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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/11/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
GOP1 - Prima Sez. Civile Bis
R.G. 3276/2024
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3276/2024 R.G., posta in decisione, all'udienza 23.10.2025 e promossa tra nato a [...] il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BARBARO MARIANNA
- Attore –
CONTRO
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. RASCONÀ ALESSANDRO;
- Convenuto –
Oggetto: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 23.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso per ingiunzione di consegna documenti il Controparte_1
, (cod. fisc. , con sede in vico I° Saponara, 13/b, 98168, Messina, in persona
[...] P.IVA_1 dell'amministratore p.t. premettendo:” - che con verbale di assemblea del Controparte_2
05.03.2024, il procedeva alla nomina del nuovo amministratore nella Controparte_1 persona del sig. nato a [...] il [...] (cod. Controparte_2 C.F._2
(all. 1); - che con pec del 16.03.2024 veniva reiterata al precedente amministratore, sig. Parte_1
la consegna di tutta la documentazione attinente al Condominio Residence 13 (all. 2); -
[...] che in data 17.03.2024, l'assemblea dei condomini, in seconda convocazione, confermava la nomina del sig. quale amministratore del condominio (all. 3); - che in data 05.04.2024 Controparte_2
pagina1 di 12 il sig. , alla luce della nomina ricevuta in data 17.03.2024, provvedeva a volturare il CP_2 codice fiscale del Condominio che riceveva in pari data (all. 4); -che il sig. non Parte_1 ha provveduto a tale consegna, così violando il diritto del Condominio alla pronta consegna della documentazione del Condominio stesso;
R I T E N U T O - che dalla omessa consegna deriva per il e per la sua gestione un pregiudizio irreparabile in relazione alla impossibilità di CP_1 effettuare il rendiconto, di ripartire le spese ed incassare i contributi, di convocare l'assemblea e deliberare conseguentemente sui beni e servizi comuni - che è necessario per l'amministratore ai fini di una corretta gestione del essere in possesso della seguente documentazione:..”, CP_1 chiedeva al Tribunale di ingiungere, ai sensi degli art. 633 e ss. c.p.c., a C.F. Parte_1
, , di consegnare all'istante tutta la documentazione indicata. C.F._1
Con decreto del 09.06.2024, il Tribunale ingiungeva a , di consegnare, Parte_1 senza dilazione, al , con sede in vico I° Saponara, 13/b, Messina, Controparte_1 in persona dell'amministratore p.t., Sig. le cose mobili oggetto di ingiunzione, Controparte_2 in decreto meglio indicate.
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n.536/2024 del 10.06.2024, Parte_1 impugnava il decreto ingiuntivo n.536/2024 del 10.06.2024, chiedendo:” In via pregiudiziale:
1. sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.536/2024 del
10.06.2024 emesso dal Tribunale Civile di Messina nell'ambito del giudizio n.2202/2024 R.G. in favore di n.q. di Amministratore e legale rappresentante pro tempore del Controparte_2
per i motivi elencati al capo della narrativa;
2. accertare e dichiarare Controparte_1 la carenza di legittimazione e soggettività attiva in capo a per le motivazioni Controparte_2 argomentate al capo 1) della narrativa e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.536/2024 del 10.06.2024 emesso dal Tribunale Civile di Messina nell'ambito del giudizio n.2202/2024 R.G. in favore di n.q. di Amministratore e legale rappresentante Controparte_2 pro tempore del;
3. Per l'effetto, condannare Controparte_1 Controparte_2 in proprio al pagamento di spese, competenze e onorari del presente giudizio;
4. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e soggettività passiva in capo al dott. Parte_1 ingiunto in proprio per le motivazioni argomentate al capo 2) della narrativa e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
5. Per l'effetto, condannare in Controparte_2 proprio al pagamento di spese, competenze e onorari del presente giudizio;
Nel merito:
6. Accertare
e dichiarare l'inesistenza giuridica delle sedute assembleari del 5 e 17 marzo 2024, per come esaminato in parte motiva al capo 3) e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza della nomina di come amministratore e legale rappresentante p.t. del Controparte_2 Controparte_1
;
7. Ritenere e dichiarare che il dott. in proprio non detiene qualsivoglia
[...] Parte_1
pagina2 di 12 documentazione amministrativa/contabile del Condominio ” e, per l'effetto, CP_1 dichiarare l'impossibilità di effettuare la predetta consegna;
8. Ritenere e dichiarare la non dovutezza della consegna della documentazione amministrativa/contabile del
[...]
portata dal decreto ingiuntivo opposto nei confronti di un soggetto non legittimato Controparte_1 per le argomentazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.536/2024 del 10.6.2024; 9. Accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è privo dei requisiti ex art.633 c.p.c., per come analizzato in parte motiva e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
10. Dichiarare il disconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.2719
c.c., della documentazione versata in atti nel ricorso monitorio, per come esaminato in parte motiva;
11. Ritenere e dichiarare la responsabilità personale di – consapevole della Controparte_2 carenza dei presupposti di fatto e di diritto – nell'aver ingiunto al dott. in proprio Parte_1 la consegna di beni mobili e, per l'effetto, condannarlo, ai sensi e per gli effetti dell'art.96 c.p.c; 12.
In via istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per testi per attestare l'inesistenza giuridica dei deliberati prodotti nel ricorso monitorio con l'escussione dei condomini Controparte_3
( ); (CF ; ( CF CodiceFiscale_3 CP_4 C.F._4 Controparte_5
), la ( ); sul seguente capitolato di prova: C.F._5 CP_6 C.F._6
a) vero o no che giammai ha notificato la convocazione della riunione Controparte_2 assembleare tenutasi il 5 marzo 2024; b) vero o no che giammai ha notificato Controparte_2 la convocazione della riunione assembleare tenutasi il 17 marzo 2024; c) vero o no che la seduta assembleare del 14.2.2024 convocata dal dott. è stata boicottata? Da chi?, era in Parte_1 proprio o delegato da altro condomino? d) vero o no che il Condominio “ ” ha CP_1 confermato il dott. Amministratore e legale rappresentante pro tempore dello Parte_1 stesso;
e) vero o no che sta ingenerando confusione nella gestione Controparte_2 amministrativa e contabile del Condominio “ ”;
7. Condannare controparte al CP_1 pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre accessori di legge, da liquidarsi secondo i parametri medi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso del contributo unificato da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Con comparsa di costituzione e risposta avverso opposizione a decreto ingiuntivo, si costituiva il ”, (cod. fisc. ), con sede in vico I° Saponara, 13/b, 98168, Controparte_1 P.IVA_1
Messina, in persona dell'amministratore pro tempore Sig. chiedendo p” 1. in Controparte_2 via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso per assoluta carenza di legittimazione attiva in capo al Dott. ad impugnare le delibere condominiali;
2. Parte_1 nel merito, rigettare integralmente l'avversaria opposizione a decreto ingiuntivo, perché infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte, confermando il decreto ingiuntivo nr. 536/2024 R.G.
pagina3 di 12 emesso nel procedimento nr. 2202/2024 R.G. e per l'effetto condannare il Dott. Parte_1 in proprio, alla consegna di tutta la documentazione riportata nel suindicato decreto ingiuntivo;
3. rigettare le richieste istruttorie per le motivazioni esposte;
4. Con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio”.
Disposta la trattazione scritta la causa era posta in decisione previo depositato di note scritte delle parti.
Non v'è spazio per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, chiesto, con emissione di provvedimento anche inaudita altera parte, da parte opponente.
Vanno preliminarmente esaminate le contrapposte eccezioni di carenza di legittimazione sollevate dalle parti in conseguenza del succedersi di assemblee condominiali che hanno rispettivamente nominato e revocato i due amministratori del condominio e . Pt_1 CP_2
Parte Opponente, in particolare, ha preliminarmente sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione e soggettività attiva in capo a quale ricorrente per ingiunzione Controparte_2 in quanto qualificatosi Amministratore del Condominio ” in virtù delle delibere CP_1 assembleari del 5 e 17 marzo 2024, che, secondo parte opponente sono inesistenti e, Pt_1 quindi, nulle. Al riguardo, eccepisce il convenuto che l'Attore fonda l'opposizione sulla CP_1 asserita inesistenza o nullità delle delibere assembleari del 5 e del 17 marzo 2024 che, però non essendo state impugnate, o comunque non sospese o revocate, sono da ritenersi efficaci.
La difesa del convenuto appare pertinente. CP_1
Giova solo premettere, come è noto, che, ai sensi dell'art. 1137 c.c., ..Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. [III]. L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
La delibera assembleare, in particolare è da ritenersi inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, sicché non può individuarsi strutturalmente l'espressione di una volontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa. In tal caso i condomini non hanno alcun interesse ad impugnarla, non generando la stessa alcun pregiudizio ai loro diritti tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione. La domanda diretta, invece, a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione pagina4 di 12 approvata in una riunione di partecipanti al , quale riportato nel relativo verbale, sia pure CP_1 per mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, o per impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico, da valutarsi in relazione al difetto assoluto di attribuzioni, può comunque integrare gli estremi di un'azione di accertamento della nullità o dell'inesistenza materiale di detta deliberazione e può pertanto essere proposta da un condomino, se a tale accertamento egli abbia un interesse concreto e attuale, diretto ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che la delibera generava quanto al contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata (Cass. II, n. 9387/2023;
Cass. VI-2, n. 1367/2023). Sennonché, l'opponente non allega di essere Parte_1 condomino, ma di essere stato amministratore del condominio, poi revocato con le deliberazioni di cui lamenta – non da condomino, ma da amministratore o ex amministratore – l'inesistenza o la nullità. È pur vero che l'amministratore cessato dalla carica può avere un interesse a far valere le sue ragioni, invocando la nullità delle deliberazioni assembleare ma a ben guardare i motivi di nullità o inesistenza esposti – indicati da parte opponente stessa come irregolarità formali e sostanziali che viziano la validità dei relativi verbali – non emergono ragioni che possono integrare una nullità.
In altri termini, l'azione di annullamento delle delibere dell'assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, atteso che la perdita di tale qualità determina la conseguente perdita dell'interesse ad agire dell'istante (arg. da Cass. n. 26842 del 2008; n. 4372 del
2003). Legittimati all'esercizio dell'azione ex art. 1137 c.c. sono, infatti, come già considerato, i soli condomini dissenzienti, assenti o astenuti e ciò discende dal principio maggioritario, dal quale è retto il funzionamento dell'assemblea, giacché, come la stessa norma prescrive, le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini e perciò unicamente costoro possono far valere la contrarietà delle stesse alla legge o al regolamento di condominio.
La limitazione della legittimazione in favore dei soli condomini all'azione di annullamento ex art. 1137 c.c. ha evidente ragionevolezza, potendo soltanto coloro che restano obbligati dalla delibera definirsi portatori, altresì, dell'interesse al corretto procedimento di formazione e di espressione della volontà assembleare, procedimento di cui sono parti necessarie sia nella fase di convocazione, sia nella fase di costituzione del collegio, sia in quella di espressione del voto.
A coloro che non sono condomini si apre, piuttosto, l'eventualità di agire per la declaratoria di nullità di una delibera, da far valere, secondo i principi generali, mediante un'azione di mero accertamento, la quale è esperibile da chiunque vi abbia interesse, tale rivelandosi chi abbia la pagina5 di 12 titolarità di una situazione giuridica qualificata da una correlazione agli effetti della deliberazione nulla adottata dall'assemblea.
A questo punto, appare opportuno, evidenziare che il contratto che lega l'amministratore al condominio è riconducibile al mandato di cui agli artt. 1703 e ss cc, come chiaramente dispone attualmente il comma 15 dell'art. 1129 cod. civ. Questi all'atto di cessazione dall'ufficio ha l'obbligo di consegnare tutta la documentazione nelle mani del , o in assemblea o nelle mani di CP_1 condòmini da questa delegati ad hoc. Il fondamento di siffatto obbligo è rinvenibile innanzitutto nell'art. 1713 cod. civ. in forza del quale “Il mandatario deve rendere al mandante Il conto del suo operato e rimettergli tutto quanto ricevuto a causa del mandato“; in secondo luogo, nel dovere generale del mandatario di curare l'esecuzione del mandato con la diligenza del buon padre di famiglia derivante dall'art. 1710 cod.civ., che la giurisprudenza estende non solo agli atti propriamente esecutivi del mandato, ma anche a quelli che siano preparatori, strumentali ed anche di necessario completamento finale, e tra questi rientra certamente la restituzione al mandante di ciò che non è stato possibile utilizzare per lo scopo ed il fine del mandato, come ad esempio le giacenze di cassa. Ne consegue che, estintosi il mandato, l'amministratore – mandatario deve immediatamente rimettere tutto quanto detenuto a causa del mandato nelle mani del condominio, e non dell'amministratore subentrante, il quale a sua volta è legato al condominio da un nuovo ed autonomo rapporto giuridico riconducibile al contratto di mandato. L'obbligazione restitutoria di quanto utilizzato per la esecuzione del mandato è inoltre finalizzata al giudizio di compiuto adempimento dell'incarico da parte dell'amministratore cessato, tant'è che il condominio, ricevuta la documentazione dall'amministratore uscente, dovrebbe provvedere eventualmente a consegnarla al nuovo amministratore nominato, in originale o, secondo principi di prudente e buona amministrazione, in copia, consegnando gli originali ad un condòmino delegato alle funzioni di segretario – depositario del . CP_1
Nella presente controversia, invece, l'opponente, , lamenta che, in Parte_1 relazione alle delibere assembleari con le quali è stato revocato dalla carica di amministratore di condominio – verbale di assemblea del 5 marzo 2024 e verbale di assemblea del 17 marzo 2024 - :“I condomini giammai hanno ricevuto la notifica della convocazione di dette riunioni e tantomeno la notifica degli stessi verbali, per come è emerso nella seduta assembleare del 13.07.2024 (all.)”. E che, nel verbale di assemblea del 5 marzo 2024, “1) nella prima pagina non si rinvengono le firme degli aventi diritto al voto accanto al nominativo dei singoli condomini, al fine di vagliare la presenza degli stessi e conseguentemente il raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo. 2) non si dà atto della modalità di convocazione dell'assemblea e della data di indizione dell'assemblea in prima convocazione. Si rinviene solo l'apposizione del segno “X”, a cura del Segretario, sulla casella pagina6 di 12 precompilata indicante “la mancata costituzione dell'Assemblea” continuando a scrivere di pugno
“di prima convocazione per assenza dei condomini” senza specificare la data della stessa ed il luogo di indizione. 3) non si dà, ulteriormente, atto dell'indicazione del quorum presente in seconda convocazione. 4) il verbale è carente della fondamentale dicitura, ai fini della validità dello stesso:
“Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione nei termini e modi di legge, dichiara validamente costituita l'assemblea con la presenza di n. … condomini, rappresentanti il quorum del
… e, pertanto, prima di passare alla discussione dell'ordine del giorno si procede alla nomina del
Presidente e del Segretario”. 5) il verbale non presenta la menzione analitica dei condomini favorevoli, contrari ed astenuti, che avrebbero votato la designa di come Controparte_2
Amministratore del Condominio de quo. 6) la è inficiata, appunto, per l'omessa Parte_2 indicazione del quorum costitutivo dell'assemblea e, quindi, deliberativo richiesto ex lege per la nomina dell'Amministratore. 7) le firme apposte in calce al verbale nella sezione denominata “alcuni condomini” non corrispondono al numero effettivo dei condomini partecipanti all'assemblea condominiale, ma ai comproprietari degli appartamenti intestatari solo di una quota millesimale.
Nello specifico, si osserva che e sono comproprietari Controparte_7 CP_8 dell'immobile identificato con l'interno 9 (foglio 102, particella 226 sub 11), giusto atto del Per 01.10.2002 ai rogiti del Notaio , mentre ed Persona_1 Controparte_9 CP_10 sono comproprietari dell'immobile identificato con l'interno 9 (foglio 102, particella 226 sub 20), giusto atto del 10.3.2021 ai rogiti del Notaio (v. all.). Ne discende che i millesimi da Persona_3 considerare ai fini deliberativi erano quelli relativi agli appartamenti (91,486), CP_2
(84,779) e (68,867).”; Per_4 Per_5
Con riferimento al verbale assembleare del 17 marzo 2024, l'opponente (non condomino, ma amministratore revocato) lamenta che:” La presunta assemblea del 17 marzo 2024, tenutasi di domenica presso l'abitazione del condomino , per la quale non è dato conoscere il CP_2 soggetto che ha indetto tale riunione, non poteva aver luogo stante lo svolgimento in prima convocazione dell'assemblea ritualmente convocata dal dott. , Amministratore e legale Pt_1 rappresentante pro tempore del , ove veniva confermato e, Controparte_1 conseguentemente, provvedeva ad affiggere sulla porta dei locali condominiali l'avviso di avvenuto svolgimento della riunione condominiale in prima convocazione con conferma dello stesso. Invero, dalla disamina del verbale del 17 marzo 2024 avente ad oggetto “1. dimissioni amministratore;
2. conferma e/o nomina amministratore;
3. varie ed eventuali”, per come è dato leggere nello stesso, si palesa la sua nullità per i seguenti vizi: 2) nella prima pagina non si rinvengono le firme degli aventi diritto al voto accanto al nominativo dei singoli condomini, ma solo la dicitura “assente, presente” non sufficiente a comprovare l'effettiva partecipazione alla seduta assembleare. Volendo sommare,
pagina7 di 12 quindi, i millesimi dei presenti (D' 84,779, 91,486, Controparte_9 Controparte_7 Parte_3
68,867, 66,176), si ricava il quorum complessivo di
[...] Controparte_11
311,308 insufficiente per il quorum costitutivo e deliberativo dei punti all'ordine del giorno sopra citato. Tuttavia, deve scorporarsi la quota di 66,176 relativa al condomino Controparte_11
in quanto assente essendo stato presente alla riunione assembleare indetta in prima
[...] convocazione dal dott. nel corso della quale quest'ultimo è stato confermato Pt_1 amministratore e legale rappresentante pro tempore del ”. Pertanto, il Controparte_1 quorum costitutivo e deliberativo era pari a 245,132. 3) sempre nella prima pagina non è dato leggere, come nel corpo del verbale, se l'assemblea si sia svolta in prima o seconda convocazione.
Elemento fondamentale, anche, nella determina del quorum costitutivo e deliberativo necessario ai fini della validità assembleare. 4) ed ancora, nella prima pagina viene indicato il luogo di svolgimento dell'assemblea condominiale presso “l'abitazione del condomine , in CP_2 quanto la sala condominiale era chiusa e l'amministratore assente”. Tale motivazione è alquanto contraddittoria con il deliberato del 5.3.2024, che avrebbe nominato proprio il CP_2 amministratore, a meno che non riconosca implicitamente ed espressamente la nomina del dott.
[...]
, quale legale rappresentante del Condominio. 5) non si dà atto della modalità di convocazione Pt_1 nei termini e modi di legge dell'assemblea, nonché della data di indizione dell'assemblea in prima convocazione. 6) anche questo verbale è privo dell'accertamento della costituzione dell'assemblea in modo regolare e rituale ed è privo della dicitura “Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione nei termini e modi di legge, dichiara validamente costituita l'assemblea con la presenza di n. … condomini, rappresentanti il quorum del … e, pertanto, prima di passare alla discussione dell'ordine del giorno si procede alla nomina del Presidente e del Segretario”, atta a garantire l'accertamento del quorum costitutivo dell'assemblea e, quindi, deliberativo richiesto ex lege per le votazioni all'ordine del giorno. 7) non si dà atto di qualsivoglia prova delle dimissioni del dott. n.q. di Amministratore del Condominio;
8) la nomina Pt_1 Controparte_1
“all'unanimità” di come Amministratore del Condominio “ ” Controparte_2 CP_1
è nulla, posto che il quorum assembleare non raggiungeva la maggioranza qualificata necessaria ex lege per la nomina della figura dell'Amministratore. 9) le firme apposte in calce al verbale nella sezione denominata “alcuni condomini” non corrispondono al numero effettivo dei condomini partecipanti all'assemblea condominiale, ma ai comproprietari degli appartamenti intestatari solo di una quota millesimale, come sopra osservato.”.
Sennonché, come detto, tali rilievi attengono alla regolarità formale dei verbali di assemblea condominiale, potendo dare luogo, semmai, a ipotesi di annullabilità dei verbali e delle delibere adottate, se, però le relative eccezioni fossero state sollevate da un condomino, impossibilitato,
pagina8 di 12 eventualmente, in presenta di tali vizi, di controllare la regolarità formale delle deliberazioni;
laddove, invece, non risulta che l'odierno opponente sia un condomino.
Né l'Opponente ha denunciato la falsità dei detti verbali di assemblea Parte_1 condominiale.
Piuttosto, emerge, in maniera evidente, un contrasto in seno alla compagine condominiale circa la persona da nominare come amministratore, come reso palese da quanto esposto dall'odierno opponente in atto introduttivo, ove si legge:” Infine, si osserva che il dott. è sempre Parte_1 stato l'Amministratore e legale rappresentante pro tempore del sino Controparte_1 ad oggi, in quanto giammai revocato e/o sostituto. A rigore, si evidenzia che in data 15.01.2024 si teneva la riunione ordinaria in seconda convocazione avente al 3° punto all'ordine del giorno
“conferma e/o nomina Amministratore”, ma l'argomento veniva differito ad altra sessione per il mancato raggiungimento della maggioranza qualificata (cfr. all. autenticato). Pertanto, proseguiva il mandato in interim indicendo le successive riunioni assembleari, tenutesi rispettivamente in data
14 febbraio 2024 e 16 marzo 2024. La riunione straordinaria del 14 febbraio 2024 non aveva luogo per la mancata designa del Presidente (cfr. all. autenticato). In ultimo, quella del 16 marzo 2024 aveva luogo con la presenza di 8 condomini su 12 rappresentanti 668,897 millesimi che confermavano il dott. , Amministratore e legale rappresentante pro tempore del Parte_1
, per come risulta dal verbale annotato nel registro verbali Controparte_1 precedentemente vidimato (cfr. all. autenticato). Ciò evidenzia la legittimazione e titolarità di legale rappresentante pro tempore del in capo al dott. , Controparte_1 Parte_1 eletto amministratore nel rispetto delle norme di legge vigenti. Al contempo, si rileva l'assurdità della presunta assemblea condominiale tenutasi il giorno dopo solo dai restanti 3 condomini dissenzienti, che procedevano alla pseudo nomina di nella qualità di amministratore senza Controparte_2 il raggiungimento della maggioranza qualificata e regolare convocazione, per come sopra esaminato. Per mero tuziorismo difensivo, si rappresenta la cronologia delle vicissitudini occorse, che vedono uno scambio continuo di attribuzione dei . In data 5.03.2024, effettuava CP_12 online la variazione di attribuzione del codice fiscale del Condominio de quo in capo a CP_2
che comunicava al dott. a mezzo p.e.c. in data 09.03.2024. Pertanto, il dott.
