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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 8 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2680 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_1
difeso dagli avv.ti Gabriele Gianduia e Giorgio Albè, elettivamente domiciliato come in atti;
Appellante/Appellata incidentale
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Rossi e Mirko Selli, elettivamente CP_1
domiciliata come in atti;
Appellata/Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7205/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
14/09/2022.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di avere lavorato alle dipendenze della dal CP_1 Parte_1
19.5.2015, con contratto a tempo determinato, trasformato dal 18.11.2015 in contratto a tempo indeterminato, inquadrata al 5°livello del ccnl commercio e dal 01.03.2017 al 4° livello;
di avere svolto mansioni di impiegato amministrativo contabile riconducibili al superiore 3° livello;
di essersi dimessa in data 27/5/2019 per giusta causa dopo aver subito condotte vessatorie, ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la società Parte_1 formulando le seguenti conclusioni “voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare il diritto della
Signora al riconoscimento dell'inquadramento nel III livello del CCNL Commercio, CP_1 per l'intero rapporto di lavoro e, per l'effetto, condannare la , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle differenze retributive risultanti dai conteggi allegati, nella misura di €.28.528,39, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o di quella somma maggiore o minore che si ritenga di giustizia;
- Voglia, altresì, il
Giudice adito condannare , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento posto in essere dal datore di lavoro in ordine al demansionamento perpetrato, della somma in via equitativa di €.5.000,00 o di quella somma maggiore o minore che si ritenga di giustizia”.
Nel costituirsi in giudizio la società convenuta contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e proponeva domanda riconvenzionale di condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di € 1.891,63 indebitamente versata alla lavoratrice con la busta paga del mese di maggio
2019, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, non dovuta stante l'insussistenza della giusta causa, e di condanna della lavoratrice al pagamento dell'indennità medesima in favore della società.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per la sufficiente esposizione sia del “petitum” che delle ragioni di fatto dedotte a fondamento, ha ritenuto la domanda parzialmente fondata argomentando che: i) la prova testimoniale aveva confermato che l'attività svolta dalla ricorrente era riconducibile al 3°livello del ccnl commercio terziario, i cui caratteri distintivi dell'autonomia operativa e dell'adeguata determinante iniziativa nello svolgimento delle mansioni di contabile erano stati provati dalla ricorrente;
ii) doveva, pertanto, essere riconosciuto il diritto della lavoratrice all'inquadramento nel 3°livello ccnl dedotto con conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive, pari alla residua somma di € 15.037,72, oltre interessi e rivalutazione;
iii) doveva, invece, essere respinta la domanda relativa alla richiesta di risarcimento del danno conseguente all'inquadramento nel livello inferiore stante l'omessa allegazione di specifiche circostanze idonee ad integrare il danno professionale in termini di perdita di chance o di carriera, o di danno biologico in alcun modo dedotto;
iv) doveva essere accolta la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione della somma di € 1.891,63 pagata a titolo di indennità di preavviso non avendo la ricorrente allegato e provato le circostanze idonee a configurare la giusta causa di dimissioni senza preavviso.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello la lamentando l'erroneità Parte_1 della decisione impugnata per: 1) omessa pronuncia circa la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna della ricorrente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso;
2) avere accertato il diritto della all'inquadramento, ab origine, nel 3°livello del ccnl CP_1 [...] con diritto alle differenze retributive, in base ad una prova ritenuta dallo stesso CP_2 giudice “sufficiente” e non rigorosa;
3) avere determinato il credito della nell'importo lordo di CP_1
€ 15.037,72, comprensivo del periodo di malattia durante il quale il trattamento economico è a carico CP_ dell' e senza dedurre l'importo di € 9.288,78 a titolo di “superminimo variabile”.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, il rigetto della domanda di inquadramento al 3°livello avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio e l'accoglimento delle domande riconvenzionali per il pagamento dell'indennità per il mancato preavviso e per la condanna della lavoratrice al pagamento dell'importo dovuto a provato in corso di causa.
Si è costituita , che ha chiesto il rigetto del gravame, ed ha proposto appello incidentale CP_1 limitatamente alla statuizione con cui il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione della somma di € 1.891,63 versata a titolo di indennità per mancato preavviso, in assenza di una giusta causa.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Preliminarmente rileva il Collegio che non è stato impugnato il capo di sentenza con cui il giudice di prime cure ha respinto la domanda di risarcimento del danno per demansionamento, sullo stesso si è, quindi, formato il giudicato interno.
L'appello principale è in parte fondato, per le considerazioni di seguito esposte, mentre l'appello incidentale, per le stesse motivazioni, non è meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante principale lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in merito alla domanda riconvenzionale proposta da di condanna della Parte_1
al pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Sostiene che l'assenza di giusta causa delle CP_1 dimissioni rassegnate dalla lavoratrice e l'inosservanza del periodo di preavviso (19 giorni di calendario) dovevano portare alla condanna della stessa a corrispondere al datore di lavoro la relativa indennità, pari ad € 1.397,64 ovvero ad € 1.954,68 nel caso di conferma della sentenza nella parte in cui ha attribuito il 3°livello rivendicato dalla ricorrente. Con l'appello incidentale la censura, invece, la sentenza impugnata proprio per avere accolto CP_1 la domanda riconvenzionale di restituzione da parte della lavoratrice della somma erroneamente liquidata nella busta paga di maggio 2019 a titolo di indennità per mancato preavviso.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente stante l'evidente reciprocità.
Rileva il Collegio che il Tribunale, decidendo sulla domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente, ha in effetti accolto la domanda per la parte relativa alla restituzione della somma di €
1.891,63 pagata dalla società alla lavoratrice a titolo di indennità di preavviso, non dovuta “non avendo quest'ultima allegato e provato le circostanze idonee a configurare la giusta causa di dimissioni senza preavviso”, ma non si è pronunciato sulla parte della domanda avente ad oggetto la richiesta di pagamento della indennità in questione da parte della in favore di stante CP_1 Parte_1 appunto l'insussistenza di una giusta causa delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice senza preavviso.
Osserva la Corte che il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato come la ricorrente non avesse allegato alcun fatto specifico a giustificazione delle dimissioni volontarie presentate senza preavviso, così da rendere impossibile una diversa ricostruzione della vicenda nei termini prospettati in ricorso. La ricorrente si era, infatti, limitata a riferire di avere rassegnato le dimissioni per giusta causa per uno “stato ansioso-depressivo” al fine di tutelare la sua salute psico-fisica”, di essere stata vessata durante l'intero rapporto di lavoro, di essere stata costretta più volte ad assentarsi da luogo di lavoro, di avere presentato anche una denuncia querela, senza minimamente allegare, e chiedere poi di provare, alcun fatto specifico che, avendo determinato lo stato ansioso-depressivo, potesse consentirne la valutazione in termini di giusta causa.
Con motivazione esente da censure il Tribunale ha, quindi, ritenuto non sussistente la giusta causa delle dimissioni presentate dalla lavoratrice il 27/5/2019 senza preavviso ed ha condannato la medesima alla restituzione della somma che le era stata erroneamente liquidata dalla società datrice di lavoro nella busta paga di maggio 2019 a titolo di indennità sostitutiva per mancato preavviso. Ha omesso, però, effettivamente di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale della società resistente nella parte in cui aveva chiesto la condanna della a corrispondere l'indennità in questione in CP_1 favore della Parte_1
L'art. 254 del ccnl applicato al rapporto di lavoro prevede un termine di preavviso che è di 15 giorni di calendario (per cui non è condivisibile il conteggio dell'appellante riferito a 19 giorni, Parte_1 superiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva), e dispone che, in caso di mancato preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenere una somma pari all'importo della retribuzione di fatto corrispondente al periodo di mancato preavviso, comprensiva dei ratei di 13ma e 14ma mensilità. Ne consegue che deve essere condannata al pagamento in favore della della Parte_2 Parte_1 somma di € 1.103,45 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, calcolata moltiplicando la retribuzione giornaliera pari ad € 73,56 (ottenuta in base alla retribuzione di fatto, maggiorata dei ratei di 13ma e 14ma mensilità (€ 1.639,41+ ratei di 13ma e 14ma = € 1.912,65), divisa per i 26 giorni lavorativi) per i 15 giorni di preavviso contrattualmente previsti.
Alla stregua delle considerazioni espresse il primo motivo dell'appello principale è fondato nei termini espressi mentre, per le medesime considerazioni, è destituito di fondamento l'appello incidentale.
Con il secondo motivo di impugnazione censura la decisione del giudice di prime cure Parte_1 per avere riconosciuto il diritto dell'originaria ricorrente all'inquadramento al 3°livello del ccnl
Terziario Confcommercio con le relative differenze economiche. Lamenta che la prova raggiunta è stata ritenuta “sufficiente” dal Tribunale, mentre la giurisprudenza di merito richiede per l'attribuzione di una superiore qualifica o di un diverso livello di inquadramento che la prova sia
“rigorosa”, e che il giudice ha omesso di considerare la deposizione della teste limitandosi Tes_1
a richiamare esclusivamente le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, errando nell'esame delle stesse.
Esaminato il materiale istruttorio, ritiene il Collegio che il giudice di primo grado abbia fatto buon governo delle risultanze probatorie.
E' consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Nella specie,
l'interpretazione e la valutazione del testimoniale acquisito sono state esaustivamente trasposte nella motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto della deposizione della teste e della Tes_2 teste che, per avere lavorato con la , sono state ritenute qualificate a fornire le indicazioni Tes_3 CP_1 più attendibili circa le mansioni svolte dalla ricorrente. Invero, nella sentenza si legge: “ed invero, la teste di parte ricorrente, già dipendente della società convenuta, ha dichiarato: “ho gestito con la ricorrente la cartiera e cioè elaboravamo gli ordini che i clienti trasmettevano a noi Pt_3 personalmente, inserivamo l'ordine nel gestionale dell'azienda e lo trasmettevamo alla referente del reparto…la cartiera ci inviava la conferma ordine che controllavamo…e lo tramettevamo al cliente…arrivava la bolla che inviavamo al cliente”. Dalle dichiarazioni riportate emerge che la ricorrente gestiva in completa autonomia gli ordini diretti alla menzionata cartiera curando, altresì, i rapporti tra quest'ultima e i clienti anche nell'eventuale fase di trattativa del prezzo senza che vi fosse alcun intervento dei responsabili della sul punto la teste ha dichiarato Parte_1 Tes_4 che qualora il cliente chiedesse “un prezzo particolare ci interfacciavamo con la referente della cartiera o con il responsabile del mercato italiano…questi ultimi decidevano il prezzo da applicare”
L'autonomia operativa e la determinante iniziativa riconosciutele nello svolgimento dell'attività di gestione del complesso di ordini, quantitativamente rilevante, diretti alla cartiera summenzionata, emergono, altresì, dalla riconosciuta capacità di risolvere eventuali problematiche connesse alla gestione di tali ordini intrattenendo la ricorrente rapporti “ giornalieri telefonici o via mail… con la signora referente per la cartiera ( teste e rivolgendosi alla “in Tes_5 Parte_4 Tes_2 Parte_1 casi estremi solo quando non riusciva a risolvere il problema” ( teste ”. Tes_3
Il Tribunale, dall'analisi delle deposizioni testimoniali, ha correttamente ritenuto provati gli elementi caratterizzanti il livello rivendicato al quale appartengono “ i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi e consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”. La ricorrente godeva, infatti, come emerso in istruttoria, di ampia autonomia operativa nella gestione degli ordini diretti alla cartiera, risolveva in autonomia i problemi che potevano insorgere e solo in casi estremi si rivolgeva alla Parte_1
Dichiarazioni quelle delle testi e specifiche, circostanziate, con precisa conoscenza dei Tes_2 Tes_3 fatti avendo le stesse lavorato per la società convenuta e l'una, la avendo gestito insieme alla Tes_2
la cartiera e l'altra, la lavorando nello stesso ambiente (“eravamo dirimpettaie CP_1 Parte_4 Tes_3 di scrivania”) e svolgendo le stesse mansioni con una cartiera diversa. Del tutto generiche sono invece le dichiarazioni della teste che, secondo la prospettazione dell'appellante Tes_1 Parte_1 non sarebbero invece state valorizzate dal giudice di prime cure. La teste dipendente della Tes_6 società appellante, responsabile del personale, si è limitata a riferire di non sapere quando è terminato il rapporto di lavoro della né di conoscere i motivi delle dimissioni della lavoratrice e che i CP_1 rapporti con le cartiere erano tenuti solo dal titolare e “sarà capitato che forse la ricorrente avrà preso qualche telefonata per fare da filtro”. Con motivazione esente da censure il Tribunale ha, quindi, valorizzato le dichiarazioni delle testimoni che avevano riferito circostanze precise proprio per avere lavorato insieme alla ricorrente e conoscevano perfettamente le mansioni dalla stessa svolte.
Il motivo di appello non è quindi fondato.
Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione con cui l'appellante censura la Parte_1 sentenza gravata per avere determinato nell'importo lordo di € 15.037,72 il diritto di credito della lavoratrice nei confronti della società per differenze retributive. Lamenta, in particolare, l'omessa pronuncia del primo giudice in merito all'eccezione di secondo la quale l'ipotetico credito Parte_1 sarebbe comunque errato per avere la ricorrente chiesto la retribuzione ordinaria anche nei periodi di assenza per malattia, e per avere omesso di dedurre dall'importo ipoteticamente dovuto quanto corrisposto da a titolo di “superminimo variabile”, pari a complessivi € 9.288,78. Parte_1
Le censure non sono condivisibili.
Dall'esame dei conteggi posti alla base del ricorso ex art. 414 c.p.c. si evince che è stata inserita la CP_ retribuzione lorda percepita dalla ricorrente nel singolo mese, senza gli importi erogati dall' e quella dovuta per il superiore inquadramento, con la relativa differenza retributiva, così come emerge che gli importi ricevuti a titolo di superminimo variabile sono stati considerati nel “totale percepito”
e, quindi, considerati nella differenza con il “totale dovuto” che, diversamente, sarebbe stato superiore.
Alla stregua delle considerazioni espresse l'appello incidentale non può essere accolto mentre l'appello proposto da è meritevole di accoglimento solo con riferimento al primo Parte_1 motivo di impugnazione e, pertanto, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto,
l'originaria ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore della società CP_1 della somma di € 1.103,45 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio le spese del primo grado possono essere compensate nella misura della metà e per la residua metà, liquidata in € 2.000,00, sono poste a carico della oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per Parte_1 legge, mentre le spese del presente grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sugli appelli, in parziale accoglimento e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna al pagamento in favore della società CP_1 Parte_1 della somma di € 1.103,45 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione
[...] monetaria ed interessi come per legge;
rigetta l'appello incidentale. Compensa per la metà le spese del primo grado di giudizio e condanna la società al pagamento della residua metà in Parte_1 favore di , liquidata in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del CP_1
15%, Iva e Cpa come per legge. Condanna al pagamento delle spese processuali del CP_1 presente grado di giudizio in favore della che si liquidano in complessivi € 2.500,00, Parte_1 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa