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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/06/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2518/2018 R.G.
TRA
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Sonia Gemma Ruscillo, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opponente in prosecuzione – attrice in via riconvenzionale
CONTRO in persona del Curatore p.t., elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Lorenzo Taggio, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opposto in prosecuzione – convenuto in via riconvenzionale
CONCLUSIONI
Le parti, ottemperando al decreto del 2.2.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta, preci- sando le proprie conclusioni che qui si intendono integralmente riportate;
la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 27.3.2025, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
si è opposta al decreto ingiuntivo n. 2577/2017 del 7.12.2017, con cui il Tribunale di
[...]
1 Foggia le ha ingiunto di pagare la somma di € 44.342,80 alla oltre interessi e Controparte_1
spese di lite, a saldo delle fatture n. 112, 136, 137, 138, 139, 147, 173 del 2017.
La società opponente ha riferito:
− di aver stipulato con l'opposta, in data 8.1.2017, una scrittura avente a oggetto la semina, la coltivazione, il raccolto e la lavorazione in serra di cetrioli per cinque ettari e fagioli per tre ettari, con prezzo di acquisto del prodotto “franco-partenza”, determinato dopo il raccolto;
− che la si è obbligata a fornire i semi entro il 15.1.2017 e la si è Parte_1 Controparte_1
impegnata seminarli sui propri terreni entro il 31.1.2017 e ad eseguire le successive operazioni di conduzione, raccolta e lavorazione con spese integralmente a proprio carico;
− che la responsabilità per l'andamento del raccolto di fagioli è stata posta dalle parti a carico della mentre quella per l'andamento del raccolto di cetrioli a carico della Parte_1 CP_1 con una penale per “mancata realizzazione del raccolto” pari a € 31.250,00;
[...]
− di essersi obbligata a versare, a titolo di “cauzione”, € 25.000 prima della semina ed € 25.000 al raggiungimento dei venti centimetri di altezza delle piantine, il tutto da rimborsarsi al termine del rapporto commerciale;
− che la semina dei fagioli non ha avuto luogo per mutuo accordo;
− che l'intera “cauzione” è stata verbalmente rideterminata in complessivi € 15.000, corrisposti in più soluzioni, considerata la mancata semina dei fagioli e i ritardi nella semina dei cetrioli;
− che, in particolare, l'opposta non solo ha seminato i cetrioli in ritardo, ma non ha neppure diligentemente coltivato la piantagione, provocando così un raccolto di scarse proporzioni (80 tonnellate totali), come dimostrato dai documenti di trasporto;
− di aver tempestivamente contestato all'opposta la cattiva conduzione del raccolto;
− di avere comunque concordato verbalmente il prezzo di € 0,30 al kg di prodotto, incluso il prezzo delle cassette, e di avere pagato l'intero importo dovuto mediante sei diversi bonifici, per complessivi € 30.000, a saldo di diverse fatture pro-forma emesse dall'opposta, e a fronte di un prezzo complessivo dovuto pari a € 28.676,70;
− che, piuttosto, le fatture poste alla base del ricorso monitorio sono difformi da quelle originariamente emesse (stessa numerazione, ma diversi importi), in quanto prevedono un prezzo superiore a quello concordato (€ 0,50 al kg anziché 0,30 al kg) e addebitano altresì
l'importo, non dovuto, per le cassette (€ 0,60 l'una);
− che vi sono difformità anche tra la richiesta di cui alla lettera di messa in mora e quella monitoria;
2 − che l'opposta non ha restituito la cauzione di € 15.000 né pagato la penale prevista dal contratto pari ad € 31.250, data la cattiva resa del raccolto;
− di riservarsi di agire per il risarcimento del danno patito, alla luce del giudizio instaurato nei suoi confronti dal rivenditore polacco cui aveva promesso in vendita la merce;
− che la difesa della controparte è contraddittoria laddove, pur negando l'esistenza di ogni accordo verbale e della rinuncia alla semina dei fagioli, ha poi articolato, in via istruttoria, un capitolo di prova teso ad accertare l'esistenza del solo patto orale per la rinuncia alla semina dei fagioli.
