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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/12/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3533/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3533/2023 R.G. avente a oggetto “Divorzio – cessazione effetti civili” promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SALLEMI SEBASTIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._2 e difeso dall'Avv. CAPPUZZELLO VALENTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
GIANNONE TERESA: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previ gli incombenti di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato in Modica (RG) il 11.06.2003, tra la sig.ra e il sig. nato a [...] il Parte_1 Controparte_1 13.10.1971, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Modica al n. 59, P. II, S. A dell'anno 2003, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di Modica, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza, alle condizioni indicate in ricorso introduttivo e, dunque:
- confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione, relativamente alla casa coniugale ed alla spese di gestione di tale immobile (imposte, servizi, utenze domestiche), sovvenzionate con gli emolumenti pensionistici e assistenziali percepiti da (pari, ad oggi, ad € 2.450,00 al mese Per_1 circa, eccedenti il fabbisogno ordinario della minore) ammontanti ad € 1.000,00 circa;
alla gestione esclusiva in capo alla sig.ra degli anzidetti emolumenti - anche in ragione dell'ufficio Parte_1 di amministratore di sostegno alla stessa conferito con decreto del Giudice Tutelare emesso in data pagina 1 di 7 27.2.2025 - con deposito dell'esubero su libretto di risparmio per le eventuali esigenze straordinarie di
, disposti con sentenza n. 958/2020 del Tribunale di Ragusa, pronunciata nel procedimento n. Per_1 31/2018 R.G. avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi;
- disporre che la sig.ra
- in ragione di quanto disposto dal Giudice Tutelare del Tribunale di Ragusa con decreto di Pt_1 apertura di amministrazione di sostegno n. 3826/2025 del 27.2.2025 - dovrà, pedissequamente alla scadenza dettata per rendicontare al predetto Giudice sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale della figlia , presentare il rendiconto delle somme di cui beneficia la figlia Per_1 amministrata e delle causali del relativo utilizzo al padre, sig. ; Controparte_1
- confermare e disporre i turni di accudimento della figlia – divenuta ormai maggiorenne – Per_1 nel seguente modo: • il sig. accudisce, per la prima settimana, la figlia dalle ore 18:00 della CP_1 domenica sino alle ore 18:00 del mercoledì e, successivamente, la sig.ra dalle ore 18:00 del Pt_1 mercoledì sino alle ore 18:00 del sabato (in tal modo, la sig.ra avrebbe, come giorni di Pt_1 riposo per la settimana di interesse, il sabato sera e la domenica); • il sig. accudisce, per la CP_1 settimana successiva, la figlia dalle ore 18:00 di sabato sino alle ore 18:00 del mercoledì e, successivamente, la sig.ra dalle ore 18:00 di mercoledì alle ore 18:00 della domenica (in tal Pt_1 modo, il sig. avrebbe, come giorni di riposo per la settima di interesse, il sabato sera e la CP_1 domenica); • Turno Estivo: nel mese di agosto di ogni anno la sig.ra accudisce la figlia, per Pt_1 quindici giorni, dalla data del primo agosto alla data del quindici agosto sino alle ore 18:00, mentre il sig. , sempre per quindici giorni, dalla data del 15 agosto dalle ore 18:00 sino alla data del CP_1
30 agosto sino alle ore 18:00;
- disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del sig. così come Controparte_1 stabilito con sentenza n. 958/2020 del Tribunale di Ragusa, pronunciata nel procedimento n. 31/2018 R.G. avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi ovvero, in estremo subordine, disporre, a carico della sig.ra un assegno di mantenimento in favore del predetto pari ad € Parte_1
100,00 al mese”.
