CASS
Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/11/2024, n. 30419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30419 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16249/2021 R.G. proposto da: ZI AN MA, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Cardella, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -ricorrente- contro Ente Strumentale Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, quale successore a far data del 1° gennaio 2016 della Croce Rossa Italiana ex d.lgs. n. 178 del 2012, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1030/2020 depositata il 21/12/2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza in data 11/09/2024 dal Consigliere Ileana Fedele;
Civile Sent. Sez. L Num. 30419 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 26/11/2024 2 di 7 udita il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Pirone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita l’Avv. Alessandra Cardella, per il ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame proposto dall’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESaCRI) e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta da AN MA ZI volta al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’assegno riassorbibile ex art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 178 del 2012 a far data dal transito nel ruolo del personale civile dell’ESaCRI, avvenuta in data 1° ottobre 2017, oltre all’accertamento del diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata come militare ed all’inquadramento nel profilo amministrativo e nella posizione economica B2 CCNL enti pubblici non economici. 2. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale, premesso che la vicenda andava inquadrata nell’ambito del transito del personale della Croce Rossa Italiana (CRI) all’Ente strumentale, nel richiamare un proprio precedente, ha osservato che: l’art. 5 del d.lgs. n. 172 del 2012 prevede, al comma 5, il riconoscimento dell’assegno ad personam al personale militare già in servizio continuativo;
il successivo comma 6 istituisce il contingente nell’ambito del comma 5, mentre il comma 6-bis, aggiunto dalla legge n. 11 del 2015, prevede, nell’ambito del predetto contingente, la riserva di 150 posti per i cd. richiamati;
il comma 6 del citato art. 5 stabilisce che al contingente si applica l’art. 6, il quale, al comma 6, estende l’assegno ad personam al personale assunto da altre amministrazioni. Tanto premesso, la Corte d’appello ha ribadito che l’art. 5, comma 5, riguarda il personale già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato (c.dd. continuativi), per i quali il rapporto è proseguito automaticamente, giustificando il mantenimento del medesimo livello retributivo attraverso il riconoscimento dell’assegno ad personam;
viceversa, i c.dd. riservisti sono coloro che sono richiamati in servizio con atti di precetto di natura militare e non assumono lo status di dipendenti, né è configurabile un rapporto di lavoro subordinato. Nondimeno, ad avviso della 3 di 7 Corte, l’ordinamento ha comunque riconosciuto a questi ultimi un trattamento di favore, consentendo un reclutamento con modalità di eccezione. In ogni caso, la domanda di riconoscimento dell’anzianità di servizio era inammissibile perché già oggetto di valutazione da parte del giudice amministrativo, in quanto il TAR aveva respinto la domanda proposta in quella sede ed intesa al riconoscimento della continuità del lavoro svolto presso la CRI, escludendo espressamente in ragione delle caratteristiche del servizio prestato la pretesa equiparazione con il rapporto di lavoro subordinato. 3. Avverso tale pronuncia AN MA ZI ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, cui resiste l’ESaCRI con controricorso. 4. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con richiesta di rigettare il ricorso. 5. La causa giunge in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, nella quale sono intervenuti il difensore del ricorrente e il rappresentante del Pubblico Ministero, che, nel richiamare le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata, ha insistito per il rigetto del ricorso. 6. Successivamente alla camera di consiglio del giorno 11 settembre 2024, il Collegio, nella medesima composizione, si è riconvocato mediante collegamento audiovisivo a distanza, ai sensi dell’art. 140-bis cod. proc. civ., il 7 ottobre 2024, decidendo la causa nei termini di cui al dispositivo in calce. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ovvero falsa o erronea applicazione degli artt. 5, comma 6, 6, comma 6, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 178 del 2012, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1780 cod. ord. militare, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. ed il vizio di contraddittorietà della motivazione. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., per omessa motivazione su un punto decisivo. 4 di 7 5. Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili. 5.1. Innanzitutto, si rileva l’esposizione unitaria e indistinta di pretesi vizi di natura diversa (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.) e con riferimento a una pluralità di norme di diritto, il che rende arduo discernere e apprezzare le singole censure. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, nel quale il singolo motivo assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (v. Cass. nn. 12355/2020; 18202/2008). 5.2. Sotto altro profilo, occorre rilevare che la domanda è stata proposta nei confronti dell’ESaCRI, in liquidazione coatta amministrativa, nella dichiarata finalità di avvalersi dell’emananda pronuncia ai fini del transito presso altra amministrazione - come risulta dalla sentenza impugnata -, amministrazione che, in ultima analisi, dovrebbe essere la destinataria sostanziale del richiesto accertamento. 6. Nondimeno, nel caso di specie assume rilievo assorbente l’inammissibilità derivante dal giudicato amministrativo intervenuto in ordine alla natura del servizio svolto. Infatti, i giudici d’appello hanno ritenuto inammissibile la pretesa volta ad ottenere nel presente giudizio il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata per violazione del ne bis in idem, atteso che il giudice amministrativo si è pronunciato espressamente sulla pretesa equiparazione tra servizio prestato in ragione dei precetti militari e rapporto di lavoro subordinato, escludendola. Tale assunto, espressamente richiamato nel corso dell’udienza pubblica, non è stato oggetto di impugnazione ovvero di doglianza da parte del ricorrente. L’esistenza del giudicato esterno, rilevabile d’ufficio, al pari di quella del giudicato interno, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che 5 di 7 hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (sul punto, v. Cass. Sez. U, 16/06/2006, n. 13916). Nella specie, i due giudizi sono stati incentrati sul medesimo rapporto giuridico (attività svolta per la CRI e quindi per l’ESaCRI) e l’accertamento svolto in sede amministrativa in ordine alle caratteristiche del servizio svolto e alla non configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, relativo ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, risulta precluso nella presente sede, anche ai fini dell’eventuale valutazione circa l’applicabilità, nella specie, della direttiva 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato. Infatti, secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE (25 gennaio 2024, C-389/22), emessa a seguito di rinvio pregiudiziale proposto dal Consiglio di Stato in ordine alla posizione del personale militare in servizio non continuativo presso la Croce Rossa Italiana in quanto richiamato ai sensi dell’art. 1668 del codice dell’ordinamento militare, «spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti del procedimento principale e a interpretare la normativa nazionale, esaminare in che misura il rapporto instaurato fra i membri del personale del Corpo militare della Croce Rossa italiana chiamati a svolgere un servizio temporaneo e quest’ultima sia, per sua natura, analogo o meno a un rapporto di lavoro che lega un datore di lavoro a un dipendente» (§ 74), accertamento che, per quanto detto, risulta precluso. 7. Per mera completezza, si aggiunge che l’interpretazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 178 del 2012 siccome adombrata complessivamente nei motivi, per sostenere che il legislatore non abbia inteso differenziare il trattamento da riconoscere all’interno del contingente militare fra i c.dd. continuativi e i c.dd. riservisti, non è comunque fondata. Infatti, dall’esegesi letterale degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 178 del 2012, nella versione applicabile ratione temporis, emerge che l’assegno ad personam è previsto unicamente per il «personale del Corpo militare costituito dalle unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato» cui è dedicato il comma 5 dell’art. 5, come risulta chiaramente dalla locuzione utilizzata nell’incipit del terzo periodo del medesimo comma 5, secondo cui «Al predetto personale continua ad essere 6 di 7 corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi». Né può accedersi alla tesi secondo cui anche i c.dd. richiamati avrebbero diritto all’assegno in virtù del disposto di cui al comma 6 del successivo art. 6, secondo cui «Al personale civile e militare della CRI e quindi dell’Ente, compreso quello di cui all’articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l’articolo 5, comma 5, terzo periodo.». Infatti, se in questo caso l’accezione utilizzata è sicuramente ampia ed intesa a ricomprendere in generale il personale militare della CRI - e, quindi, anche i c.dd. richiamati - nondimeno, il tenore letterale della norma, che espressamente fa riferimento al personale «assunto da altre amministrazioni» e l’interpretazione sistematica, che colloca la disposizione in commento nell’ambito dell’articolo dedicato alla destinazione del personale della CRI e quindi dell’Ente facendo ricorso anche alla mobilità, depongono univocamente nel senso che il predetto comma 6 intenda riferirsi non già al passaggio alla CRI – e quindi all’ESaCRI – bensì al successivo passaggio ad altra amministrazione in virtù di mobilità, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello. 8. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente soccombente alla refusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in ragione dell’attività difensiva svolta. 9. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. 7 di 7 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1030/2020 depositata il 21/12/2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza in data 11/09/2024 dal Consigliere Ileana Fedele;
