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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/09/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2366/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2366 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a precetto, vertente
TRA
rapp.to e difeso in virtù di procura in atti dagli avv.ti Tommaso Parte_1
Longobardi e Adriano Longobardi
- opponente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1
dall'avv. Luigi Massa
- opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.6.22, l'opponente spiegava opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, cpc avverso l'intimazione di pagamento n. 01720229000826384000,
emessa dall' , notificata il 28.5.22, mediante cui si Controparte_1
pagina 1 di 5 intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 6.246,40 in forza di due cartella di pagamento.
In particolare, l'opponente deduceva l'avvenuta prescrizione dei crediti.
Costituitasi in giudizio, parte opposta eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, trattandosi di importi relativi a crediti tributari e nel merito deduceva la fondatezza della propria pretesa.
Tanto premesso, in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte opposta, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
E' noto che ai sensi dell'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati,
compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
La giurisdizione delle Commissioni tributarie, cui sono devolute "tutte le controversie" in materia di imposte e tasse, è una giurisdizione esclusiva di carattere generale, ovverosia estesa, senza limitazioni, ad ogni questione relativa all' an o al quantum del tributo, con l'unica eccezione degli "atti dell'esecuzione forzata tributaria", fra i quali non rientrano né
pagina 2 di 5 le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora o le mere intimazioni di pagamento (Cass.
SS.UU. n. 11082 del 2007)
È stato precisato che la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria va individuata nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere, fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” ( Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020; Tribunale
Bari sez. II, 16/04/2020, n.1189).
Ancora, è stato recentemente precisato che, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art. 615, comma 1,
c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) che si assumano verificati anteriormente alla notificazione della cartella. Inoltre, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità
formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o pagina 3 di 5 dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (Cass. ord. del 15/09/2023 n. 26681; Cass. Sez. Un. 10/02/2023,
n.4227 secondo cui appartiene alla cognizione del giudice tributario la questione sui fatti relativi alla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, nella cognizione del giudice ordinario le questioni relative alla legittimità formale del pignoramento, indipendentemente dalla notifica della cartella, nonché la cognizione relativa ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata iniziata.
Nella specie, alcun dubbio può essere sollevato in ordine alla natura tributaria della pretesa impositiva portata dal ruolo, trattandosi di somme dovute a titolo di Irpef e relative sanzioni e interessi.
Parimenti sussiste la giurisdizione tributaria in relazione ai motivi di impugnazione, avendo la parte dedotto profili relativi alla insussistenza della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione.
Né può nella specie ritenersi che sussista una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015).
In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
Le spese vanno compensate, attesa la controvertibilità della controversia.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario;
- compensa integralmente le spese di lite.
Benevento, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2366 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a precetto, vertente
TRA
rapp.to e difeso in virtù di procura in atti dagli avv.ti Tommaso Parte_1
Longobardi e Adriano Longobardi
- opponente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1
dall'avv. Luigi Massa
- opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.6.22, l'opponente spiegava opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, cpc avverso l'intimazione di pagamento n. 01720229000826384000,
emessa dall' , notificata il 28.5.22, mediante cui si Controparte_1
pagina 1 di 5 intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 6.246,40 in forza di due cartella di pagamento.
In particolare, l'opponente deduceva l'avvenuta prescrizione dei crediti.
Costituitasi in giudizio, parte opposta eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, trattandosi di importi relativi a crediti tributari e nel merito deduceva la fondatezza della propria pretesa.
Tanto premesso, in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte opposta, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
E' noto che ai sensi dell'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati,
compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
La giurisdizione delle Commissioni tributarie, cui sono devolute "tutte le controversie" in materia di imposte e tasse, è una giurisdizione esclusiva di carattere generale, ovverosia estesa, senza limitazioni, ad ogni questione relativa all' an o al quantum del tributo, con l'unica eccezione degli "atti dell'esecuzione forzata tributaria", fra i quali non rientrano né
pagina 2 di 5 le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora o le mere intimazioni di pagamento (Cass.
SS.UU. n. 11082 del 2007)
È stato precisato che la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria va individuata nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere, fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” ( Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020; Tribunale
Bari sez. II, 16/04/2020, n.1189).
Ancora, è stato recentemente precisato che, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art. 615, comma 1,
c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) che si assumano verificati anteriormente alla notificazione della cartella. Inoltre, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità
formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o pagina 3 di 5 dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (Cass. ord. del 15/09/2023 n. 26681; Cass. Sez. Un. 10/02/2023,
n.4227 secondo cui appartiene alla cognizione del giudice tributario la questione sui fatti relativi alla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, nella cognizione del giudice ordinario le questioni relative alla legittimità formale del pignoramento, indipendentemente dalla notifica della cartella, nonché la cognizione relativa ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata iniziata.
Nella specie, alcun dubbio può essere sollevato in ordine alla natura tributaria della pretesa impositiva portata dal ruolo, trattandosi di somme dovute a titolo di Irpef e relative sanzioni e interessi.
Parimenti sussiste la giurisdizione tributaria in relazione ai motivi di impugnazione, avendo la parte dedotto profili relativi alla insussistenza della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione.
Né può nella specie ritenersi che sussista una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015).
In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
Le spese vanno compensate, attesa la controvertibilità della controversia.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario;
- compensa integralmente le spese di lite.
Benevento, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 5 di 5