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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4047 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
10116 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10116 del Registro Generale Contenzioso 2025 ;
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. RANDELLINI ROBERTA Parte_1
;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1
dello Stato di Firenze;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Ricongiungimento familiare (art.30)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 07/08/2025 Parte_1
ha impugnato il provvedimento del con il quale veniva Controparte_1 dichiarata l'irricevibilità della domanda volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per famiglia, in quanto la coniuge del ricorrente non avrebbe maturato al momento della
1 domanda di coesione familiare presentata dal marito un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni su territorio nazionale ritenendo di applicare al caso in esame le modifiche introdotte all'art. 28 d.lgs. 286/98 dal D.L. 145/2024, convertito in legge con modifiche (L. 187/2024).
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 04.12.2025 dinanzi al giudice relatore, parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. Il giudice ha quindi riservato l'emissione della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
Orbene al riguardo occorre evidenziare come la modifica normativa richiamata dalla
Questura nel suo diniego non sia prevista per il permesso di soggiorno di cui all'art. 30 TUI.
Infatti la norma da ultimo citata esplicitamente prevede che “il permesso di soggiorno per motivi familiari sia rilasciato al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in
Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare”.
Nessun richiamo testuale vi è ai due anni i quali sono previsti per la diversa fattispecie di cui all'art. 28 bis TUI.
Ne consegue quindi che lo domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) data la novità della questione sottoposta.
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso per le motivazioni espresse in parte narrativa;
2. E per l'effetto ordina alla QUESTURA DI AREZZO di rilasciare al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 comma 1 lettera c) del d.lgs.286/98.
3. Compensa integralmente le spese di lite;
Si comunichi
2 Firenze 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10116 del Registro Generale Contenzioso 2025 ;
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. RANDELLINI ROBERTA Parte_1
;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1
dello Stato di Firenze;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Ricongiungimento familiare (art.30)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 07/08/2025 Parte_1
ha impugnato il provvedimento del con il quale veniva Controparte_1 dichiarata l'irricevibilità della domanda volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per famiglia, in quanto la coniuge del ricorrente non avrebbe maturato al momento della
1 domanda di coesione familiare presentata dal marito un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni su territorio nazionale ritenendo di applicare al caso in esame le modifiche introdotte all'art. 28 d.lgs. 286/98 dal D.L. 145/2024, convertito in legge con modifiche (L. 187/2024).
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 04.12.2025 dinanzi al giudice relatore, parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. Il giudice ha quindi riservato l'emissione della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
Orbene al riguardo occorre evidenziare come la modifica normativa richiamata dalla
Questura nel suo diniego non sia prevista per il permesso di soggiorno di cui all'art. 30 TUI.
Infatti la norma da ultimo citata esplicitamente prevede che “il permesso di soggiorno per motivi familiari sia rilasciato al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in
Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare”.
Nessun richiamo testuale vi è ai due anni i quali sono previsti per la diversa fattispecie di cui all'art. 28 bis TUI.
Ne consegue quindi che lo domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) data la novità della questione sottoposta.
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso per le motivazioni espresse in parte narrativa;
2. E per l'effetto ordina alla QUESTURA DI AREZZO di rilasciare al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 comma 1 lettera c) del d.lgs.286/98.
3. Compensa integralmente le spese di lite;
Si comunichi
2 Firenze 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
3