Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4047
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Sentenza 15 dicembre 2025

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Il Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in funzione di giudice monocratico, ha esaminato il ricorso proposto da un cittadino straniero avverso il provvedimento della Questura di Arezzo che aveva dichiarato l'irricevibilità della sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Il ricorrente lamentava che la Questura avesse erroneamente applicato, nel negare il permesso, le modifiche introdotte all'art. 28 del d.lgs. 286/98 dal D.L. 145/2024 (convertito in L. 187/2024), ritenendo che la coniuge non avesse maturato un periodo di soggiorno legale ininterrotto di almeno due anni sul territorio nazionale. L'amministrazione resistente, costituita dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, aveva chiesto il rigetto del ricorso, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato. Il ricorrente, all'udienza, aveva depositato documentazione integrativa e insistito nelle proprie conclusioni.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando alla Questura di Arezzo di rilasciare al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera c) del d.lgs. 286/98. Il giudice ha ritenuto infondata l'interpretazione della Questura, evidenziando come la modifica normativa invocata dall'amministrazione non trovi applicazione per il permesso di soggiorno di cui all'art. 30 del Testo Unico sull'Immigrazione. Tale norma, infatti, prevede esplicitamente il rilascio del permesso per motivi familiari al familiare straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, senza imporre il requisito dei due anni di soggiorno legale ininterrotto, requisito invece previsto per la diversa fattispecie di cui all'art. 28 bis del medesimo d.lgs. 286/98. Pertanto, la domanda del ricorrente è stata ritenuta fondata. Le spese di lite sono state interamente compensate, in considerazione della novità della questione sottoposta al giudizio e della sussistenza di gravi e circostanziate ragioni a tal fine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4047
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 4047
    Data del deposito : 15 dicembre 2025

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