L'opponente ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, ritenendo la pretesa monitoria infondata;
in via subordinata, ha chiesto che, nell'ipotesi in cui risultasse provato il credito dell'opposta, questo sia ridotto secondo equità, anche alla luce dei pagamenti effettuati e dei difetti riscontrati nel raccolto;
in via riconvenzionale, ha chiesto che sia accertato e dichiarato il proprio diritto al risarcimento del danno da mancato pagamento della penale concordata nella misura di €
31.250 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.6.2018, si è costituita in giudizio la impugnando e contestando l'opposizione, ritenuta infondata in fatto e in diritto. Controparte_1
L'opposta ha riferito, in particolare:
− di non aver rideterminato oralmente l'importo della cauzione dovuta dall'opponente nella misura di € 15.000 (in luogo della somma concordata di € 25.000) e che, in ogni caso una simile pattuizione sarebbe stata affetta da nullità per violazione dell'art. 4 del contratto del
7.1.2017, che prevede che “qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto del presente contratto, dovrà avere forma scritta a pena di nullità”;
− che la ha versato solo € 15.000 a fronte della “cauzione” pattuita e, per giunta, in Parte_1
ritardo;
− di aver comunque dato corso, in buona fede, alla coltivazione dei cetrioli, con una resa prevista pari a 100 tonnellate e consegne complessive pari alle quantità di prodotto indicate dai d.d.t. depositati;
− che la restituzione della cauzione è avvenuta mediante compensazione con i successivi pagamenti, essendo state stornate le somme di € 7.000, € 10.000 e € 8.000 dalle fatture n. 138,
139 e 147 del 2017;
− che alcune fatture sono state ri-emesse al fine di contabilizzare tale storno;
− che, per un mero errore contabile, è stato richiesto un importo superiore a quello effettivamente dovuto pari, invece, ad € 40. 342,80;
3 − che la controparte non ha mai contestato né la qualità del raccolto né le fatture, né i d.d.t. né la lettera di messa in mora, prima che fosse instaurato il presente giudizio;
− di aver pattuito il prezzo dei cetrioli nella misura di € 0,0050 cent/kg, escluse le cassette, il cui costo pari ad € 0,0060 cent. ciascuna, è stato correttamente posto a carico dell'opponente a titolo di spese di trasporto ai sensi dell'art. 1510 c.c.
L'opposta ha quindi rassegnato le proprie conclusioni insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e della domanda riconvenzionale perché altrettanto infondata e destituita di ogni fondamento non avendo l'opponente mai richiesto il pagamento della penale prima dell'instaurazione del presente giudizio, con condanna al pagamento del risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese di lite.
II. Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta e concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con prove documentali e orali (interrogatorio formale del rappresentante legale della cui la parte Parte_1
opposta ha successivamente rinunciato, nonché prova testimoniale di per la Testimone_1 [...]
e di e per la . Controparte_1 Tes_2 Testimone_3 Parte_1
Intervenuto nelle more del giudizio il fallimento della società opposta (cfr. nota depositata dall'opposta in data 22.9.2020), si è costituito in prosecuzione il Controparte_1
riportandosi al contenuto degli scritti difensivi già versati in atti dalla difesa della società in bonis
(cfr. comparsa di costituzione e risposta del 23.9.2020).
La causa, dopo alcuni rinvii, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del
27.3.2025, svoltasi in modalità cartolare e, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
III.- In premessa, va evidenziato che, secondo pacifici principi in tema di inadempimento contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ov- vero per l'adempimento (come nella specie), deve provare la fonte – negoziale o legale – del suo di- ritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, integrale o inesatto che sia, della controparte prospettata come inadempiente;
di contro, è il debitore convenuto a essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, dovendo dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (così le Sezioni Unite n.
13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ. n. 13685/2019).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe in primis al creditore opposto, in qualità di atto-
4 re in senso sostanziale, la dimostrazione dell'an e del quantum della sua pretesa di pagamento.
In particolare, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa credi- toria azionata in via monitoria, mentre l'opponente – convenuto in senso sostanziale – ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla ef- fettiva situazione sostanziale.
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n.
21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003).
Va poi rammentato che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di forniture, la fattura – titolo idoneo per l'emissione del decreto – non può costituire fonte di prova da sé sola in favore della parte che la ha emessa (cfr., ex multis, Cass. n. 15383/2010;
Cass. n. 5071/2009; Cass. n. 17371/2003).