Civile Sent. Sez. L Num. 30419 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 26/11/2024 2 di 7 udita il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Pirone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita l’Avv. Alessandra Cardella, per il ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame proposto dall’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESaCRI) e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta da AN MA ZI volta al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’assegno riassorbibile ex art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 178 del 2012 a far data dal transito nel ruolo del personale civile dell’ESaCRI, avvenuta in data 1° ottobre 2017, oltre all’accertamento del diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata come militare ed all’inquadramento nel profilo amministrativo e nella posizione economica B2 CCNL enti pubblici non economici. 2. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale, premesso che la vicenda andava inquadrata nell’ambito del transito del personale della Croce Rossa Italiana (CRI) all’Ente strumentale, nel richiamare un proprio precedente, ha osservato che: l’art. 5 del d.lgs. n. 172 del 2012 prevede, al comma 5, il riconoscimento dell’assegno ad personam al personale militare già in servizio continuativo;
il successivo comma 6 istituisce il contingente nell’ambito del comma 5, mentre il comma 6-bis, aggiunto dalla legge n. 11 del 2015, prevede, nell’ambito del predetto contingente, la riserva di 150 posti per i cd. richiamati;
il comma 6 del citato art. 5 stabilisce che al contingente si applica l’art. 6, il quale, al comma 6, estende l’assegno ad personam al personale assunto da altre amministrazioni. Tanto premesso, la Corte d’appello ha ribadito che l’art. 5, comma 5, riguarda il personale già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato (c.dd. continuativi), per i quali il rapporto è proseguito automaticamente, giustificando il mantenimento del medesimo livello retributivo attraverso il riconoscimento dell’assegno ad personam;
viceversa, i c.dd. riservisti sono coloro che sono richiamati in servizio con atti di precetto di natura militare e non assumono lo status di dipendenti, né è configurabile un rapporto di lavoro subordinato. Nondimeno, ad avviso della 3 di 7 Corte, l’ordinamento ha comunque riconosciuto a questi ultimi un trattamento di favore, consentendo un reclutamento con modalità di eccezione. In ogni caso, la domanda di riconoscimento dell’anzianità di servizio era inammissibile perché già oggetto di valutazione da parte del giudice amministrativo, in quanto il TAR aveva respinto la domanda proposta in quella sede ed intesa al riconoscimento della continuità del lavoro svolto presso la CRI, escludendo espressamente in ragione delle caratteristiche del servizio prestato la pretesa equiparazione con il rapporto di lavoro subordinato. 3. Avverso tale pronuncia AN MA ZI ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, cui resiste l’ESaCRI con controricorso. 4. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con richiesta di rigettare il ricorso. 5. La causa giunge in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, nella quale sono intervenuti il difensore del ricorrente e il rappresentante del Pubblico Ministero, che, nel richiamare le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata, ha insistito per il rigetto del ricorso. 6. Successivamente alla camera di consiglio del giorno 11 settembre 2024, il Collegio, nella medesima composizione, si è riconvocato mediante collegamento audiovisivo a distanza, ai sensi dell’art. 140-bis cod. proc. civ., il 7 ottobre 2024, decidendo la causa nei termini di cui al dispositivo in calce. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ovvero falsa o erronea applicazione degli artt. 5, comma 6, 6, comma 6, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 178 del 2012, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1780 cod. ord. militare, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. ed il vizio di contraddittorietà della motivazione. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., per omessa motivazione su un punto decisivo. 4 di 7 5. Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili. 5.1. Innanzitutto, si rileva l’esposizione unitaria e indistinta di pretesi vizi di natura diversa (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.) e con riferimento a una pluralità di norme di diritto, il che rende arduo discernere e apprezzare le singole censure. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, nel quale il singolo motivo assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (v. Cass. nn. 12355/2020; 18202/2008). 