.5.2019 n. 13685;
Cass. 12.10.2018 n. 25584 per limitarsi alle pronunce più recenti): il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
pagina 4 di 7 limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento.
La contumacia del ha comportato la totale assenza di CP_1 questo secondo apporto probatorio.
Di contro, il ricorrente ha dato prova documentale del titolo e delle obbligazioni contratte dal conduttore con la scrittura privata del
13/04/2023 ed ha pure sufficientemente dimostrato il mancato pagamento dei canoni quantificati per contratto e delle spese condominiali e di controllo della caldaia, come risultante anche dal verbale di rilascio del 05/10/2024 (all. sub doc. 5), sottoscritto dal procuratore speciale del conduttore;
trattandosi, in ogni caso, di spese di competenza del conduttore quale spesa inerente la manutenzione ordinaria.
Invero, il locatore che agisca per l'adempimento assolve all'onere della prova – che sullo stesso grava ai sensi dell'art. 2967 c.c. – qualora produca in giudizio il titolo contrattuale dal quale risulti l'importo periodico dovuto dal conduttore per le predette voci, o comunque la indicazione del criterio di calcolo che consenta di pervenire, attraverso una semplice operazione aritmetica, alla determinazione di tali importi
(cfr. Cass. 22899/2006).
Nel caso di specie, deve ritenersi che il locatore abbia assolto all'onere della prova cui era tenuto rispetto a tali voci.
Ed invero, con la sottoscrizione del contratto di locazione, il conduttore ha acconsentito al pagamento dei canoni, annualmente pagina 5 di 7 aggiornati, delle spese condominiali e di manutenzione annuale della caldaia (artt. 6-7-8 del contratto).
Non risulta che l'odierno resistente si sia lamentato della mancanza di documenti giustificativi dei canoni e degli oneri di sua spettanza.
La documentazione prodotta soddisfa l'onere probatorio gravante sul locatore, spettando al conduttore muovere specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi.
In definitiva, dalle emergenze probatorie – limitate dalla contumacia del – si deduce l'inadempimento imputabile del CP_1 resistente il quale, di fronte alla richiesta di pagamento dei canoni insoluti e degli oneri condominiali, pur nella mancata produzione delle delibere condominiali approvative dei criteri di riparto delle spese – avrebbe dovuto attivarsi, contestare il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali, sollecitare l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione e pretendere di prendere visione dei documenti giustificativi.
Infondata e da respingere è, invece, la domanda di rimborso delle spese di rinnovo contrattuale, per €144,00 e dell'imposta chiusura contratto di €67,00: nel primo caso perché dalla documentazione prodotta (all. sub doc. 10) non emergono elementi che riconducano il pagamento dell'imposta al contratto di locazione sottoscritto con l'odierno resistente;
nel secondo caso perché non è stata prodotta in giudizio la documentazione dimostrativa dell'esborso effettivamente sostenuto e richiesto a rimborso.
***
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del resistente, il quale va perciò condannato a rifonderle al ricorrente nell'importo che si liquida in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da
[...]
nei confronti di e per l'effetto condanna Pt_1 Controparte_1 al pagamento della somma di €3.177,54 in favore del Controparte_1 ricorrente, oltre interessi legali dalla data del rilascio al saldo effettivo;
- condanna la parte resistente, a rifondere, alla Controparte_1 parte ricorrente, , le spese del grado, che liquida in €196,71 Parte_1 per spese di mediazione obbligatoria, 125,00 per esborsi ed €2.127,00 per compensi professionali, oltre spese generali (al 15%), IVA (se dovuta) e
CPA.
21/10/2025 il giudice
DD IC
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
(sentenza all'esito dell'udienza trattata ex art. 127 ter c.p.c.)
Il tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa
DD IC
- rilevato che l'udienza odierna è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in esito al decreto emesso in data 12/10/2025; rilevato che la sola difesa attrice costituita si è avvalsa della facoltà di depositare delle note di trattazione, entro il termine precedentemente assegnato;
ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 429 c.p.c., come preannunciato nel decreto di conferma dell'udienza visto l'art. 429 c.p.c. pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
DD IC
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa DD IC, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8186/2024 R.G.A.C.C., vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Como, via Italia Libera n. 13/A, presso lo studio dell'avv.
Francesco Cima Vivarelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 11/12/2024 il ricorrente in epigrafe indicata, evocando in giudizio ha chiesto al tribunale di Controparte_1
“condannare il Sig. nato il [...] a [...], Controparte_1 cod.fisc. , residente in [...]
pagina 2 di 7 Carrao, 77/1 a pagare in favore del ricorrente Sig. per le causali di Parte_1 cui in narrativa, la somma di € 3.388,54= o, in subordine, la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
- Spese e onorari di giudizio, ivi inclusi quelli di mediazione totalmente rifuse”.
A motivo di tale domanda il ricorrente esponeva che:
- in data 13/04/2023 stipulava con un contratto Controparte_1 di locazione ad uso abitativo, registrato in data 08/05/2023, inerente ad un immobile sito in sito in Lissone, via Bruno Buozzi n. 2/B, posto al piano terra e composto da cucina, camera, bagno, giardino ad uso esclusivo, cantina, box, il tutto identificato al N.C.E.U. del predetto comune al foglio 30, mappale 414, sub. 3, Cat A/2, R.C. €413,17 per quanto concerne l'appartamento e foglio 30, mappale 414, sub. 25, Cat.
