TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato ex art 281 sexies comma 3 c.p.c. richiamato dall'art. 350 bis c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4090/2024 promossa da:
con l'Avv. DI BENEDETTO BERARDINO (PEC: Parte_1
Email_1 ATTORE contro con l'Avv. CAMPA GABRIELLA (PEC: Controparte_1
Email_2 CONVENUTO nonché contro con gli Avv.ti Caterina Albesano e Massimiliano Graziani (pec: Controparte_2
- , Email_3 Email_4 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 3.12.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno appellante si duole della legittimità della sentenza del giudice di pace di Velletri n. 701/2024 del 25.03.2024 nell'ambito del procedimento iscritto con il n. di R.G. 3850/2023 promosso dalla Sig.ra ed avente ad oggetto l'opposizione avverso l'ingiunzione di fiscale n. 17468, notificata in data CP_1 4.09.2023.
A sostegno delle proprie ragioni ha allegato la violazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020 non avendo il giudice di pace tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dichiarando erroneamente la prescrizione della pretesa sanzionatoria.
Si è costituito in giudizio il con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_2 data 24.6.2025 aderendo all'appello mentre la Sig.ra con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata in data 21.11.2024 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata emessa dal GdP di Velletri n. 701/2024 con condanna della alle spese ed agli onorari di causa, e Parte_1 comunque ad accogliere l'opposizione in primo grado”.
Rilevato che: pagina 1 di 3 l'ingiunzione fiscale n. 17468 45057/6265 notificata in data 4.9.2023 ha ad oggetto le seguenti sanzioni amministrative per violazione del codice della strada:
- Verbale n. 8975T/16V del 26/03/2016 prot. n. 16559/2016 del 26/03/2016 notificato in data 01.07.2016 per compiuta giacenza;
- Verbale n. 5566/2016 prot. n. 12041/2016 elevato in data 27/04/2016 notificato in data 02/06/2016 per compiuta giacenza;
Verbale n. 20031/P prot. 18186/2017 elevato in data 02/09/2017 notificato in data 10/11/2017 per compiuta giacenza.
ritenuto che:
l'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
Come argomentato dall'appellante è applicabile la sospensione della prescrizione di cui all'art. 68, comma 1 DL 18/2020 (secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) tenuto conto del richiamo alle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 secondo cui “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede alla notifica Controparte_3 delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Ne segue che – avuto riguardo alla data di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni sottesi alla ordinanza ingiunzione opposta documentati dal costituito in giudizio (Verbale n. 20031/P CP_2 prot. 18186/2017 elevato in data 02/09/2017 notificato in data 10/11/2017 per compiuta giacenza) – al momento della notifica della ordinanza ingiunzione 4.9.2023 non era decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (secondo cui “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”), richiamato dall'art. 209 pagina 2 di 3 del D.lgs. n. 285/1992, posto che i relativi termini devono essere incrementati di 542 giorni, corrispondenti all'arco temporale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In particolare, alla data della notifica dell'ingiunzione di pagamento (4.9.2023) non era decorso il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 6.5.2019 per il richiamato verbale n. 20031/P prot. 18186/2017 elevato in data 02/09/2017 decorrente dal 6.5.2019 (data della notifica 10/11/2017 per compiuta giacenza + 542 gg). Contr Quanto agli altri due (n. 8975T/16V del 26/03/2016 prot. n. 16559/2016 del 26/03/2016 notificato in data 01.07.2016 per compiuta giacenza e n. 5566/2016 prot. n. 12041/2016 elevato in data 27/04/2016 notificato in data 02/06/2016 per compiuta giacenza) il relativo termine di prescrizione quinquennale ordinario deve ritenersi prorogato al 31.12.2023 in applicazione del secondo comma dell'art. 12, D. Lgs. 159/2015 (secondo cui “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”) posto che i termini di prescrizione scadevano entro il 31.12. dell'anno 2021 in cui si verifica la sospensione richiamata dal primo comma, ovvero 26.3.2021 e 2.6.2021 tenuto conto della data di notifica.
Al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione, pertanto, i relativi termini di prescrizione dovevano ritenersi non decorsi.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (fino ad euro 1.100,00) e con applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: ad integrale riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione promossa avverso l'ingiunzione fiscale n. 17468 45057/6265 notificata in data 4.9.2023.