: “Confermare il rigetto, già disposto con provvedimento del 23.03.2024, Email_1 della avversa richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento previsto a favore del coniuge separato - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 concordatario tra i sigg. e celebrato a Modica il 11.06.2003 e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Modica al n.59, P. II, S. A, dell'anno 2003, in regime di separazione patrimoniale;
- confermare i provvedimenti già assunti dal Tribunale di Ragusa in sede di separazione, relativamente al disposto affido condiviso della figlia , oggi Per_1 maggiorenne ed ammessa ad amministrazione di sostegno, ed all'assegnazione in favore della stessa della casa coniugale sita a Modica in C.da Quartarella, salvo i provvedimenti relativi ai turni di accudimento, come già modificati da Codesto Tribunale con il citato provvedimento del 23.03.2023; - confermare l'assegno di mantenimento già disposto in sede di separazione in favore del sig. CP_1
da trasformare oggi in assegno divorzile, ricorrendone tutti i presupposti di legge, stante la
[...] disparità economica fra i due coniugi ed i vantaggi economici e previdenziali conseguiti dalla moglie
, conseguentemente disponendo un assegno divorzile a carico della sig.ra Parte_1 Pt_1 ed a favore del sig. determinato nella misura di €.400,00 mensili, medesimo importo già CP_1 disposto in sede di separazione;
- disporre che alle spese di gestione della suddetta abitazione, già adibita a casa familiare, per imposte, servizi e utenze si possa provvedere con le somme di cui
beneficia per la sua invalidità eccedenti il fabbisogno ordinario, attualmente pari ad Per_1
€.1.000,00 mensili circa;
- dichiarare che la sig.ra è tenuta a corrispondere al Parte_1 coniuge le quote di TFR a lui spettanti, quando matureranno, ex art. 12 bis L. 890/1970.” CP_1
Con l'intervento del P.M. in sede (visti del 13/12/23 e del 28/10/25). pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Modica in data 11/06/2003, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Modica al n. 59, Parte II, Serie A, anno 2003. Da tale unione è nata la figlia in data 15/08/2006, alla quale è stata diagnosticata una rara Per_1 malattia autosomica recessiva lisosomiale. Con sentenza n. 958/2020 del 10/12/2020 il Tribunale di Ragusa, in seguito all'accordo raggiunto tra i coniugi, ha pronunciato la separazione tra gli stessi affidando la figlia ad entrambi i genitori, disponendo che la casa coniugale venisse destinata alla figlia e che le relative spese di gestione venissero sovvenzionate con gli emolumenti pensionistici e assistenziali percepiti dalla stessa e gestiti dalla prevedendo dettagliatamente le modalità e i tempi di permanenza dei coniugi con la Pt_1 figlia, e, infine, ponendo a carico della l'obbligo di versare al un assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento di € 400,00 al mese. Nel presente procedimento le parti sono comparse davanti al giudice delegato il 21/03/2024 per il tentativo, fallito, di conciliazione;
con ordinanza del 23/03/2024 sono state confermati i provvedimenti adottati nella sentenza di separazione, ad eccezione dei turni di accudimento della figlia Per_1 modificati come di seguito: “- il dovrà accudire, per la prima settimana, la figlia dalle ore CP_1 18:00 della domenica sino alle ore 18:00 del mercoledì e, successivamente, la dalle ore Pt_1 18:00 del mercoledì sino alle ore 18:00 del sabato;
- il dovrà accudire, per la settimana CP_1 successiva, la figlia dalle ore 18:00 di sabato sino alle ore 18:00 del mercoledì e, successivamente, la sig.ra dalle ore 18:00 di mercoledì alle ore 18:00 della domenica;
- per il periodo estivo, nel Pt_1 mese di agosto di ogni anno la accudirà la figlia per quindici giorni consecutivi, dalla data Pt_1 del primo agosto alla data del quindici agosto sino alle ore 18:00, mentre il per i restanti CP_1 quindici giorni consecutivi, dalla data del 15 agosto dalle ore 18:00 sino alla data del 30 agosto sino alle ore 18:00”. Con istanza del 20/09/2024 l'odierna ricorrente ha chiesto la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, rigettata con ordinanza del 30/10/2024. Espletata l'istruttoria e assegnati i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 09/09/2025 la causa è stata rimessa in decisione davanti al Collegio. Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, presentata con ricorso del giorno 01/12/2023. Invero, la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale è avvenuta oltre sei mesi prima della domanda e la protrazione ininterrotta della separazione per tutto il periodo successivo deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione dal convenuto;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi si desume dal lungo periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Relativamente alla figlia sul cui affidamento nulla deve disporsi essendo divenuta Per_1 maggiorenne nelle more del giudizio, è necessario pronunciarsi in tema di visite, di cura e di mantenimento. Invero, la Suprema Corte ha precisato che “In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155-quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (Cass. sez. I 30/01/2023 n. 2670; v. anche Cass. sez. 1 n. 21819 del 29/07/2021). In virtù del richiamato principio giurisprudenziale, stante le particolari esigenze di cura della figlia, tali da imporre la presenza e l'assistenza di almeno uno dei genitori presso l'abitazione familiare, pagina 3 di 7 appositamente attrezzata, appare opportuno accogliere il piano di accudimento di per come Per_1 prospettato dalla ricorrente, e per come già disciplinato in seno all'ordinanza del 23/03/2024, al fine di garantire alle parti come giorni di riposo, a settimane alterne, il sabato sera e la domenica. Inoltre, appare opportuno confermare le statuizioni della separazione, sulle quali le parti hanno raggiunto l'accordo, in merito alla casa coniugale, destinata interamente alla figlia essendo stata attrezzata con tutti i presidi sanitari necessari alle esigenze di salute e di assistenza della stessa, alle spese di gestione della casa coniugale (imposte, servizi, utenze domestiche) sovvenzionate con gli emolumenti pensionistici e assistenziali percepiti da pari ad oggi, ad € 2.450,00 al mese Per_1 circa, come dichiarato dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, gestiti dalla Pt_1 in ragione dell'ufficio di amministratore di sostegno alla stessa conferito con decreto del Giudice Tutelare emesso in data 27/02/2025 (cfr. doc. 2 del 28/10/2024 di parte ricorrente). Occorre esaminare la domanda relativa all'assegno divorzile tempestivamente formulata dall'odierno resistente con la memoria di costituzione del 19/02/2024 Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza a Sezioni unite n. 18287/18, al quale questo Collegio aderisce, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economicopatrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”. Con la recente sentenza a Sezioni unite n. 32198 del 5/11/2021 la Suprema Corte ha ulteriormente precisato e chiarito i principi da porre “alla base dell'esame di qualsiasi questione concernente il diritto all'assegno di divorzio:
- la necessità, perché sorga e si mantenga il diritto all'assegno, che il giudice accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati (pre-requisito fattuale distinto e più ampio rispetto alla pura e semplice mancanza di autosufficienza economica);
- la nozione di mancanza di mezzi adeguati, parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari: una nozione che non è comprensiva solo di una condizione di bisogno ma atta a ripagare, ove esistenti, le rinunce ad effettive possibilità di carriera e di crescita professionale effettuate da uno dei coniugi, all'interno di un progetto comune, a beneficio dell'unione familiare;
- il tramonto definitivo del criterio di determinazione quantitativa dell'assegno legato al mantenimento del tenore di vita coniugale, in quanto la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dalla legge all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge;
- la necessità di quantificare l'assegno, alla presenza del pre-requisito fattuale, tenendo conto dei vari indicatori riportati nell'art. 5, comma 6, L. Div., da intendersi come parametri equiordinati, e non suddivisi tra criteri attributivi e determinativi: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il pagina 4 di 7 contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio;
- il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che sia dovuto l'assegno divorzile al in ragione della CP_1 valutazione dei seguenti elementi di fatto. Giova in primo luogo osservare che, in sede di separazione, le parti hanno raggiunto un accordo precisando congiuntamente le conclusioni all'udienza del 27/10/2020, stabilendo che la casa coniugale, di proprietà comune, fosse destinata ad essendo stata convenientemente attrezzata con tutti i Per_1 presidi sanitari necessari alle sue esigenze di salute e di assistenza;
che le spese di gestione della casa coniugale (imposte, servizi, utenze domestiche) venissero sovvenzionate con gli emolumenti pensionistici e assistenziali percepiti da pari allora ad € 1.700,00 al mese circa e oggi ad € Per_1
2.450,00 mensili, eccedenti il fabbisogno ordinario della minore, pari ad € 1.000,00 circa;
che il accudisse la figlia dal lunedì al giovedì fino alle ore 18.00 e la dal giovedì alle ore CP_1 Pt_1 18.00 fino alla domenica alle ore 18.00, assentandosi dal lavoro, in tutte le giornate di venerdì, fruendo di permessi ai sensi della L. n. 104/1992 o di congedo straordinario. In base a tale accordo la Pt_1 si è assunta l'obbligo di versare al un assegno di mantenimento di € 400,00 al mese, CP_1 annualmente rivalutabile ex art. 150 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza di separazione, doc. 6 della ricorrente). Le parti, con la previsione dell'assegno di mantenimento, hanno dunque riconosciuto concordemente la sussistenza di uno squilibrio tra le loro condizioni economico-patrimoniali, a sfavore del , in CP_1 quanto la necessità di accudimento diretto della figlia per quattro giorni alla settimana incide sulla possibilità di svolgimento personale dell'attività di imprenditore agricolo, a differenza della Pt_1 la cui retribuzione non viene incisa trattandosi di rapporto di lavoro subordinato con la possibilità dei permessi previsti dalla Legge 104/92. Orbene, all'esito dell'istruttoria non è emersa alcuna rilevante modifica delle condizioni economiche delle parti rispetto alla sentenza di separazione del dicembre 2020. In particolare, l'odierna ricorrente, impiegata e percettrice di uno stipendio mensile di circa € 1.600,00, ha dichiarato un reddito complessivo annuale lordo pari ad € 26.950,00 per l'anno 2022, € 25.841,00 per il 2021 ed € 35.993,00 per il 2020 (cfr. doc. 15 e 20 del ricorso introduttivo). Il resistente, il quale continua a svolgere l'attività di imprenditore agricolo, così come in costanza di matrimonio, ha dichiarato di percepire un reddito annuale inferiore ad € 7.000,00. Nel dettaglio, il ha prodotto in atti una dichiarazione sostitutiva di notorietà, il cui contenuto è stato CP_1 confermato da taluni testi sentiti nel corso del giudizio, da cui si evince che l'azienda di cui è titolare ha effettuato vendite, rispettivamente, negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 pari ad € 6.686,45, € 0,00, € 6.693,00 ed € 0,00, oltre ai contributi “Agea” pari, rispettivamente a € 4.620,56 nel 2020, € 4.453,71 nel 2021, € 14.988,15 nel 2022 ed € 11.480,58 nel 2023 (cfr. doc. 5 della comparsa di costituzione e risposta); da tali ricavi vanno detratti i costi di gestione dell'azienda. L'odierno resistente, inoltre, ha specificato che gli utili sopra citati sono stati ripartiti equamente tra lui, la sorella e la madre.