[...] Pt_1
nella qualità di Amministratore e legale rappresentante pro tempore del Parte_1
depositava in data 11.3.2024 presso la Legione Carabinieri di Controparte_1
Messina, Stazione di Messina Arcivescovado, denuncia/querela nei confronti di
[...]
per le violazioni commesse nei confronti del sopra citato. In data CP_2 CP_1
12.3.2024, depositava presso l'Agenzia delle Entrate di Messina la predetta denuncia/querela. In data 16.3.2024, aveva luogo l'assemblea condominiale in prima convocazione che conferma la figura pagina9 di 12 del dott. , Amministratore e legale rappresentante pro tempore del in Parte_1 CP_1 oggetto. In data 26.4.2024, depositava presso la Legione Carabinieri di Messina, Stazione di Messina
Arcivescovado, integrazione di querela nei confronti di per le ulteriori Controparte_2 violazioni commesse nei confronti del sopra citato. Ulteriore integrazione veniva CP_1 presentata in data 1.7.2024 e 12.7.2024. Con quest'ultima integrazione il dott. evidenziava Pt_1 il prelievo delle somme condominiali con assegno postale n.7258248741 del 26.6.2024 dell'importo di euro 39.215,98, data contabile 11.7.2024, causale operazione 00013. Per tale motivo, si chiede la revoca immediata del decreto ingiuntivo opposto.”.
Sennonché, al momento della richiesta di ingiunzione consegna dei documenti afferenti all'amministrazione condominiale, le deliberazioni di nomina del , quale amministratore CP_2 del condominio, erano efficaci e pertanto, il mandato di amministratore di condominio del Pt_1 era stato revocato. Ne consegue, come detto, che alla scadenza del mandato l'amministratore, a norma dell'art. 1713 c.c., è tenuto a restituire spontaneamente ciò che ha ricevuto in ragione dell'incarico svolto per conto del condominio e da lui detenuto unicamente in veste di mandatario, con la conseguenza che tutta la documentazione condominiale deve essere consegnata al nuovo amministratore affinché questi possa senza difficoltà continuare a gestire il condominio (Cass. civ., sez. VI, 16agosto 2000, n. 10815).
È principio consolidato che l'amministratore di condominio configuri un ufficio di diritto privato con conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato e si ritiene che l'azione volta ad ottenere dall'amministratore cessato dall'incarico la restituzione dei documenti inerenti la passata gestione è configurabile alla stregua di una azione a tutela dell'interesse comune perché volta ad assicurare la corretta tenuta della documentazione relativa alla gestione condominiale sotto ogni aspetto a garanzia dei rapporti interni e verso i terzi, rimanendo l'amministratore responsabile di tutti i danni che il affermi e dimostri di aver subito per effetto di tale mancata e/o CP_1 ritardata restituzione, tanto che si ritiene che l'amministratore che non provvede alla riconsegna della documentazione commette il reato di appropriazione indebita exart. 646 c.c. (Cass pen., sez. II, 16 giugno 2016, n. 38660).
Nella presente controversia, dalla lettura del verbale di assemblea del 13 marzo 2024 del Condominio
Residence 13, presenti 4 condomini su 13 , si legge: “Per il secondo punto all'ordine del giorno l'assemblea all'unanimità conferma e comunque nominare quale amministratore il signor codice fiscale dal 04.03.2024 al 16.03.2024 e dalla data Controparte_2 P.IVA_1 odierna alla data del 16.03.2025 l'Assemblea all'unanimità considerato l'accavallamento di nomine di amministratore, revoca in autotutela le delibere assembleari effettuate dal 06.03.2024 alla data pagina10 di 12 del 16.03.2024 ed invita a dare seguito al completamento del cambio di traenza a CP_13 favore di SE il presente verbale in forza dell'articolo 1137 secondo Controparte_2 comma esecutivo e sostitutivo del precedente…”. Pertanto, è evidente che non essendo stato provato che tale deliberazione non sia stata annullata, revocata o sospesa, si deve ritenere che essa sia efficace e che l'amministratore uscente, revocato dall'incarico debba restituire la documentazione relativa alla gestione condominiale ancora in suo possesso e che il nuovo amministratore del è CP_1 legittimato ad agire nei confronti del precedente per la restituzione dei documenti occorrenti all'esercizio della gestione condominiale, senza necessità di esser autorizzato con delibera assembleare perché la legittimazione attiva processuale, conferita dall'art. 1130 cod. civ. per lo svolgimento delle attribuzioni ivi previste - esecuzione delle delibere dell'assemblea, cura dell'osservanza del regolamento di condominio, amministrazione delle cose, degli impianti, dei servizi comuni, conservazione e manutenzione di essi, disciplina del loro uso e riscossione dei contributi - comprende quella prioritaria ed indispensabile per l'espletamento dei singoli momenti gestori, tra cui il recupero della documentazione relativa alla gestione precedente (Cass. n.
13504/1999). L'obbligo di restituzione in parola è stato, di recente, espressamente previsto dal legislatore della riforma in tema di condominio (l. n. 220/2012) che ha riscritto l'art. 1129 c.c., il quale oggi recita all'ottavo comma “alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al e ai singoli condomini CP_1
e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.
Ne consegue il rigetto delle domande proposte da con atto di citazione in Parte_1 opposizione al D.I. n.536/2024 del 10.06.2024, correttamente ingiunto in proprio in quanto cessato dalla carica di amministratore del Condominio convenuto, con conseguente conferma dell'opposto
D.I. n.536/2024 del 10.06.2024.
Le spese di lite, per la presente fase di opposizione a decreto ingiuntivo seguono la soccombenza e non essendo stata depositata nota spese, sono liquidate a favore di parte convenuta come da dispositivo in applicazione di parametri minimi attesa la scarsa complessità della controversia e l'assenza di attività istruttoria (Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022 -Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale- Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: €
602,00 Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00 - Compenso tabellare (valori minimi) €
2.906,00)
P.Q.M.
pagina11 di 12 Il Tribunale di Messina – Prima sezione civile – in funzione di Giudice Unico, definitivamente decidendo nella controversia iscritta la n. 3276/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree proposte da con atto di citazione in opposizione Parte_1 al D.I. n.536/2024 del 10.06.2024, con conseguente conferma dell'opposto D.I. n.536/2024 del
10.06.2024.
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore del convenuto Parte_1
(c.f. ), che si liquidano in euro 2.906,00, oltre spese Controparte_1 P.IVA_1 generali (15%), Iva e Cpa, se dovute.
Il Giudice
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
GOP1 - Prima Sez. Civile Bis
R.G. 3276/2024
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3276/2024 R.G., posta in decisione, all'udienza 23.10.2025 e promossa tra nato a [...] il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BARBARO MARIANNA
- Attore –
CONTRO
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. RASCONÀ ALESSANDRO;
- Convenuto –
Oggetto: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 23.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso per ingiunzione di consegna documenti il Controparte_1
, (cod. fisc. , con sede in vico I° Saponara, 13/b, 98168, Messina, in persona
[...] P.IVA_1 dell'amministratore p.t. premettendo:” - che con verbale di assemblea del Controparte_2
05.03.2024, il procedeva alla nomina del nuovo amministratore nella Controparte_1 persona del sig. nato a [...] il [...] (cod. Controparte_2 C.F._2
(all. 1); - che con pec del 16.03.2024 veniva reiterata al precedente amministratore, sig. Parte_1
la consegna di tutta la documentazione attinente al Condominio Residence 13 (all. 2); -
[...] che in data 17.03.2024, l'assemblea dei condomini, in seconda convocazione, confermava la nomina del sig. quale amministratore del condominio (all. 3); - che in data 05.04.2024 Controparte_2
pagina1 di 12 il sig. , alla luce della nomina ricevuta in data 17.03.2024, provvedeva a volturare il CP_2 codice fiscale del Condominio che riceveva in pari data (all. 4); -che il sig. non Parte_1 ha provveduto a tale consegna, così violando il diritto del Condominio alla pronta consegna della documentazione del Condominio stesso;
R I T E N U T O - che dalla omessa consegna deriva per il e per la sua gestione un pregiudizio irreparabile in relazione alla impossibilità di CP_1 effettuare il rendiconto, di ripartire le spese ed incassare i contributi, di convocare l'assemblea e deliberare conseguentemente sui beni e servizi comuni - che è necessario per l'amministratore ai fini di una corretta gestione del essere in possesso della seguente documentazione:..”, CP_1 chiedeva al Tribunale di ingiungere, ai sensi degli art. 633 e ss. c.p.c., a C.F. Parte_1
, , di consegnare all'istante tutta la documentazione indicata. C.F._1
Con decreto del 09.06.2024, il Tribunale ingiungeva a , di consegnare, Parte_1 senza dilazione, al , con sede in vico I° Saponara, 13/b, Messina, Controparte_1 in persona dell'amministratore p.t., Sig. le cose mobili oggetto di ingiunzione, Controparte_2 in decreto meglio indicate.
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n.536/2024 del 10.06.2024, Parte_1 impugnava il decreto ingiuntivo n.536/2024 del 10.06.2024, chiedendo:” In via pregiudiziale:
1. sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.536/2024 del
10.06.2024 emesso dal Tribunale Civile di Messina nell'ambito del giudizio n.2202/2024 R.G. in favore di n.q. di Amministratore e legale rappresentante pro tempore del Controparte_2
per i motivi elencati al capo della narrativa;
2. accertare e dichiarare Controparte_1 la carenza di legittimazione e soggettività attiva in capo a per le motivazioni Controparte_2 argomentate al capo 1) della narrativa e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.536/2024 del 10.06.2024 emesso dal Tribunale Civile di Messina nell'ambito del giudizio n.2202/2024 R.G. in favore di n.q. di Amministratore e legale rappresentante Controparte_2 pro tempore del;
3. Per l'effetto, condannare Controparte_1 Controparte_2 in proprio al pagamento di spese, competenze e onorari del presente giudizio;
4. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e soggettività passiva in capo al dott. Parte_1 ingiunto in proprio per le motivazioni argomentate al capo 2) della narrativa e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
5. Per l'effetto, condannare in Controparte_2 proprio al pagamento di spese, competenze e onorari del presente giudizio;
Nel merito:
6. Accertare
e dichiarare l'inesistenza giuridica delle sedute assembleari del 5 e 17 marzo 2024, per come esaminato in parte motiva al capo 3) e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza della nomina di come amministratore e legale rappresentante p.t. del Controparte_2 Controparte_1
;
7. Ritenere e dichiarare che il dott. in proprio non detiene qualsivoglia
[...] Parte_1
pagina2 di 12 documentazione amministrativa/contabile del Condominio ” e, per l'effetto, CP_1 dichiarare l'impossibilità di effettuare la predetta consegna;
8. Ritenere e dichiarare la non dovutezza della consegna della documentazione amministrativa/contabile del
[...]
portata dal decreto ingiuntivo opposto nei confronti di un soggetto non legittimato Controparte_1 per le argomentazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.536/2024 del 10.6.2024; 9. Accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è privo dei requisiti ex art.633 c.p.c., per come analizzato in parte motiva e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
10. Dichiarare il disconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.2719
c.c., della documentazione versata in atti nel ricorso monitorio, per come esaminato in parte motiva;
11. Ritenere e dichiarare la responsabilità personale di – consapevole della Controparte_2 carenza dei presupposti di fatto e di diritto – nell'aver ingiunto al dott. in proprio Parte_1 la consegna di beni mobili e, per l'effetto, condannarlo, ai sensi e per gli effetti dell'art.96 c.p.c; 12.
In via istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per testi per attestare l'inesistenza giuridica dei deliberati prodotti nel ricorso monitorio con l'escussione dei condomini Controparte_3
( ); (CF ; ( CF CodiceFiscale_3 CP_4 C.F._4 Controparte_5
), la ( ); sul seguente capitolato di prova: C.F._5 CP_6 C.F._6
a) vero o no che giammai ha notificato la convocazione della riunione Controparte_2 assembleare tenutasi il 5 marzo 2024; b) vero o no che giammai ha notificato Controparte_2 la convocazione della riunione assembleare tenutasi il 17 marzo 2024; c) vero o no che la seduta assembleare del 14.2.2024 convocata dal dott. è stata boicottata? Da chi?, era in Parte_1 proprio o delegato da altro condomino? d) vero o no che il Condominio “ ” ha CP_1 confermato il dott. Amministratore e legale rappresentante pro tempore dello Parte_1 stesso;
e) vero o no che sta ingenerando confusione nella gestione Controparte_2 amministrativa e contabile del Condominio “ ”;
7. Condannare controparte al CP_1 pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre accessori di legge, da liquidarsi secondo i parametri medi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso del contributo unificato da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Con comparsa di costituzione e risposta avverso opposizione a decreto ingiuntivo, si costituiva il ”, (cod. fisc. ), con sede in vico I° Saponara, 13/b, 98168, Controparte_1 P.IVA_1
Messina, in persona dell'amministratore pro tempore Sig. chiedendo p” 1. in Controparte_2 via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso per assoluta carenza di legittimazione attiva in capo al Dott. ad impugnare le delibere condominiali;
2. Parte_1 nel merito, rigettare integralmente l'avversaria opposizione a decreto ingiuntivo, perché infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte, confermando il decreto ingiuntivo nr. 536/2024 R.G.
pagina3 di 12 emesso nel procedimento nr. 2202/2024 R.G. e per l'effetto condannare il Dott. Parte_1 in proprio, alla consegna di tutta la documentazione riportata nel suindicato decreto ingiuntivo;
3. rigettare le richieste istruttorie per le motivazioni esposte;
4. Con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio”.
Disposta la trattazione scritta la causa era posta in decisione previo depositato di note scritte delle parti.
Non v'è spazio per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, chiesto, con emissione di provvedimento anche inaudita altera parte, da parte opponente.