C/6 R.C. €71,58 per quanto concerne il box (doc. 1);
- il predetto contratto, della durata iniziale di quattro anni, si rinnovava automaticamente alla prima scadenza per altri quattro anni;
- veniva altresì convenuta la facoltà, per il conduttore, di recedere dal contratto, al ricorrere di gravi motivi, dandone preavviso al locatore almeno tre mesi prima (cfr. doc. 1, art. 3);
- con pec del 2/10/2024 l'odierno resistente comunicava al locatore, sig. , la disdetta del contratto di locazione ai sensi dell'art. Pt_1
3 citato (doc. 2);
- l'appartamento veniva liberato in data 5/10/2024 (cfr. verbale di rilascio, sub doc. 3);
- il conduttore si rendeva moroso nel pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali e, nonostante i solleciti di pagamento, rimaneva debitore della somma di €3.378,54, così composta:
pagina 3 di 7 a) tre mensilità di preavviso pari a €2.121,60; b) la mensilità di ottobre
2024 pari a €707,20; la rata delle spese condominiali scaduta il 31/1/24 pari a €201.74; le spese di controllo dei fumi della caldaia pari a €137,00;
l'imposta di registro pari a €144,00; le spese di chiusura anticipata del contratto pari a €67,00, oltre ad €196,71 per l'attivazione della mediazione obbligatoria davanti all'organismo di conciliazione. non si è costituito in giudizio, nonostante la Controparte_1 regolare notificazione dell'atto introduttivo, avvenuta a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario nelle forme dell'art. 143 c.p.c. alla residenza di
RI (RM), via del Castelletto n. 7 (cfr. certificato di residenza in atti): ne va ribadita la declaratoria di contumacia.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per discussione all'udienza del 21/10/2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa è stata decisa ex art. 429 c.p.c.
***
Osserva il Giudicante come, agendo il ricorrente per far valere l'inadempimento del conduttore agli impegni contrattuali assunti con il contratto del 13/04/2023, debbano trovare applicazione i principi distributivi della prova tracciati dalle Sezioni Unite con la sentenza
30.10.2001 n. 13533 (e successivamente sempre ribaditi: Cass. 16.11.2020
n. 25872; Cass.
2.9.2020 n. 18200; Cass. 18.2.2020 n. 3996; Cass.
18.11.2019 n. 29871; Cass.
5.8.2019 n. 20891; Cass. 21.5.2019 n. 13685;
Cass. 12.10.2018 n. 25584 per limitarsi alle pronunce più recenti): il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
pagina 4 di 7 limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento.
La contumacia del ha comportato la totale assenza di CP_1 questo secondo apporto probatorio.
Di contro, il ricorrente ha dato prova documentale del titolo e delle obbligazioni contratte dal conduttore con la scrittura privata del
13/04/2023 ed ha pure sufficientemente dimostrato il mancato pagamento dei canoni quantificati per contratto e delle spese condominiali e di controllo della caldaia, come risultante anche dal verbale di rilascio del 05/10/2024 (all. sub doc. 5), sottoscritto dal procuratore speciale del conduttore;
trattandosi, in ogni caso, di spese di competenza del conduttore quale spesa inerente la manutenzione ordinaria.
Invero, il locatore che agisca per l'adempimento assolve all'onere della prova – che sullo stesso grava ai sensi dell'art. 2967 c.c. – qualora produca in giudizio il titolo contrattuale dal quale risulti l'importo periodico dovuto dal conduttore per le predette voci, o comunque la indicazione del criterio di calcolo che consenta di pervenire, attraverso una semplice operazione aritmetica, alla determinazione di tali importi
(cfr. Cass. 22899/2006).
Nel caso di specie, deve ritenersi che il locatore abbia assolto all'onere della prova cui era tenuto rispetto a tali voci.
Ed invero, con la sottoscrizione del contratto di locazione, il conduttore ha acconsentito al pagamento dei canoni, annualmente pagina 5 di 7 aggiornati, delle spese condominiali e di manutenzione annuale della caldaia (artt. 6-7-8 del contratto).
Non risulta che l'odierno resistente si sia lamentato della mancanza di documenti giustificativi dei canoni e degli oneri di sua spettanza.
La documentazione prodotta soddisfa l'onere probatorio gravante sul locatore, spettando al conduttore muovere specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi.
In definitiva, dalle emergenze probatorie – limitate dalla contumacia del – si deduce l'inadempimento imputabile del CP_1 resistente il quale, di fronte alla richiesta di pagamento dei canoni insoluti e degli oneri condominiali, pur nella mancata produzione delle delibere condominiali approvative dei criteri di riparto delle spese – avrebbe dovuto attivarsi, contestare il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali, sollecitare l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione e pretendere di prendere visione dei documenti giustificativi.
Infondata e da respingere è, invece, la domanda di rimborso delle spese di rinnovo contrattuale, per €144,00 e dell'imposta chiusura contratto di €67,00: nel primo caso perché dalla documentazione prodotta (all. sub doc. 10) non emergono elementi che riconducano il pagamento dell'imposta al contratto di locazione sottoscritto con l'odierno resistente;
nel secondo caso perché non è stata prodotta in giudizio la documentazione dimostrativa dell'esborso effettivamente sostenuto e richiesto a rimborso.
***
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del resistente, il quale va perciò condannato a rifonderle al ricorrente nell'importo che si liquida in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da
[...]
nei confronti di e per l'effetto condanna Pt_1 Controparte_1 al pagamento della somma di €3.177,54 in favore del Controparte_1 ricorrente, oltre interessi legali dalla data del rilascio al saldo effettivo;
- condanna la parte resistente, a rifondere, alla Controparte_1 parte ricorrente, , le spese del grado, che liquida in €196,71 Parte_1 per spese di mediazione obbligatoria, 125,00 per esborsi ed €2.127,00 per compensi professionali, oltre spese generali (al 15%), IVA (se dovuta) e
CPA.
21/10/2025 il giudice
DD IC
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