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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 13/02/2026, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2472/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16432/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90194094 80 000 BOLLO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110231332383000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140072638647000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150037997847000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 589/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorreva contro l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90194094 80 000 notificata in data 25-6-2025, con sottesi titoli presupposto le cartelle di pagamento n. 071 2011 02313323 83 000,
n.071 2014 00726386 47 000, n.071 2015 00379978 47 000.
Eccepiva la mancata notifica e la prescrizione sopravvenuta trattandosi di una tassa automobilistica con prescrizione triennale, art.5 D.L. 953/82 e della Giurisprudenza rilevante (su tutte Cass. 12263/07).
Rilevava ancora che:
“Altresì, il termine prescrizionale triennale è decorso anche in presenza di un eventuale ma comunque irrituale notifica. In definitiva per la cartella nr. 071 2011 02313323 83 000, assunta per notificata in data 01/12/2012 si è prescritta in data 01/12/2015. In definitiva per la cartella nr. 071 2014 00726386 47 000, assunta per notificata in data 27/07/2013 si è prescritta in data 27/07/2016. In definitiva per la cartella nr.
071 2015 00379978 47 000, assunta per notificata in data 09/08/2014 si è prescritta in data 09/08/2017”.
Chiedeva l'accoglimento del ricorso e condanna alle spese di lite con attribuzione al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e rappresentava la regolare notifica delle cartelle di pagamento negli anni 2011, 2014 e 2015.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania e rappresentava la regolare notifica degli avvisi di accertamento negli anni 2010, 2011 e 2013, rilevando anche il rifiuto del plico da parte del contribuente per le ultime due.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
Ritiene la Corte fondato il ricorso del contribuente e pertanto lo accoglie.
Bisogna rilevare che gli enti costituiti hanno dimostrato di aver effettuato le notifiche degli atti di rispettiva competenza, avvisi di accertamento per la Regione e cartelle di pagamento per la Agenzia.
Tuttavia è necessario notare, come eccepito dal ricorrente, che il termine di prescrizione per la tassa auto
è triennale e per insegnamento della Suprema Corte il credito che la cartella di pagamento porta segue i termini di prescrizione propri del tributo o della tassa auto, come nella specie, che è di tre anni. Pertanto, essendo stata fatte le ultime notifiche da parte della Agenzia in date risalenti, dal 2011 al 2018, ed ultima il 7-1-2020, ne consegue che risultano prescritti i termini di riscossione dei crediti portati dalle predette cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento impugnata, per decorrenza del termine triennale previsto per la tassa auto.
Deve essere quindi accolto il ricorso ed annullata la intmazione di pagamento notificata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese di giudizio a carico delle parti resistenti in solido, che si liquidano in € 350,00, oltre oneri accessori se dovuti, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16432/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90194094 80 000 BOLLO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110231332383000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140072638647000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150037997847000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 589/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorreva contro l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90194094 80 000 notificata in data 25-6-2025, con sottesi titoli presupposto le cartelle di pagamento n. 071 2011 02313323 83 000,
n.071 2014 00726386 47 000, n.071 2015 00379978 47 000.
Eccepiva la mancata notifica e la prescrizione sopravvenuta trattandosi di una tassa automobilistica con prescrizione triennale, art.5 D.L. 953/82 e della Giurisprudenza rilevante (su tutte Cass. 12263/07).
Rilevava ancora che:
“Altresì, il termine prescrizionale triennale è decorso anche in presenza di un eventuale ma comunque irrituale notifica. In definitiva per la cartella nr. 071 2011 02313323 83 000, assunta per notificata in data 01/12/2012 si è prescritta in data 01/12/2015. In definitiva per la cartella nr. 071 2014 00726386 47 000, assunta per notificata in data 27/07/2013 si è prescritta in data 27/07/2016. In definitiva per la cartella nr.
071 2015 00379978 47 000, assunta per notificata in data 09/08/2014 si è prescritta in data 09/08/2017”.
Chiedeva l'accoglimento del ricorso e condanna alle spese di lite con attribuzione al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e rappresentava la regolare notifica delle cartelle di pagamento negli anni 2011, 2014 e 2015.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania e rappresentava la regolare notifica degli avvisi di accertamento negli anni 2010, 2011 e 2013, rilevando anche il rifiuto del plico da parte del contribuente per le ultime due.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
Ritiene la Corte fondato il ricorso del contribuente e pertanto lo accoglie.
Bisogna rilevare che gli enti costituiti hanno dimostrato di aver effettuato le notifiche degli atti di rispettiva competenza, avvisi di accertamento per la Regione e cartelle di pagamento per la Agenzia.
Tuttavia è necessario notare, come eccepito dal ricorrente, che il termine di prescrizione per la tassa auto
è triennale e per insegnamento della Suprema Corte il credito che la cartella di pagamento porta segue i termini di prescrizione propri del tributo o della tassa auto, come nella specie, che è di tre anni. Pertanto, essendo stata fatte le ultime notifiche da parte della Agenzia in date risalenti, dal 2011 al 2018, ed ultima il 7-1-2020, ne consegue che risultano prescritti i termini di riscossione dei crediti portati dalle predette cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento impugnata, per decorrenza del termine triennale previsto per la tassa auto.
Deve essere quindi accolto il ricorso ed annullata la intmazione di pagamento notificata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese di giudizio a carico delle parti resistenti in solido, che si liquidano in € 350,00, oltre oneri accessori se dovuti, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.