Ciò posto, nella vicenda per cui è causa, non è contestata l'esistenza del rapporto contrattua- le tra le parti (cfr. contratto scritto del 7.1.2017) e non è nemmeno contestato il fatto che la pretesa monitoria si basi sul mancato pagamento di n. 7 fatture afferenti il pagamento del solo prodotto “ce- triolo” e non del “fagiolo”, ancorché oggetto del medesimo contratto.
Ad essere contestato è, invece, il quantum debeatur, atteso che, secondo l'opponente,
l'opposto avrebbe applicato un prezzo più alto rispetto a quello concordato e avrebbe altresì addebi- tato illegittimamente il costo delle cassette, già ricompreso nel prezzo pattuito.
In particolare, al fine di dimostrare la fondatezza della propria pretesa, la Controparte_1
ha prodotto – fin dalla fase monitoria – il contratto del 7.1.2017, le fatture e i documenti di trasporto n. 881, 644, 733, 712, 825, 857, 930, 941 e 960 del 2017, questi ultimi mai disconosciuti dall'opponente e recanti consegne di cetrioli per complessive 120.835 kg (quantità coincidente con quella indicata dalle fatture); a fronte di tale produzione documentale, la ha depositato le Parte_1 copie contabili di pagamenti per € 30.000, ritenuti integralmente satisfattori del credito, e contestato le fatture che, oltre ad essere difformi da quelle originariamente emesse, prevedono un prezzo al kg maggiore di quello pattuito e l'addebito illegittimo del costo delle cassette.
Quanto a quest'ultimo aspetto aspetto, è opportuno rilevare che la stipulazione della clausola
“porto franco” – quale quella nel caso di specie stipulata tra le parti all'art. 2 del contratto – esonera l'acquirente dalle spese di trasporto, che altrimenti avrebbe dovuto sopportare come previsto dall'art. 1510 c.c. Il termine “porto franco”, quindi, si riferisce a una spedizione in cui il venditore è respon-
5 sabile del pagamento dei costi di spedizione fino al momento in cui la merce arriva a destinazione.
Ciò trova conferma anche nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la clausola c.d. “porto franco” ha “l'esclusiva efficacia di esonerare l'acquirente dalle spese di trasporto” (Cass. civ. n. 16961/2014).
Ai sensi dell'art. 4 del contratto, un'eventuale pattuizione modificativa di quanto pattuito in contratto avrebbe dovuto avere forma scritta.
Deve, poi, osservarsi che l'opponente, pur avendo eccepito l'inadempimento dell'opposta al- le obbligazioni nascenti dal contratto (ritardo nella semina, mancata cura della piantagione e scarso rendimento del raccolto), non ha contestato di aver ricevuto il quantitativo di cetrioli risultante dai documenti di trasporto prodotti in sede monitoria e non ha nemmeno spiegato domanda riconven- zionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per il ritardo o l'inesatto adempimento, ma si è limitata ad eccepire di aver integralmente pagato quanto dovuto (mediante la corresponsione in più tranche della somma di € 30.000).
Quanto, invece, al prezzo del cetriolo, deve evidenziarsi che, secondo l'opposta, il prezzo originariamente pattuito tra le parti per il prodotto “ era di € 0,0050 cent/kg, mentre per par- Pt_2 te opponente era di € 0,0030 cent/kg, specificando altresì che “la coltura avrebbe dovuto terminare entro il mese di Aprile 2017, in quanto successivamente tali prezzi non sarebbero stati più concor- renziali nel mercato polacco”.
Ebbene, la ricostruzione di parte opponente non trova riscontro né negli atti di causa né nelle risultanze istruttorie.
Ed, infatti, i testi escussi hanno dichiarato che il prezzo originariamente convenuto tra le parti era di € 0,0050 cent/kg: ciò trova conferma sia nelle dichiarazioni rese dal teste di parte oppo- sta, , ma anche di quelle rese dal teste di parte opponente, il Testimone_1 Tes_2 quale ha riferito che “il prezzo dei cetrioli era stato convenuto in € 0,0050 cent/kg” (cfr. verbale di udienza del 18.7.2019).
Quanto asserito dai testi trova un riscontro anche nelle prove documentali in atti e, cioè, nel- le fatture depositate sia da parte opposta sia da parte opponente.