pagina 5 di 7 Sul punto, in merito alla effettiva produttività dell'azienda di cui è titolare il resistente, sono stati sentiti nel corso del giudizio i testimoni e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Testimone_4 La teste ha affermato di avere comprato dal olio per uso di famiglia per Testimone_5 CP_1 circa € 250,00/ 300,00 per anno, mentre il teste proprietario del frantoio oleario Testimone_3
“Taibbi”, ha dichiarato di aver provveduto alla molitura delle olive raccolte dagli alberi appartenenti all'azienda agricola del resistente “ per diversi anni, ma da due-tre anni non l'ho più visto;
si trattava di quantitativi non rilevanti che trasportava con la sua autovettura” (cfr. verbale d'udienza del 24/09/2024). Quanto sostenuto dal circa la limitata produttività dei terreni appartenenti alla propria CP_1 azienda, è stato avvalorato dai testi e Testimone_1 Testimone_4 Entrambi i testi hanno confermato che i ricavi venivano divisi in tre parti uguali e che tali utili riguardavano sia il residuo attivo dei contributi Agea al netto delle spese di coltivazione assistita, sia l'eventuale vendita delle produzioni di olio, mandorle e carrube. In particolare, il teste ha specificato che “i terreni sono estesi circa 22-23 ettari e sono in parte Tes_1 con terrazzamenti per cui non sono produttivi per l'intera estensione;
per il 2024 la domanda di contributi AGEA è stata fatta nel giugno per cui ancora non è stata esitata;
non so precisare l'ammontare degli utili degli ultimi anni, sono quelli riportati nella dichiarazione;
gli utili vengono divisi in contanti sempre per tre”; la teste , sorella del convenuto, rispondendo sull'articolato CP_1
n. 8) della comparsa di costituzione, ha dichiarato che solo le carrube hanno prodotto utili, non anche le olive e le mandorle, precisando che “non ricordo l'ammontare degli utili che ci siamo divisi, comunque non si trattava di grosse cifre;
la suddivisione degli utili avveniva in contanti;
negli anni 2023 e 2024 sono stati piantati nuovi alberi di olivo, ma per la siccità non c'è stata alcuna produzione” (verbale d'udienza del 28/01/2025). Dalle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può evincere che per il il CP_1 ricavato conseguito dalla propria azienda risulta modesto. Inoltre, è emerso che, in considerazione dei turni di assistenza della figlia per come Per_1 concordati dalle parti in sede di separazione, il resistente ha dedicato la maggior parte dei giorni della settimana alla cura e all'assistenza della figlia, sacrificando, verosimilmente, determinate attività del proprio settore che non potevano essere concentrate esclusivamente nel fine settimana, a discapito della produttività. Appare chiaro che, mentre la ricorrente ha potuto continuare a lavorare a tempo pieno, essendo la stessa dipendente quale impiegata con appositi orari e turni, il resistente, quale imprenditore individuale, ha dovuto limitare la propria attività al fine di occuparsi della figlia per quattro giorni lavorativi. In base alla valutazione congiunta degli elementi di fatto esposti, in considerazione della disparità economico-reddituale tra le parti, sussistono i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile sia sotto il profilo della funzione assistenziale che sotto il profilo perequativo-compensativo, stante la durata del matrimonio, di oltre ventuno anni;
appare equo determinare l'assegno divorzile che la ricorrente deve corrispondere al nella misura di € 400,00 mensili, oltre alla rivalutazione Istat come per CP_1 legge. Va infine esaminata la domanda del resistente di accertamento del diritto all'attribuzione della percentuale spettante ex lege sull'indennità di fine rapporto corrisposta a secondo i Parte_1 criteri di cui all'art. 12 bis L. 898/70. L'art. 12 bis, comma 1, L. 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
pagina 6 di 7 La Suprema Corte ha precisato che la norma in esame va interpretata nel senso che il diritto alla predetta quota sorge anche se l'indennità spettante all'altro coniuge sia maturata nel corso della procedura di divorzio (Cass. n. 14129/14, n. 27233/08). La domanda è da ritenersi inammissibile sia per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto riguardante il precedente rapporto di lavoro della terminato nel 2020, sia per il futuro TFR Pt_1 che la ricorrente percepirà in relazione al nuovo rapporto di lavoro iniziato nel 2021 ed ancora in essere. Invero, il resistente non vanta allo stato alcun diritto, dato che, da un lato, la ricorrente ha percepito il TFR relativo al rapporto di lavoro terminato nell'anno 2020 prima dell'instaurazione del giudizio di divorzio, e dall'altro lato nulla può disporsi in merito al futuro TFR che eventualmente verrà percepito dalla ricorrente, in quanto non è ancora terminato il rapporto di lavoro della per cui non è Pt_1 ancora maturato il diritto della stessa a ricevere le relative somme. In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio, vanno integralmente compensate le spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3533/23 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra E Parte_1 CP_1
, celebrato in Modica in data 11/06/2003, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Modica al n. 59, Parte II, Serie A, anno 2003; dispone che l'accudimento della figlia maggiorenne portatrice di handicap grave, avvenga Per_1 secondo le modalità stabilite in motivazione;
conferma i provvedimenti adottati nella sentenza di separazione, in merito alla casa coniugale e alle spese di gestione della stessa (imposte, servizi, utenze domestiche) sovvenzionate con gli emolumenti pensionistici e assistenziali percepiti da eccedenti il suo fabbisogno ordinario;
Per_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il quinto Parte_1 Controparte_1 giorno di ogni mese, la somma di € 400,00 ex art. 5 comma 6 L. 898/70, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c.; dichiara inammissibile la domanda del resistente relativa al TFR;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 2/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3533/2023 R.G. avente a oggetto “Divorzio – cessazione effetti civili” promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SALLEMI SEBASTIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._2 e difeso dall'Avv. CAPPUZZELLO VALENTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
GIANNONE TERESA: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previ gli incombenti di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato in Modica (RG) il 11.06.2003, tra la sig.ra e il sig. nato a [...] il Parte_1 Controparte_1 13.10.1971, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Modica al n. 59, P. II, S. A dell'anno 2003, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di Modica, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza, alle condizioni indicate in ricorso introduttivo e, dunque:
- confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione, relativamente alla casa coniugale ed alla spese di gestione di tale immobile (imposte, servizi, utenze domestiche), sovvenzionate con gli emolumenti pensionistici e assistenziali percepiti da (pari, ad oggi, ad € 2.450,00 al mese Per_1 circa, eccedenti il fabbisogno ordinario della minore) ammontanti ad € 1.000,00 circa;
alla gestione esclusiva in capo alla sig.ra degli anzidetti emolumenti - anche in ragione dell'ufficio Parte_1 di amministratore di sostegno alla stessa conferito con decreto del Giudice Tutelare emesso in data pagina 1 di 7 27.2.2025 - con deposito dell'esubero su libretto di risparmio per le eventuali esigenze straordinarie di
, disposti con sentenza n. 958/2020 del Tribunale di Ragusa, pronunciata nel procedimento n. Per_1 31/2018 R.G. avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi;
- disporre che la sig.ra
- in ragione di quanto disposto dal Giudice Tutelare del Tribunale di Ragusa con decreto di Pt_1 apertura di amministrazione di sostegno n. 3826/2025 del 27.2.2025 - dovrà, pedissequamente alla scadenza dettata per rendicontare al predetto Giudice sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale della figlia , presentare il rendiconto delle somme di cui beneficia la figlia Per_1 amministrata e delle causali del relativo utilizzo al padre, sig. ; Controparte_1
- confermare e disporre i turni di accudimento della figlia – divenuta ormai maggiorenne – Per_1 nel seguente modo: • il sig. accudisce, per la prima settimana, la figlia dalle ore 18:00 della CP_1 domenica sino alle ore 18:00 del mercoledì e, successivamente, la sig.ra dalle ore 18:00 del Pt_1 mercoledì sino alle ore 18:00 del sabato (in tal modo, la sig.ra avrebbe, come giorni di Pt_1 riposo per la settimana di interesse, il sabato sera e la domenica); • il sig. accudisce, per la CP_1 settimana successiva, la figlia dalle ore 18:00 di sabato sino alle ore 18:00 del mercoledì e, successivamente, la sig.ra dalle ore 18:00 di mercoledì alle ore 18:00 della domenica (in tal Pt_1 modo, il sig. avrebbe, come giorni di riposo per la settima di interesse, il sabato sera e la CP_1 domenica); • Turno Estivo: nel mese di agosto di ogni anno la sig.ra accudisce la figlia, per Pt_1 quindici giorni, dalla data del primo agosto alla data del quindici agosto sino alle ore 18:00, mentre il sig. , sempre per quindici giorni, dalla data del 15 agosto dalle ore 18:00 sino alla data del CP_1
30 agosto sino alle ore 18:00;
- disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del sig. così come Controparte_1 stabilito con sentenza n. 958/2020 del Tribunale di Ragusa, pronunciata nel procedimento n. 31/2018 R.G. avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi ovvero, in estremo subordine, disporre, a carico della sig.ra un assegno di mantenimento in favore del predetto pari ad € Parte_1
100,00 al mese”.
: “Confermare il rigetto, già disposto con provvedimento del 23.03.2024, Email_1 della avversa richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento previsto a favore del coniuge separato - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 concordatario tra i sigg. e celebrato a Modica il 11.06.2003 e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Modica al n.59, P. II, S. A, dell'anno 2003, in regime di separazione patrimoniale;
- confermare i provvedimenti già assunti dal Tribunale di Ragusa in sede di separazione, relativamente al disposto affido condiviso della figlia , oggi Per_1 maggiorenne ed ammessa ad amministrazione di sostegno, ed all'assegnazione in favore della stessa della casa coniugale sita a Modica in C.da Quartarella, salvo i provvedimenti relativi ai turni di accudimento, come già modificati da Codesto Tribunale con il citato provvedimento del 23.03.2023; - confermare l'assegno di mantenimento già disposto in sede di separazione in favore del sig. CP_1
