Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4520 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
IN 04520/0 1 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Distanse legali. Corte SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: zim Nazion Dott. Mario - Presidente SPADONE R.G. N. 5699/99 Cron. 9726 CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco Consigliere Rep. 1556 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud. 15/12/00 CIOFFI Consigliere Dott. Carlo GOLDONI Rel. Consigliere Dott. Umberto ha pronunciato la seguente SENTENZA IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: # 28 MAR. 2001 IG GI, MI TE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA E. D'ARBOREA 30, presso lo Mi studio dell'avvocato CARTONI, difesi dall'avvocato CANCELLERIA FERRAZZANI ROBERTO, giusta delega in atti;
M ricorrenti 100564118
contro
L OC ΝΤ, OR IO elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOMMASO GROSSI 6, presso l'avvocato FASANI TESEO, che li difende giusta delega 2000 in atti;
controricorrenti 2088 -1- avversO la sentenza n. 2821/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Umberto udienza del 15/12/00 dal ry GOLDONI%;B udito 1'Avvocato FASANI TESEO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per ili rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione del 24.1.1986, i coniugi CI - RI evocavano in giudizio di fronte al Tribunale di Viterbo i coniugi GA MI, lamentando che questi ultimi, proprietari di un appartamento sottostante a quello di essi attori, avessero eseguito delle opere illegittime, in particolare trasformando il giardino, gettandovi del cemento e ponendo dei pali in ferro a sostegno di una futura erigenda veranda. Gli attori chiedevano la riduzione dei luoghi nel pristino stato o, in subordine, il risarcimento del danno. I convenuti si costituivano ritualmente deducendo che il giardino era di loro proprietà esclusiva, come da atto di acquisto, che le travi non servivano per una futura veranda, ma per sostenere una tenda da apporre nei mesi estivi e che, comunque il manufatto aveva caratteri di precarietà e non recava danno у alcuno agli attori;
chiedevano il rigetto della domanda. L'adito Tribunale con sentenza n.674/94, respingeva le domande attoree, condannando gli attori al pagamento delle spese di giudizio. Proponevano appello i CI - RI. Si costituivano gli appellati resistendo all'appello e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria delle spese del grado. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 7.5/23.9.1998, accoglieva l'appello, regolando le spese del giudizio. La Corte capitolina ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse contraddittoria, poiché pur avendo ritenuto la sussistenza del divieto di mutamento dell'area e l'avvenuto mutamento della stessa, avrebbe poi respinto la domanda perché i convenuti non avrebbero subito alcun danno da ciò. Ancora, era contraddittoria la sentenza di primo grado laddove non aveva ritenuto di qualificare come costruzione la struttura in ferro esistente, pur riconoscendo la entità della presenza stagionale del tendone che, ad avviso dei giudici di appello, assumeva un evidente carattere di stabilità. Tanto integrava violazione delle distanze, ma la connessione con le altre violazioni rilevate, ne imponeva la demolizione. Condannava pertanto gli appellati alla distruzione del manufatto ed al pagamento delle spese. Avverso tale sentenza i coniugi LO GA e IN MI hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resistono con controricorso i coniugi CI RI, che hanno anche - presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto la sentenza impugnata sarebbe basata su di un erroneo presupposto di fatto, secondo cui vi sarebbe stato un mutamento dannoso della cosa comune, inoltre, essa sentenza non spiegherebbe le ragioni per cui si discosta dalle risultanze della consulenza tecnica espletata in prime cure. Non può trovare accoglimento;
per vero, la decisione in esame trova fondamentale argomento anche nella scrittura privata 10.5.1980, secondo cui i ricorrenti avrebbero dovuto munirsi di autorizzazione del condominio per poter eseguire le opere di che trattasi. Tale precisa ragione del decidere è enunciata esplicitamente a pag.6 della sentenza della Corte di appello di Roma, mentre sono chiaramente esposte le ragioni in forza delle quali detta scrittura è ritenuta applicabile nella specie Su tale base, poiché detta ratio decidendi è certamente idonea di per sé a sostenere la decisione impugnata e la stessa non viene impugnata, tale motivo risulta inammissibile (cfr. Cass. 8.5.1985, n.2866). Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 907 c.c., in relazione all'attribuzione della qualifica di costruzione alla tenda da collocarsi nei soli mesi estivi, senza considerare che la struttura portante non era fissa. E' stato accertato in punto di fatto che il manufatto in esame consisteva in un "pesante tendone della superficie di mq.27,36”; ciò posto, la sentenza di questa Corte, n.2873 del 1991, viene dai ricorrenti richiamata inconferentemente, stante che tale decisione riguardava una tenda scorrevole му con comando a manovella montata su sostegni fissi. La Corte capitolina, nella specie, ha ritenuto che il manufatto in esame, quando veniva montato nei mesi estivi, avesse carattere di stabilità in ragione dell'ingombro complessivo e della struttura fissa in ferro;
trattasi di accertamento di fatto, adeguatamente motivato, che non può pertanto formare oggetto di censura in sede di legittimità (cfr. Cass.21.1.1995, n.685). La ulteriore doglianza, pure contenuta nel motivo in esame, relativa al regolamento delle spese di lite, è formulata con espresso riferimento all'eventualità dell'accoglimento del ricorso;
attesa la decisione come adottata, la stessa risulta senz'altro assorbita. Il ricorso deve essere pertanto respinto;
in ragione della peculiarità del caso in esame, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese relative al presente procedimento per cassazione. 3
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 15.12.2000 Il Presidente Il Consigliere estensore Munsetoplotni IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania LO BITT ewoy 28 MAR. 2001 40000 MIN T ON C _ 290000. IL CANCELLIERE C1 Francesca Cognit 1097 124.18 4567 2065 806T 24,00 173.7L CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'AgenziaSi attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 14.6.2011 serie 4 al n. 32066 versate € 17377 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°11 del 30/5/2002)"Rigel 2015.2 +