5.2. Sotto altro profilo, occorre rilevare che la domanda è stata proposta nei confronti dell’ESaCRI, in liquidazione coatta amministrativa, nella dichiarata finalità di avvalersi dell’emananda pronuncia ai fini del transito presso altra amministrazione - come risulta dalla sentenza impugnata -, amministrazione che, in ultima analisi, dovrebbe essere la destinataria sostanziale del richiesto accertamento. 6. Nondimeno, nel caso di specie assume rilievo assorbente l’inammissibilità derivante dal giudicato amministrativo intervenuto in ordine alla natura del servizio svolto. Infatti, i giudici d’appello hanno ritenuto inammissibile la pretesa volta ad ottenere nel presente giudizio il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata per violazione del ne bis in idem, atteso che il giudice amministrativo si è pronunciato espressamente sulla pretesa equiparazione tra servizio prestato in ragione dei precetti militari e rapporto di lavoro subordinato, escludendola. Tale assunto, espressamente richiamato nel corso dell’udienza pubblica, non è stato oggetto di impugnazione ovvero di doglianza da parte del ricorrente. L’esistenza del giudicato esterno, rilevabile d’ufficio, al pari di quella del giudicato interno, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che 5 di 7 hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (sul punto, v. Cass. Sez. U, 16/06/2006, n. 13916). Nella specie, i due giudizi sono stati incentrati sul medesimo rapporto giuridico (attività svolta per la CRI e quindi per l’ESaCRI) e l’accertamento svolto in sede amministrativa in ordine alle caratteristiche del servizio svolto e alla non configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, relativo ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, risulta precluso nella presente sede, anche ai fini dell’eventuale valutazione circa l’applicabilità, nella specie, della direttiva 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato. Infatti, secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE (25 gennaio 2024, C-389/22), emessa a seguito di rinvio pregiudiziale proposto dal Consiglio di Stato in ordine alla posizione del personale militare in servizio non continuativo presso la Croce Rossa Italiana in quanto richiamato ai sensi dell’art. 1668 del codice dell’ordinamento militare, «spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti del procedimento principale e a interpretare la normativa nazionale, esaminare in che misura il rapporto instaurato fra i membri del personale del Corpo militare della Croce Rossa italiana chiamati a svolgere un servizio temporaneo e quest’ultima sia, per sua natura, analogo o meno a un rapporto di lavoro che lega un datore di lavoro a un dipendente» (§ 74), accertamento che, per quanto detto, risulta precluso. 7. Per mera completezza, si aggiunge che l’interpretazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 178 del 2012 siccome adombrata complessivamente nei motivi, per sostenere che il legislatore non abbia inteso differenziare il trattamento da riconoscere all’interno del contingente militare fra i c.dd. continuativi e i c.dd. riservisti, non è comunque fondata. Infatti, dall’esegesi letterale degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 178 del 2012, nella versione applicabile ratione temporis, emerge che l’assegno ad personam è previsto unicamente per il «personale del Corpo militare costituito dalle unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato» cui è dedicato il comma 5 dell’art. 5, come risulta chiaramente dalla locuzione utilizzata nell’incipit del terzo periodo del medesimo comma 5, secondo cui «Al predetto personale continua ad essere 6 di 7 corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi». Né può accedersi alla tesi secondo cui anche i c.dd. richiamati avrebbero diritto all’assegno in virtù del disposto di cui al comma 6 del successivo art. 6, secondo cui «Al personale civile e militare della CRI e quindi dell’Ente, compreso quello di cui all’articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l’articolo 5, comma 5, terzo periodo.». Infatti, se in questo caso l’accezione utilizzata è sicuramente ampia ed intesa a ricomprendere in generale il personale militare della CRI - e, quindi, anche i c.dd. richiamati - nondimeno, il tenore letterale della norma, che espressamente fa riferimento al personale «assunto da altre amministrazioni» e l’interpretazione sistematica, che colloca la disposizione in commento nell’ambito dell’articolo dedicato alla destinazione del personale della CRI e quindi dell’Ente facendo ricorso anche alla mobilità, depongono univocamente nel senso che il predetto comma 6 intenda riferirsi non già al passaggio alla CRI – e quindi all’ESaCRI – bensì al successivo passaggio ad altra amministrazione in virtù di mobilità, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello. 8. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente soccombente alla refusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in ragione dell’attività difensiva svolta. 9. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. 7 di 7 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte