Art. 3.
A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per i casi di cessazione dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, l'importo annuo lordo della rendita vitalizia costante prevista dall' art. 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , comprensivo della relativa quota per la tredicesima mensilita', e' elevato con effetto dalla data predetta:
a lire 78.000, per i titolari di pensione diretta di eta' non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;
a lire 59.800, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di eta' inferiore a 60 anni;
a lire 53.300, per i titolari di pensione indiretta o di riversibilita'.
A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per i casi di cessazione dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, l'importo annuo lordo della rendita vitalizia costante prevista dall' art. 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , comprensivo della relativa quota per la tredicesima mensilita', e' elevato con effetto dalla data predetta:
a lire 78.000, per i titolari di pensione diretta di eta' non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;
a lire 59.800, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di eta' inferiore a 60 anni;
a lire 53.300, per i titolari di pensione indiretta o di riversibilita'.