Condanna altresì la Sig.ra a rimborsare a ciascuna parte le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 173,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali per il giudizio di primo grado ed euro € 332,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali ed oltre euro 91,50 per anticipazioni per il giudizio di appello
Velletri, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato ex art 281 sexies comma 3 c.p.c. richiamato dall'art. 350 bis c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4090/2024 promossa da:
con l'Avv. DI BENEDETTO BERARDINO (PEC: Parte_1
Email_1 ATTORE contro con l'Avv. CAMPA GABRIELLA (PEC: Controparte_1
Email_2 CONVENUTO nonché contro con gli Avv.ti Caterina Albesano e Massimiliano Graziani (pec: Controparte_2
- , Email_3 Email_4 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 3.12.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno appellante si duole della legittimità della sentenza del giudice di pace di Velletri n. 701/2024 del 25.03.2024 nell'ambito del procedimento iscritto con il n. di R.G. 3850/2023 promosso dalla Sig.ra ed avente ad oggetto l'opposizione avverso l'ingiunzione di fiscale n. 17468, notificata in data CP_1 4.09.2023.
A sostegno delle proprie ragioni ha allegato la violazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020 non avendo il giudice di pace tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dichiarando erroneamente la prescrizione della pretesa sanzionatoria.
Si è costituito in giudizio il con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_2 data 24.6.2025 aderendo all'appello mentre la Sig.ra con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata in data 21.11.2024 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata emessa dal GdP di Velletri n. 701/2024 con condanna della alle spese ed agli onorari di causa, e Parte_1 comunque ad accogliere l'opposizione in primo grado”.
Rilevato che: pagina 1 di 3 l'ingiunzione fiscale n. 17468 45057/6265 notificata in data 4.9.2023 ha ad oggetto le seguenti sanzioni amministrative per violazione del codice della strada:
- Verbale n. 8975T/16V del 26/03/2016 prot. n. 16559/2016 del 26/03/2016 notificato in data 01.07.2016 per compiuta giacenza;
- Verbale n. 5566/2016 prot. n. 12041/2016 elevato in data 27/04/2016 notificato in data 02/06/2016 per compiuta giacenza;
Verbale n. 20031/P prot. 18186/2017 elevato in data 02/09/2017 notificato in data 10/11/2017 per compiuta giacenza.
ritenuto che:
l'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
Come argomentato dall'appellante è applicabile la sospensione della prescrizione di cui all'art. 68, comma 1 DL 18/2020 (secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) tenuto conto del richiamo alle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 secondo cui “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede alla notifica Controparte_3 delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Ne segue che – avuto riguardo alla data di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni sottesi alla ordinanza ingiunzione opposta documentati dal costituito in giudizio (Verbale n. 20031/P CP_2 prot. 18186/2017 elevato in data 02/09/2017 notificato in data 10/11/2017 per compiuta giacenza) – al momento della notifica della ordinanza ingiunzione 4.9.2023 non era decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (secondo cui “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”), richiamato dall'art. 209 pagina 2 di 3 del D.lgs. n. 285/1992, posto che i relativi termini devono essere incrementati di 542 giorni, corrispondenti all'arco temporale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In particolare, alla data della notifica dell'ingiunzione di pagamento (4.9.2023) non era decorso il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 6.5.2019 per il richiamato verbale n. 20031/P prot. 18186/2017 elevato in data 02/09/2017 decorrente dal 6.5.2019 (data della notifica 10/11/2017 per compiuta giacenza + 542 gg). Contr Quanto agli altri due (n. 8975T/16V del 26/03/2016 prot. n. 16559/2016 del 26/03/2016 notificato in data 01.07.2016 per compiuta giacenza e n. 5566/2016 prot. n. 12041/2016 elevato in data 27/04/2016 notificato in data 02/06/2016 per compiuta giacenza) il relativo termine di prescrizione quinquennale ordinario deve ritenersi prorogato al 31.12.2023 in applicazione del secondo comma dell'art. 12, D. Lgs. 159/2015 (secondo cui “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”) posto che i termini di prescrizione scadevano entro il 31.12. dell'anno 2021 in cui si verifica la sospensione richiamata dal primo comma, ovvero 26.3.2021 e 2.6.2021 tenuto conto della data di notifica.
Al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione, pertanto, i relativi termini di prescrizione dovevano ritenersi non decorsi.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (fino ad euro 1.100,00) e con applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: ad integrale riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione promossa avverso l'ingiunzione fiscale n. 17468 45057/6265 notificata in data 4.9.2023.
Condanna altresì la Sig.ra a rimborsare a ciascuna parte le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 173,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali per il giudizio di primo grado ed euro € 332,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali ed oltre euro 91,50 per anticipazioni per il giudizio di appello
Velletri, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3