Difatti, in disparte la questione attinente l'asserita difformità tra le fatture emesse e inviate all'opponente prima del ricorso monitorio e da questa depositate con l'atto di citazione e quelle azionate in via monitoria e depositate in atti dall'opposta, ciò che è certo è che in tutte le fatture so- pra citate il prezzo unitario dei cetrioli è sempre di € 0,0050 cent/kg.
Oltre a ciò, deve aggiungersi che l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione in ordi- ne alle fatture emesse dall'opposta nel corso del rapporto, le quali – lo si ribadisce – hanno sempre
6 recato l'importo di € 0,0050 cent/kg.
Ulteriore elemento di discordanza tra quanto sostenuto dall'opponente e le risultanze proba- torie – che quindi corrobora l'assunto di parte opposta secondo cui il prezzo dei cetrioli era stato pattuito in € 0,0050 cent/kg – lo si rinviene sempre nella dichiarazione resa dal teste di parte oppo- nente, nella parte in cui lo stesso ha dichiarato che “in virtù del ritardo nella produ- Tes_2
zione dei cetrioli dovuti al freddo che ne ha rallentato la crescita, le parti rideterminarono verbal- mente il prezzo dei cetrioli da € 0,0050 ad € 0,0030”.
Tale ricostruzione fattuale non trova alcuna conferma negli atti di parte opponente, la quale
– per contro – ha sempre sostenuto che il prezzo per i cetrioli raccolti fosse stato originariamente concordato in € 0,0030 cent/kg (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
Deve, quindi, ritenersi che parte opposta abbia assolto all'onus probandi sulla stessa gravan- te, dando prova del titolo posto a base della prestazione e del prezzo concordato ed allegando l'inadempimento della società opponente, mentre quest'ultima ha eccepito diversi fatti parzialmente estintivi dell'altrui pretesa, uno solo dei quali è risultato fondato, ossia quello relativo alla non de- benza delle spese di trasporto (id est costo delle cassette), avendo le parti espressamente pattuito la clausola c.d. porto franco, non successivamente derogata per iscritto, così come prescritto dall'art. 4 del contratto.
Per la determinazione del credito residuo, occorre pertanto moltiplicare i chilogrammi di prodotto “cetrioli” consegnati dall'opposta, come risultanti dai DDT versati in atti e mai contestati, pari a 120.835 kg (quantitativo del tutto corrispondente a quanto riportato nelle fatture azionate in via monitoria), per il prezzo concordato, pari ad € 0,0050 cent/kg, detraendo dall'importo così otte- nuto, pari ad € 60.417,50, gli acconti pagati dalla comprensivi della cauzione, pari ad € Parte_1
30.000, come documentati dalle copie dei bonifici versate in atti dall'opponente.
Alla luce del predetto calcolo, il credito residuo in capo a parte opposta è pari ad €
30.417,50 (€ 60.417,50 - € 30.000).
Mette conto precisare che la questione inerente i danni causati dello scarso rendimento del raccolto è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, in cui si controverte non del risarcimento del danno subito dall'opponente per effetto della mancata cura della piantagione e, quindi, dei difet- ti nell'esecuzione dei lavori (non essendo stata formulata alcuna domanda riconvenzionale sul pun- to), ma bensì del credito maturato in capo all'opposta in relazione alla merce effettivamente conse- gnata al prezzo originariamente concordato.
Ed è chiaro che dalla somma in concreto riconosciuta come dovuta in capo all'opposta de- vono essere scomputati solo i pagamenti in concreto effettuati dall'opponente (pari ad € 30.000) e
7 ciò a prescindere dalle contestazioni insorte tra le parti in merito alla rideterminazione dell'importo che avrebbe dovuto essere versato a titolo di cauzione (€ 15.000 in luogo dei € 25.000 indicati in contratto).
Passando ad analizzare la domanda riconvenzionale spiegata dell'opponente, avente ad og- getto la condanna dell'opposta al pagamento della penale di € 31.250 per la mancata realizzazione del raccolto, la stessa va dichiarata improcedibile ai sensi degli artt. 52 e 95 l.fall.
Come è noto, la norma di cui all'art. 52 R.D. 267/1942, ratione temporis applicabile alla vi- cenda di causa, è volta ad assoggettare tutti i crediti vantati nei confronti del fallito alla verifica de- gli organi della procedura concorsuale a garanzia della par condicio creditorum, come ribadito in modo pacifico e costante dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. civ. n.
6196/2020; Cass. civ. n. 13226/2016; Cass. civ. n. 17035/2011; Trib. Bari n. 641 del 6/2/2017).
Nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 Legge fall., quindi, ogni pretesa a contenuto patrimoniale (quale è sicuramente la domanda di condanna al pagamento della penale) svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endo- fallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al Tribunale Fallimentare.
Ne consegue che “ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avver- so la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del pro- cesso” (Cass. civ., n. 24156/2018).
In applicazione dei citati principi di diritto, essendo la fallita nelle more Controparte_1
del presente giudizio di cognizione (cfr. sentenza del Tribunale di Foggia n. 45/2019 dell'11.10.2019), va dichiarata l'improcedibilità della domanda di condanna al pagamento della pe- nale, in quanto devoluta alla competenza esclusiva del G.D.
La domanda è – comunque – infondata nel merito.
Le parti hanno, infatti, espressamente pattuito al punto b) della premessa del contratto che:
“La si impegna a restituire alla nel caso di mancata realizzazione del CP_1 Parte_1
8 raccolto del solo prodotto 'cetriolo' la somma di € 31.250”.
Alla luce del chiaro ed inequivoco tenore letterale della citata clausola, è evidente che la stessa si riferisce al solo caso del totale inadempimento e non anche al diverso caso di inesatto o parziale adempimento, quale quello nel caso di specie eccepito dall'opponente.
La clausola penale di cui all'art. 1382 c.c. è, infatti, finalizzata a determinare preventivamen- te il risarcimento dei danni in relazione all'ipotesi pattuita che può consistere nel ritardo o nell'ina- dempimento, totale o parziale, sicché ove sia stata stipulata per una ipotesi specifica non può opera- re in relazione alle altre ipotesi non espressamente contemplate.
Nel caso di specie, le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c., hanno voluto determinare preventivamente e in maniera forfettaria il solo danno causato dalla
“mancata realizzazione del raccolto” (e quindi il totale inadempimento), lasciando impregiudicata la possibilità di agire per il risarcimento del danno causato dal ritardo o dall'inesatto o parziale adempimento.
Ed, infatti, l'opponente non ha contestato il fatto che il raccolto sia stato in parte realizzato, tant'è che ha ammesso di aver ricevuto la merce di cui ai DDT prodotti dall'opposta (cfr. pag. 5 del- la citazione), ma ha contestato il ritardo nella effettuazione della semina, la mancata cura della pian- tagione e lo scarso rendimento del raccolto, circostanze che – all'evidenza – non integrano l'ipotesi del totale inadempimento, ma semmai quelle del ritardo o dell'inesatto adempimento e sono, quindi, fuori dal campo applicativo della clausola penale azionata.
In conclusione, poiché con il ricorso per ingiunzione la società istante aveva ottenuto la li- quidazione in proprio favore di un credito (€ 44.342,80) più elevato di quello risultato all'esito del giudizio a cognizione piena, l'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata, con la conseguente revoca del decreto opposto (art. 653 c.p.c.), cui va sostituita la pronuncia di condanna della oppo- nente al pagamento del debito nella misura di € 30.417,50, aumentato degli interessi legali decor- renti dalla domanda sino al soddisfo.
IV.- Non merita accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria proposta dall'opposta, mancando elementi che provino adeguatamente la mala fede o la colpa grave della so- cietà opponente, la cui opposizione peraltro è risultata, ancorché in parte, fondata.
V.- Le spese di lite si pongono a carico di parte opponente per il principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito finale del giudizio e della complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr.
Cass. civ. n. 18125/2017, Cass. civ. n. 17469/2007).
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come
9 valore della causa lo scaglione fino a € 52.000, in ragione del decisum, applicando i valori medi per tutte e quattro le fasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto:
a) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2577/2017 emesso dal Tribunale di Foggia il 7.12.2017;
b) CONDANNA al Parte_1
pagamento, in favore del della somma di € Controparte_1
30.417,50, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2. DICHIARA improcedibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla società opponente;
3. CONDANNA alla Parte_1
rifusione, in favore di delle spese di lite, che liquida Controparte_1 nella complessiva somma di € 7.616 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 23.6.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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