da trasformare oggi in assegno divorzile, ricorrendone tutti i presupposti di legge, stante la
[...] disparità economica fra i due coniugi ed i vantaggi economici e previdenziali conseguiti dalla moglie
, conseguentemente disponendo un assegno divorzile a carico della sig.ra Parte_1 Pt_1 ed a favore del sig. determinato nella misura di €.400,00 mensili, medesimo importo già CP_1 disposto in sede di separazione;
- disporre che alle spese di gestione della suddetta abitazione, già adibita a casa familiare, per imposte, servizi e utenze si possa provvedere con le somme di cui
beneficia per la sua invalidità eccedenti il fabbisogno ordinario, attualmente pari ad Per_1
€.1.000,00 mensili circa;
- dichiarare che la sig.ra è tenuta a corrispondere al Parte_1 coniuge le quote di TFR a lui spettanti, quando matureranno, ex art. 12 bis L. 890/1970.” CP_1
Con l'intervento del P.M. in sede (visti del 13/12/23 e del 28/10/25). pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Modica in data 11/06/2003, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Modica al n. 59, Parte II, Serie A, anno 2003. Da tale unione è nata la figlia in data 15/08/2006, alla quale è stata diagnosticata una rara Per_1 malattia autosomica recessiva lisosomiale. Con sentenza n. 958/2020 del 10/12/2020 il Tribunale di Ragusa, in seguito all'accordo raggiunto tra i coniugi, ha pronunciato la separazione tra gli stessi affidando la figlia ad entrambi i genitori, disponendo che la casa coniugale venisse destinata alla figlia e che le relative spese di gestione venissero sovvenzionate con gli emolumenti pensionistici e assistenziali percepiti dalla stessa e gestiti dalla prevedendo dettagliatamente le modalità e i tempi di permanenza dei coniugi con la Pt_1 figlia, e, infine, ponendo a carico della l'obbligo di versare al un assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento di € 400,00 al mese. Nel presente procedimento le parti sono comparse davanti al giudice delegato il 21/03/2024 per il tentativo, fallito, di conciliazione;
con ordinanza del 23/03/2024 sono state confermati i provvedimenti adottati nella sentenza di separazione, ad eccezione dei turni di accudimento della figlia Per_1 modificati come di seguito: “- il dovrà accudire, per la prima settimana, la figlia dalle ore CP_1 18:00 della domenica sino alle ore 18:00 del mercoledì e, successivamente, la dalle ore Pt_1 18:00 del mercoledì sino alle ore 18:00 del sabato;
- il dovrà accudire, per la settimana CP_1 successiva, la figlia dalle ore 18:00 di sabato sino alle ore 18:00 del mercoledì e, successivamente, la sig.ra dalle ore 18:00 di mercoledì alle ore 18:00 della domenica;
- per il periodo estivo, nel Pt_1 mese di agosto di ogni anno la accudirà la figlia per quindici giorni consecutivi, dalla data Pt_1 del primo agosto alla data del quindici agosto sino alle ore 18:00, mentre il per i restanti CP_1 quindici giorni consecutivi, dalla data del 15 agosto dalle ore 18:00 sino alla data del 30 agosto sino alle ore 18:00”. Con istanza del 20/09/2024 l'odierna ricorrente ha chiesto la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, rigettata con ordinanza del 30/10/2024. Espletata l'istruttoria e assegnati i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 09/09/2025 la causa è stata rimessa in decisione davanti al Collegio. Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, presentata con ricorso del giorno 01/12/2023. Invero, la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale è avvenuta oltre sei mesi prima della domanda e la protrazione ininterrotta della separazione per tutto il periodo successivo deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione dal convenuto;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi si desume dal lungo periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Relativamente alla figlia sul cui affidamento nulla deve disporsi essendo divenuta Per_1 maggiorenne nelle more del giudizio, è necessario pronunciarsi in tema di visite, di cura e di mantenimento. Invero, la Suprema Corte ha precisato che “In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155-quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (Cass. sez. I 30/01/2023 n. 2670; v. anche Cass. sez. 1 n. 21819 del 29/07/2021). In virtù del richiamato principio giurisprudenziale, stante le particolari esigenze di cura della figlia, tali da imporre la presenza e l'assistenza di almeno uno dei genitori presso l'abitazione familiare, pagina 3 di 7 appositamente attrezzata, appare opportuno accogliere il piano di accudimento di per come Per_1 prospettato dalla ricorrente, e per come già disciplinato in seno all'ordinanza del 23/03/2024, al fine di garantire alle parti come giorni di riposo, a settimane alterne, il sabato sera e la domenica. Inoltre, appare opportuno confermare le statuizioni della separazione, sulle quali le parti hanno raggiunto l'accordo, in merito alla casa coniugale, destinata interamente alla figlia essendo stata attrezzata con tutti i presidi sanitari necessari alle esigenze di salute e di assistenza della stessa, alle spese di gestione della casa coniugale (imposte, servizi, utenze domestiche) sovvenzionate con gli emolumenti pensionistici e assistenziali percepiti da pari ad oggi, ad € 2.450,00 al mese Per_1 circa, come dichiarato dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, gestiti dalla Pt_1 in ragione dell'ufficio di amministratore di sostegno alla stessa conferito con decreto del Giudice Tutelare emesso in data 27/02/2025 (cfr. doc. 2 del 28/10/2024 di parte ricorrente). Occorre esaminare la domanda relativa all'assegno divorzile tempestivamente formulata dall'odierno resistente con la memoria di costituzione del 19/02/2024 Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza a Sezioni unite n. 18287/18, al quale questo Collegio aderisce, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economicopatrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”. Con la recente sentenza a Sezioni unite n. 32198 del 5/11/2021 la Suprema Corte ha ulteriormente precisato e chiarito i principi da porre “alla base dell'esame di qualsiasi questione concernente il diritto all'assegno di divorzio:
- la necessità, perché sorga e si mantenga il diritto all'assegno, che il giudice accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati (pre-requisito fattuale distinto e più ampio rispetto alla pura e semplice mancanza di autosufficienza economica);
- la nozione di mancanza di mezzi adeguati, parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari: una nozione che non è comprensiva solo di una condizione di bisogno ma atta a ripagare, ove esistenti, le rinunce ad effettive possibilità di carriera e di crescita professionale effettuate da uno dei coniugi, all'interno di un progetto comune, a beneficio dell'unione familiare;
- il tramonto definitivo del criterio di determinazione quantitativa dell'assegno legato al mantenimento del tenore di vita coniugale, in quanto la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dalla legge all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge;
- la necessità di quantificare l'assegno, alla presenza del pre-requisito fattuale, tenendo conto dei vari indicatori riportati nell'art. 5, comma 6, L. Div., da intendersi come parametri equiordinati, e non suddivisi tra criteri attributivi e determinativi: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il pagina 4 di 7 contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio;
- il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che sia dovuto l'assegno divorzile al in ragione della CP_1 valutazione dei seguenti elementi di fatto. Giova in primo luogo osservare che, in sede di separazione, le parti hanno raggiunto un accordo precisando congiuntamente le conclusioni all'udienza del 27/10/2020, stabilendo che la casa coniugale, di proprietà comune, fosse destinata ad essendo stata convenientemente attrezzata con tutti i Per_1 presidi sanitari necessari alle sue esigenze di salute e di assistenza;
che le spese di gestione della casa coniugale (imposte, servizi, utenze domestiche) venissero sovvenzionate con gli emolumenti pensionistici e assistenziali percepiti da pari allora ad € 1.700,00 al mese circa e oggi ad € Per_1
2.450,00 mensili, eccedenti il fabbisogno ordinario della minore, pari ad € 1.000,00 circa;
che il accudisse la figlia dal lunedì al giovedì fino alle ore 18.00 e la dal giovedì alle ore CP_1 Pt_1 18.00 fino alla domenica alle ore 18.00, assentandosi dal lavoro, in tutte le giornate di venerdì, fruendo di permessi ai sensi della L. n. 104/1992 o di congedo straordinario. In base a tale accordo la Pt_1 si è assunta l'obbligo di versare al un assegno di mantenimento di € 400,00 al mese, CP_1 annualmente rivalutabile ex art. 150 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza di separazione, doc. 6 della ricorrente). Le parti, con la previsione dell'assegno di mantenimento, hanno dunque riconosciuto concordemente la sussistenza di uno squilibrio tra le loro condizioni economico-patrimoniali, a sfavore del , in CP_1 quanto la necessità di accudimento diretto della figlia per quattro giorni alla settimana incide sulla possibilità di svolgimento personale dell'attività di imprenditore agricolo, a differenza della Pt_1 la cui retribuzione non viene incisa trattandosi di rapporto di lavoro subordinato con la possibilità dei permessi previsti dalla Legge 104/92. Orbene, all'esito dell'istruttoria non è emersa alcuna rilevante modifica delle condizioni economiche delle parti rispetto alla sentenza di separazione del dicembre 2020. In particolare, l'odierna ricorrente, impiegata e percettrice di uno stipendio mensile di circa € 1.600,00, ha dichiarato un reddito complessivo annuale lordo pari ad € 26.950,00 per l'anno 2022, € 25.841,00 per il 2021 ed € 35.993,00 per il 2020 (cfr. doc. 15 e 20 del ricorso introduttivo). Il resistente, il quale continua a svolgere l'attività di imprenditore agricolo, così come in costanza di matrimonio, ha dichiarato di percepire un reddito annuale inferiore ad € 7.000,00. Nel dettaglio, il ha prodotto in atti una dichiarazione sostitutiva di notorietà, il cui contenuto è stato CP_1 confermato da taluni testi sentiti nel corso del giudizio, da cui si evince che l'azienda di cui è titolare ha effettuato vendite, rispettivamente, negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 pari ad € 6.686,45, € 0,00, € 6.693,00 ed € 0,00, oltre ai contributi “Agea” pari, rispettivamente a € 4.620,56 nel 2020, € 4.453,71 nel 2021, € 14.988,15 nel 2022 ed € 11.480,58 nel 2023 (cfr. doc. 5 della comparsa di costituzione e risposta); da tali ricavi vanno detratti i costi di gestione dell'azienda. L'odierno resistente, inoltre, ha specificato che gli utili sopra citati sono stati ripartiti equamente tra lui, la sorella e la madre.
pagina 5 di 7 Sul punto, in merito alla effettiva produttività dell'azienda di cui è titolare il resistente, sono stati sentiti nel corso del giudizio i testimoni e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Testimone_4 La teste ha affermato di avere comprato dal olio per uso di famiglia per Testimone_5 CP_1 circa € 250,00/ 300,00 per anno, mentre il teste proprietario del frantoio oleario Testimone_3
“Taibbi”, ha dichiarato di aver provveduto alla molitura delle olive raccolte dagli alberi appartenenti all'azienda agricola del resistente “ per diversi anni, ma da due-tre anni non l'ho più visto;
si trattava di quantitativi non rilevanti che trasportava con la sua autovettura” (cfr. verbale d'udienza del 24/09/2024). Quanto sostenuto dal circa la limitata produttività dei terreni appartenenti alla propria CP_1 azienda, è stato avvalorato dai testi e Testimone_1 Testimone_4 Entrambi i testi hanno confermato che i ricavi venivano divisi in tre parti uguali e che tali utili riguardavano sia il residuo attivo dei contributi Agea al netto delle spese di coltivazione assistita, sia l'eventuale vendita delle produzioni di olio, mandorle e carrube. In particolare, il teste ha specificato che “i terreni sono estesi circa 22-23 ettari e sono in parte Tes_1 con terrazzamenti per cui non sono produttivi per l'intera estensione;
per il 2024 la domanda di contributi AGEA è stata fatta nel giugno per cui ancora non è stata esitata;
non so precisare l'ammontare degli utili degli ultimi anni, sono quelli riportati nella dichiarazione;
gli utili vengono divisi in contanti sempre per tre”; la teste , sorella del convenuto, rispondendo sull'articolato CP_1
n. 8) della comparsa di costituzione, ha dichiarato che solo le carrube hanno prodotto utili, non anche le olive e le mandorle, precisando che “non ricordo l'ammontare degli utili che ci siamo divisi, comunque non si trattava di grosse cifre;
la suddivisione degli utili avveniva in contanti;
negli anni 2023 e 2024 sono stati piantati nuovi alberi di olivo, ma per la siccità non c'è stata alcuna produzione” (verbale d'udienza del 28/01/2025). Dalle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può evincere che per il il CP_1 ricavato conseguito dalla propria azienda risulta modesto. Inoltre, è emerso che, in considerazione dei turni di assistenza della figlia per come Per_1 concordati dalle parti in sede di separazione, il resistente ha dedicato la maggior parte dei giorni della settimana alla cura e all'assistenza della figlia, sacrificando, verosimilmente, determinate attività del proprio settore che non potevano essere concentrate esclusivamente nel fine settimana, a discapito della produttività. Appare chiaro che, mentre la ricorrente ha potuto continuare a lavorare a tempo pieno, essendo la stessa dipendente quale impiegata con appositi orari e turni, il resistente, quale imprenditore individuale, ha dovuto limitare la propria attività al fine di occuparsi della figlia per quattro giorni lavorativi. In base alla valutazione congiunta degli elementi di fatto esposti, in considerazione della disparità economico-reddituale tra le parti, sussistono i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile sia sotto il profilo della funzione assistenziale che sotto il profilo perequativo-compensativo, stante la durata del matrimonio, di oltre ventuno anni;
appare equo determinare l'assegno divorzile che la ricorrente deve corrispondere al nella misura di € 400,00 mensili, oltre alla rivalutazione Istat come per CP_1 legge. Va infine esaminata la domanda del resistente di accertamento del diritto all'attribuzione della percentuale spettante ex lege sull'indennità di fine rapporto corrisposta a secondo i Parte_1 criteri di cui all'art. 12 bis L. 898/70. L'art. 12 bis, comma 1, L. 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
pagina 6 di 7 La Suprema Corte ha precisato che la norma in esame va interpretata nel senso che il diritto alla predetta quota sorge anche se l'indennità spettante all'altro coniuge sia maturata nel corso della procedura di divorzio (Cass. n. 14129/14, n. 27233/08). La domanda è da ritenersi inammissibile sia per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto riguardante il precedente rapporto di lavoro della terminato nel 2020, sia per il futuro TFR Pt_1 che la ricorrente percepirà in relazione al nuovo rapporto di lavoro iniziato nel 2021 ed ancora in essere. Invero, il resistente non vanta allo stato alcun diritto, dato che, da un lato, la ricorrente ha percepito il TFR relativo al rapporto di lavoro terminato nell'anno 2020 prima dell'instaurazione del giudizio di divorzio, e dall'altro lato nulla può disporsi in merito al futuro TFR che eventualmente verrà percepito dalla ricorrente, in quanto non è ancora terminato il rapporto di lavoro della per cui non è Pt_1 ancora maturato il diritto della stessa a ricevere le relative somme. In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio, vanno integralmente compensate le spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3533/23 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra E Parte_1 CP_1
, celebrato in Modica in data 11/06/2003, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Modica al n. 59, Parte II, Serie A, anno 2003; dispone che l'accudimento della figlia maggiorenne portatrice di handicap grave, avvenga Per_1 secondo le modalità stabilite in motivazione;
conferma i provvedimenti adottati nella sentenza di separazione, in merito alla casa coniugale e alle spese di gestione della stessa (imposte, servizi, utenze domestiche) sovvenzionate con gli emolumenti pensionistici e assistenziali percepiti da eccedenti il suo fabbisogno ordinario;
Per_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il quinto Parte_1 Controparte_1 giorno di ogni mese, la somma di € 400,00 ex art. 5 comma 6 L. 898/70, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c.; dichiara inammissibile la domanda del resistente relativa al TFR;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 2/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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