Art. 2.
A tutti i pensionati di cui al precedente articolo viene altresi' concesso una volta tanto l'acconto del 75 per cento di una mensilita' della pensione attualmente goduta.
A tutti i pensionati di cui al precedente articolo viene altresi' concesso una volta tanto l'acconto del 75 per cento di una mensilita' della pensione attualmente goduta.