Vanno preliminarmente esaminate le contrapposte eccezioni di carenza di legittimazione sollevate dalle parti in conseguenza del succedersi di assemblee condominiali che hanno rispettivamente nominato e revocato i due amministratori del condominio e . Pt_1 CP_2
Parte Opponente, in particolare, ha preliminarmente sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione e soggettività attiva in capo a quale ricorrente per ingiunzione Controparte_2 in quanto qualificatosi Amministratore del Condominio ” in virtù delle delibere CP_1 assembleari del 5 e 17 marzo 2024, che, secondo parte opponente sono inesistenti e, Pt_1 quindi, nulle. Al riguardo, eccepisce il convenuto che l'Attore fonda l'opposizione sulla CP_1 asserita inesistenza o nullità delle delibere assembleari del 5 e del 17 marzo 2024 che, però non essendo state impugnate, o comunque non sospese o revocate, sono da ritenersi efficaci.
La difesa del convenuto appare pertinente. CP_1
Giova solo premettere, come è noto, che, ai sensi dell'art. 1137 c.c., ..Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. [III]. L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
La delibera assembleare, in particolare è da ritenersi inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, sicché non può individuarsi strutturalmente l'espressione di una volontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa. In tal caso i condomini non hanno alcun interesse ad impugnarla, non generando la stessa alcun pregiudizio ai loro diritti tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione. La domanda diretta, invece, a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione pagina4 di 12 approvata in una riunione di partecipanti al , quale riportato nel relativo verbale, sia pure CP_1 per mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, o per impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico, da valutarsi in relazione al difetto assoluto di attribuzioni, può comunque integrare gli estremi di un'azione di accertamento della nullità o dell'inesistenza materiale di detta deliberazione e può pertanto essere proposta da un condomino, se a tale accertamento egli abbia un interesse concreto e attuale, diretto ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che la delibera generava quanto al contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata (Cass. II, n. 9387/2023;
Cass. VI-2, n. 1367/2023). Sennonché, l'opponente non allega di essere Parte_1 condomino, ma di essere stato amministratore del condominio, poi revocato con le deliberazioni di cui lamenta – non da condomino, ma da amministratore o ex amministratore – l'inesistenza o la nullità. È pur vero che l'amministratore cessato dalla carica può avere un interesse a far valere le sue ragioni, invocando la nullità delle deliberazioni assembleare ma a ben guardare i motivi di nullità o inesistenza esposti – indicati da parte opponente stessa come irregolarità formali e sostanziali che viziano la validità dei relativi verbali – non emergono ragioni che possono integrare una nullità.
In altri termini, l'azione di annullamento delle delibere dell'assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, atteso che la perdita di tale qualità determina la conseguente perdita dell'interesse ad agire dell'istante (arg. da Cass. n. 26842 del 2008; n. 4372 del
2003). Legittimati all'esercizio dell'azione ex art. 1137 c.c. sono, infatti, come già considerato, i soli condomini dissenzienti, assenti o astenuti e ciò discende dal principio maggioritario, dal quale è retto il funzionamento dell'assemblea, giacché, come la stessa norma prescrive, le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini e perciò unicamente costoro possono far valere la contrarietà delle stesse alla legge o al regolamento di condominio.
La limitazione della legittimazione in favore dei soli condomini all'azione di annullamento ex art. 1137 c.c. ha evidente ragionevolezza, potendo soltanto coloro che restano obbligati dalla delibera definirsi portatori, altresì, dell'interesse al corretto procedimento di formazione e di espressione della volontà assembleare, procedimento di cui sono parti necessarie sia nella fase di convocazione, sia nella fase di costituzione del collegio, sia in quella di espressione del voto.
A coloro che non sono condomini si apre, piuttosto, l'eventualità di agire per la declaratoria di nullità di una delibera, da far valere, secondo i principi generali, mediante un'azione di mero accertamento, la quale è esperibile da chiunque vi abbia interesse, tale rivelandosi chi abbia la pagina5 di 12 titolarità di una situazione giuridica qualificata da una correlazione agli effetti della deliberazione nulla adottata dall'assemblea.
A questo punto, appare opportuno, evidenziare che il contratto che lega l'amministratore al condominio è riconducibile al mandato di cui agli artt. 1703 e ss cc, come chiaramente dispone attualmente il comma 15 dell'art. 1129 cod. civ. Questi all'atto di cessazione dall'ufficio ha l'obbligo di consegnare tutta la documentazione nelle mani del , o in assemblea o nelle mani di CP_1 condòmini da questa delegati ad hoc. Il fondamento di siffatto obbligo è rinvenibile innanzitutto nell'art. 1713 cod. civ. in forza del quale “Il mandatario deve rendere al mandante Il conto del suo operato e rimettergli tutto quanto ricevuto a causa del mandato“; in secondo luogo, nel dovere generale del mandatario di curare l'esecuzione del mandato con la diligenza del buon padre di famiglia derivante dall'art. 1710 cod.civ., che la giurisprudenza estende non solo agli atti propriamente esecutivi del mandato, ma anche a quelli che siano preparatori, strumentali ed anche di necessario completamento finale, e tra questi rientra certamente la restituzione al mandante di ciò che non è stato possibile utilizzare per lo scopo ed il fine del mandato, come ad esempio le giacenze di cassa. Ne consegue che, estintosi il mandato, l'amministratore – mandatario deve immediatamente rimettere tutto quanto detenuto a causa del mandato nelle mani del condominio, e non dell'amministratore subentrante, il quale a sua volta è legato al condominio da un nuovo ed autonomo rapporto giuridico riconducibile al contratto di mandato. L'obbligazione restitutoria di quanto utilizzato per la esecuzione del mandato è inoltre finalizzata al giudizio di compiuto adempimento dell'incarico da parte dell'amministratore cessato, tant'è che il condominio, ricevuta la documentazione dall'amministratore uscente, dovrebbe provvedere eventualmente a consegnarla al nuovo amministratore nominato, in originale o, secondo principi di prudente e buona amministrazione, in copia, consegnando gli originali ad un condòmino delegato alle funzioni di segretario – depositario del . CP_1
Nella presente controversia, invece, l'opponente, , lamenta che, in Parte_1 relazione alle delibere assembleari con le quali è stato revocato dalla carica di amministratore di condominio – verbale di assemblea del 5 marzo 2024 e verbale di assemblea del 17 marzo 2024 - :“I condomini giammai hanno ricevuto la notifica della convocazione di dette riunioni e tantomeno la notifica degli stessi verbali, per come è emerso nella seduta assembleare del 13.07.2024 (all.)”. E che, nel verbale di assemblea del 5 marzo 2024, “1) nella prima pagina non si rinvengono le firme degli aventi diritto al voto accanto al nominativo dei singoli condomini, al fine di vagliare la presenza degli stessi e conseguentemente il raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo. 2) non si dà atto della modalità di convocazione dell'assemblea e della data di indizione dell'assemblea in prima convocazione. Si rinviene solo l'apposizione del segno “X”, a cura del Segretario, sulla casella pagina6 di 12 precompilata indicante “la mancata costituzione dell'Assemblea” continuando a scrivere di pugno
“di prima convocazione per assenza dei condomini” senza specificare la data della stessa ed il luogo di indizione. 3) non si dà, ulteriormente, atto dell'indicazione del quorum presente in seconda convocazione. 4) il verbale è carente della fondamentale dicitura, ai fini della validità dello stesso:
“Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione nei termini e modi di legge, dichiara validamente costituita l'assemblea con la presenza di n. … condomini, rappresentanti il quorum del
… e, pertanto, prima di passare alla discussione dell'ordine del giorno si procede alla nomina del
Presidente e del Segretario”. 5) il verbale non presenta la menzione analitica dei condomini favorevoli, contrari ed astenuti, che avrebbero votato la designa di come Controparte_2
Amministratore del Condominio de quo. 6) la è inficiata, appunto, per l'omessa Parte_2 indicazione del quorum costitutivo dell'assemblea e, quindi, deliberativo richiesto ex lege per la nomina dell'Amministratore. 7) le firme apposte in calce al verbale nella sezione denominata “alcuni condomini” non corrispondono al numero effettivo dei condomini partecipanti all'assemblea condominiale, ma ai comproprietari degli appartamenti intestatari solo di una quota millesimale.
Nello specifico, si osserva che e sono comproprietari Controparte_7 CP_8 dell'immobile identificato con l'interno 9 (foglio 102, particella 226 sub 11), giusto atto del Per 01.10.2002 ai rogiti del Notaio , mentre ed Persona_1 Controparte_9 CP_10 sono comproprietari dell'immobile identificato con l'interno 9 (foglio 102, particella 226 sub 20), giusto atto del 10.3.2021 ai rogiti del Notaio (v. all.). Ne discende che i millesimi da Persona_3 considerare ai fini deliberativi erano quelli relativi agli appartamenti (91,486), CP_2
(84,779) e (68,867).”; Per_4 Per_5
Con riferimento al verbale assembleare del 17 marzo 2024, l'opponente (non condomino, ma amministratore revocato) lamenta che:” La presunta assemblea del 17 marzo 2024, tenutasi di domenica presso l'abitazione del condomino , per la quale non è dato conoscere il CP_2 soggetto che ha indetto tale riunione, non poteva aver luogo stante lo svolgimento in prima convocazione dell'assemblea ritualmente convocata dal dott. , Amministratore e legale Pt_1 rappresentante pro tempore del , ove veniva confermato e, Controparte_1 conseguentemente, provvedeva ad affiggere sulla porta dei locali condominiali l'avviso di avvenuto svolgimento della riunione condominiale in prima convocazione con conferma dello stesso. Invero, dalla disamina del verbale del 17 marzo 2024 avente ad oggetto “1. dimissioni amministratore;
2. conferma e/o nomina amministratore;
3. varie ed eventuali”, per come è dato leggere nello stesso, si palesa la sua nullità per i seguenti vizi: 2) nella prima pagina non si rinvengono le firme degli aventi diritto al voto accanto al nominativo dei singoli condomini, ma solo la dicitura “assente, presente” non sufficiente a comprovare l'effettiva partecipazione alla seduta assembleare. Volendo sommare,
pagina7 di 12 quindi, i millesimi dei presenti (D' 84,779, 91,486, Controparte_9 Controparte_7 Parte_3
68,867, 66,176), si ricava il quorum complessivo di
[...] Controparte_11
311,308 insufficiente per il quorum costitutivo e deliberativo dei punti all'ordine del giorno sopra citato. Tuttavia, deve scorporarsi la quota di 66,176 relativa al condomino Controparte_11
in quanto assente essendo stato presente alla riunione assembleare indetta in prima
[...] convocazione dal dott. nel corso della quale quest'ultimo è stato confermato Pt_1 amministratore e legale rappresentante pro tempore del ”. Pertanto, il Controparte_1 quorum costitutivo e deliberativo era pari a 245,132. 3) sempre nella prima pagina non è dato leggere, come nel corpo del verbale, se l'assemblea si sia svolta in prima o seconda convocazione.
Elemento fondamentale, anche, nella determina del quorum costitutivo e deliberativo necessario ai fini della validità assembleare. 4) ed ancora, nella prima pagina viene indicato il luogo di svolgimento dell'assemblea condominiale presso “l'abitazione del condomine , in CP_2 quanto la sala condominiale era chiusa e l'amministratore assente”. Tale motivazione è alquanto contraddittoria con il deliberato del 5.3.2024, che avrebbe nominato proprio il CP_2 amministratore, a meno che non riconosca implicitamente ed espressamente la nomina del dott.
[...]
, quale legale rappresentante del Condominio. 5) non si dà atto della modalità di convocazione Pt_1 nei termini e modi di legge dell'assemblea, nonché della data di indizione dell'assemblea in prima convocazione. 6) anche questo verbale è privo dell'accertamento della costituzione dell'assemblea in modo regolare e rituale ed è privo della dicitura “Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione nei termini e modi di legge, dichiara validamente costituita l'assemblea con la presenza di n. … condomini, rappresentanti il quorum del … e, pertanto, prima di passare alla discussione dell'ordine del giorno si procede alla nomina del Presidente e del Segretario”, atta a garantire l'accertamento del quorum costitutivo dell'assemblea e, quindi, deliberativo richiesto ex lege per le votazioni all'ordine del giorno. 7) non si dà atto di qualsivoglia prova delle dimissioni del dott. n.q. di Amministratore del Condominio;
8) la nomina Pt_1 Controparte_1
“all'unanimità” di come Amministratore del Condominio “ ” Controparte_2 CP_1
è nulla, posto che il quorum assembleare non raggiungeva la maggioranza qualificata necessaria ex lege per la nomina della figura dell'Amministratore. 9) le firme apposte in calce al verbale nella sezione denominata “alcuni condomini” non corrispondono al numero effettivo dei condomini partecipanti all'assemblea condominiale, ma ai comproprietari degli appartamenti intestatari solo di una quota millesimale, come sopra osservato.”.
Sennonché, come detto, tali rilievi attengono alla regolarità formale dei verbali di assemblea condominiale, potendo dare luogo, semmai, a ipotesi di annullabilità dei verbali e delle delibere adottate, se, però le relative eccezioni fossero state sollevate da un condomino, impossibilitato,
pagina8 di 12 eventualmente, in presenta di tali vizi, di controllare la regolarità formale delle deliberazioni;
laddove, invece, non risulta che l'odierno opponente sia un condomino.
Né l'Opponente ha denunciato la falsità dei detti verbali di assemblea Parte_1 condominiale.
Piuttosto, emerge, in maniera evidente, un contrasto in seno alla compagine condominiale circa la persona da nominare come amministratore, come reso palese da quanto esposto dall'odierno opponente in atto introduttivo, ove si legge:” Infine, si osserva che il dott. è sempre Parte_1 stato l'Amministratore e legale rappresentante pro tempore del sino Controparte_1 ad oggi, in quanto giammai revocato e/o sostituto. A rigore, si evidenzia che in data 15.01.2024 si teneva la riunione ordinaria in seconda convocazione avente al 3° punto all'ordine del giorno
“conferma e/o nomina Amministratore”, ma l'argomento veniva differito ad altra sessione per il mancato raggiungimento della maggioranza qualificata (cfr. all. autenticato). Pertanto, proseguiva il mandato in interim indicendo le successive riunioni assembleari, tenutesi rispettivamente in data
14 febbraio 2024 e 16 marzo 2024. La riunione straordinaria del 14 febbraio 2024 non aveva luogo per la mancata designa del Presidente (cfr. all. autenticato). In ultimo, quella del 16 marzo 2024 aveva luogo con la presenza di 8 condomini su 12 rappresentanti 668,897 millesimi che confermavano il dott. , Amministratore e legale rappresentante pro tempore del Parte_1
, per come risulta dal verbale annotato nel registro verbali Controparte_1 precedentemente vidimato (cfr. all. autenticato). Ciò evidenzia la legittimazione e titolarità di legale rappresentante pro tempore del in capo al dott. , Controparte_1 Parte_1 eletto amministratore nel rispetto delle norme di legge vigenti. Al contempo, si rileva l'assurdità della presunta assemblea condominiale tenutasi il giorno dopo solo dai restanti 3 condomini dissenzienti, che procedevano alla pseudo nomina di nella qualità di amministratore senza Controparte_2 il raggiungimento della maggioranza qualificata e regolare convocazione, per come sopra esaminato. Per mero tuziorismo difensivo, si rappresenta la cronologia delle vicissitudini occorse, che vedono uno scambio continuo di attribuzione dei . In data 5.03.2024, effettuava CP_12 online la variazione di attribuzione del codice fiscale del Condominio de quo in capo a CP_2
che comunicava al dott. a mezzo p.e.c. in data 09.03.2024. Pertanto, il dott.
