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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1133/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1133/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Varallo, Viale Battisti C n. 12, elettivamente domiciliata in Vercelli, Via Feliciano di Gattinara n. 21, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Scheda (C.F. fax 0161 54770 – pec C.F._2
) che la rappresenta e difende Email_1
ATTORE
contro
, nato a [...] il [...] ( ), residente in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Taglio di Po (RO) Via Padre A. Tasso 3 - rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli
Avv.ti Giampietro BERTI ( ) del Foro di Rovigo e Marco BOZZALLA ( CodiceFiscale_4 [...]
) del Foro di Biella presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Biella alla C.F._5
Via Ravetti n. 4.
CONVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: affidamento della prole e mantenimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso in modo congiunto come da note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni per l'udienza del 16 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. la ricorrente ha chiesto al Tribunale di modificare le condizioni di cui al decreto del 2.7.2020, nel procedimento R.G n. 1164/2020 del Tribunale di Rovigo.
Con decreto in data 16 settembre 2024, il Giudice Relatore fissava udienza avanti a sé, assegnando termine al convenuto per costituirsi fino a 30 giorni prima dell'udienza fissata mandando al ricorrente di notificare ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza nel rispetto dei termini di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta il convenuto si costituiva in giudizio, contestando l'esposizione dei fatti svolta dalla ricorrente e formulando proposte alternative.
Nel corso dell'udienza del 10 dicembre 2024, il Giudice delegato formulava una proposta conciliativa che veniva accolta dalle parti che presentavano conclusioni congiunte per l'udienza del 16 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, letti gli atti del procedimento;
preso atto delle condizioni concordate fra le parti;
preso atto del visto del P.M.;
ritenuto che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
verificata la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse dei minori, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del padre, adeguata a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità; ritenute le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
ritenuto che, pertanto, sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate dai genitori;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consente di stimare superflua l'audizione diretta dei minori (ex art. 337 octies c.c.);
ritenuto che non occorre stabilire in punto spese trattandosi di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulle conclusioni congiunte di e così provvede: Parte_1 Controparte_1
ferme restando le statuizioni attinenti la tipologia di affido, la collocazione e le frequentazioni tra il padre e , in revisione del provvedimento emesso dal Tribunale di Rovigo in punto mantenimento prole, Per_1
nelle vertenza R.G.N. 1164/2020,
pagina 2 di 3 DISPONE a carico del sig. un onere di contribuzione al mantenimento di a mezzo del CP_1 Per_1 versamento della somma mensile di € 500,00, da versarsi entro il 10 di ogni mese in via anticipata, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, alle coordinate bancarie fornite dalla sig.ra
[...]
. Pt_1
DISPONE che il sig. contribuisca al pagamento delle spese extra assegno per la minore CP_1 Per_1
nella misura del 50%, così come individuate ed indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vercelli da intendersi qui integralmente richiamato.
DISPONE che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% da CP_2
DISPONE che qualora la figlia voglia recarsi dal padre le spese di viaggio della medesima Per_1
vengano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Spese legali del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 14 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est.
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1133/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Varallo, Viale Battisti C n. 12, elettivamente domiciliata in Vercelli, Via Feliciano di Gattinara n. 21, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Scheda (C.F. fax 0161 54770 – pec C.F._2
) che la rappresenta e difende Email_1
ATTORE
contro
, nato a [...] il [...] ( ), residente in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Taglio di Po (RO) Via Padre A. Tasso 3 - rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli
Avv.ti Giampietro BERTI ( ) del Foro di Rovigo e Marco BOZZALLA ( CodiceFiscale_4 [...]
) del Foro di Biella presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Biella alla C.F._5
Via Ravetti n. 4.
CONVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: affidamento della prole e mantenimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso in modo congiunto come da note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni per l'udienza del 16 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. la ricorrente ha chiesto al Tribunale di modificare le condizioni di cui al decreto del 2.7.2020, nel procedimento R.G n. 1164/2020 del Tribunale di Rovigo.
Con decreto in data 16 settembre 2024, il Giudice Relatore fissava udienza avanti a sé, assegnando termine al convenuto per costituirsi fino a 30 giorni prima dell'udienza fissata mandando al ricorrente di notificare ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza nel rispetto dei termini di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta il convenuto si costituiva in giudizio, contestando l'esposizione dei fatti svolta dalla ricorrente e formulando proposte alternative.
Nel corso dell'udienza del 10 dicembre 2024, il Giudice delegato formulava una proposta conciliativa che veniva accolta dalle parti che presentavano conclusioni congiunte per l'udienza del 16 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, letti gli atti del procedimento;
preso atto delle condizioni concordate fra le parti;
preso atto del visto del P.M.;
ritenuto che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
verificata la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse dei minori, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del padre, adeguata a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità; ritenute le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
ritenuto che, pertanto, sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate dai genitori;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consente di stimare superflua l'audizione diretta dei minori (ex art. 337 octies c.c.);
ritenuto che non occorre stabilire in punto spese trattandosi di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulle conclusioni congiunte di e così provvede: Parte_1 Controparte_1
ferme restando le statuizioni attinenti la tipologia di affido, la collocazione e le frequentazioni tra il padre e , in revisione del provvedimento emesso dal Tribunale di Rovigo in punto mantenimento prole, Per_1
nelle vertenza R.G.N. 1164/2020,
pagina 2 di 3 DISPONE a carico del sig. un onere di contribuzione al mantenimento di a mezzo del CP_1 Per_1 versamento della somma mensile di € 500,00, da versarsi entro il 10 di ogni mese in via anticipata, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, alle coordinate bancarie fornite dalla sig.ra
[...]
. Pt_1
DISPONE che il sig. contribuisca al pagamento delle spese extra assegno per la minore CP_1 Per_1
nella misura del 50%, così come individuate ed indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vercelli da intendersi qui integralmente richiamato.
DISPONE che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% da CP_2
DISPONE che qualora la figlia voglia recarsi dal padre le spese di viaggio della medesima Per_1
vengano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Spese legali del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 14 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est.
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3