[...] Pt_1
nella qualità di Amministratore e legale rappresentante pro tempore del Parte_1
depositava in data 11.3.2024 presso la Legione Carabinieri di Controparte_1
Messina, Stazione di Messina Arcivescovado, denuncia/querela nei confronti di
[...]
per le violazioni commesse nei confronti del sopra citato. In data CP_2 CP_1
12.3.2024, depositava presso l'Agenzia delle Entrate di Messina la predetta denuncia/querela. In data 16.3.2024, aveva luogo l'assemblea condominiale in prima convocazione che conferma la figura pagina9 di 12 del dott. , Amministratore e legale rappresentante pro tempore del in Parte_1 CP_1 oggetto. In data 26.4.2024, depositava presso la Legione Carabinieri di Messina, Stazione di Messina
Arcivescovado, integrazione di querela nei confronti di per le ulteriori Controparte_2 violazioni commesse nei confronti del sopra citato. Ulteriore integrazione veniva CP_1 presentata in data 1.7.2024 e 12.7.2024. Con quest'ultima integrazione il dott. evidenziava Pt_1 il prelievo delle somme condominiali con assegno postale n.7258248741 del 26.6.2024 dell'importo di euro 39.215,98, data contabile 11.7.2024, causale operazione 00013. Per tale motivo, si chiede la revoca immediata del decreto ingiuntivo opposto.”.
Sennonché, al momento della richiesta di ingiunzione consegna dei documenti afferenti all'amministrazione condominiale, le deliberazioni di nomina del , quale amministratore CP_2 del condominio, erano efficaci e pertanto, il mandato di amministratore di condominio del Pt_1 era stato revocato. Ne consegue, come detto, che alla scadenza del mandato l'amministratore, a norma dell'art. 1713 c.c., è tenuto a restituire spontaneamente ciò che ha ricevuto in ragione dell'incarico svolto per conto del condominio e da lui detenuto unicamente in veste di mandatario, con la conseguenza che tutta la documentazione condominiale deve essere consegnata al nuovo amministratore affinché questi possa senza difficoltà continuare a gestire il condominio (Cass. civ., sez. VI, 16agosto 2000, n. 10815).
È principio consolidato che l'amministratore di condominio configuri un ufficio di diritto privato con conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato e si ritiene che l'azione volta ad ottenere dall'amministratore cessato dall'incarico la restituzione dei documenti inerenti la passata gestione è configurabile alla stregua di una azione a tutela dell'interesse comune perché volta ad assicurare la corretta tenuta della documentazione relativa alla gestione condominiale sotto ogni aspetto a garanzia dei rapporti interni e verso i terzi, rimanendo l'amministratore responsabile di tutti i danni che il affermi e dimostri di aver subito per effetto di tale mancata e/o CP_1 ritardata restituzione, tanto che si ritiene che l'amministratore che non provvede alla riconsegna della documentazione commette il reato di appropriazione indebita exart. 646 c.c. (Cass pen., sez. II, 16 giugno 2016, n. 38660).
Nella presente controversia, dalla lettura del verbale di assemblea del 13 marzo 2024 del Condominio
Residence 13, presenti 4 condomini su 13 , si legge: “Per il secondo punto all'ordine del giorno l'assemblea all'unanimità conferma e comunque nominare quale amministratore il signor codice fiscale dal 04.03.2024 al 16.03.2024 e dalla data Controparte_2 P.IVA_1 odierna alla data del 16.03.2025 l'Assemblea all'unanimità considerato l'accavallamento di nomine di amministratore, revoca in autotutela le delibere assembleari effettuate dal 06.03.2024 alla data pagina10 di 12 del 16.03.2024 ed invita a dare seguito al completamento del cambio di traenza a CP_13 favore di SE il presente verbale in forza dell'articolo 1137 secondo Controparte_2 comma esecutivo e sostitutivo del precedente…”. Pertanto, è evidente che non essendo stato provato che tale deliberazione non sia stata annullata, revocata o sospesa, si deve ritenere che essa sia efficace e che l'amministratore uscente, revocato dall'incarico debba restituire la documentazione relativa alla gestione condominiale ancora in suo possesso e che il nuovo amministratore del è CP_1 legittimato ad agire nei confronti del precedente per la restituzione dei documenti occorrenti all'esercizio della gestione condominiale, senza necessità di esser autorizzato con delibera assembleare perché la legittimazione attiva processuale, conferita dall'art. 1130 cod. civ. per lo svolgimento delle attribuzioni ivi previste - esecuzione delle delibere dell'assemblea, cura dell'osservanza del regolamento di condominio, amministrazione delle cose, degli impianti, dei servizi comuni, conservazione e manutenzione di essi, disciplina del loro uso e riscossione dei contributi - comprende quella prioritaria ed indispensabile per l'espletamento dei singoli momenti gestori, tra cui il recupero della documentazione relativa alla gestione precedente (Cass. n.
13504/1999). L'obbligo di restituzione in parola è stato, di recente, espressamente previsto dal legislatore della riforma in tema di condominio (l. n. 220/2012) che ha riscritto l'art. 1129 c.c., il quale oggi recita all'ottavo comma “alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al e ai singoli condomini CP_1
e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.
Ne consegue il rigetto delle domande proposte da con atto di citazione in Parte_1 opposizione al D.I. n.536/2024 del 10.06.2024, correttamente ingiunto in proprio in quanto cessato dalla carica di amministratore del Condominio convenuto, con conseguente conferma dell'opposto
D.I. n.536/2024 del 10.06.2024.
Le spese di lite, per la presente fase di opposizione a decreto ingiuntivo seguono la soccombenza e non essendo stata depositata nota spese, sono liquidate a favore di parte convenuta come da dispositivo in applicazione di parametri minimi attesa la scarsa complessità della controversia e l'assenza di attività istruttoria (Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022 -Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale- Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: €
602,00 Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00 - Compenso tabellare (valori minimi) €
2.906,00)
P.Q.M.
pagina11 di 12 Il Tribunale di Messina – Prima sezione civile – in funzione di Giudice Unico, definitivamente decidendo nella controversia iscritta la n. 3276/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree proposte da con atto di citazione in opposizione Parte_1 al D.I. n.536/2024 del 10.06.2024, con conseguente conferma dell'opposto D.I. n.536/2024 del
10.06.2024.
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore del convenuto Parte_1
(c.f. ), che si liquidano in euro 2.906,00, oltre spese Controparte_1 P.IVA_1 generali (15%), Iva e Cpa, se dovute.
Il Giudice
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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